TAR Lombardia, Sez. I, 14 gennaio 2017, n. 46

Testo completo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2014, proposto da:
Dorina Scandella, rappresentata e difesa dall’avvocato Yvonne Messi C.F. MSSYNN53L44Z133R, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, invia Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Fino del Monte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Bezzi C.F. BZZDNC62T13B157F, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz, 13/C;
nei confronti di
Angelina Savoldelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Ughetta Bini C.F. BNIMGH60E53B157V, Gian Maria Maffezzoni , con domicilio eletto presso la prima in Brescia, via Ferramola, 14;
per l’accertamento
della natura del vincolo impresso all’area identificata con il numero 122 nella planimetria cimiteriale, oggetto della concessione n., 125 dell’8.4.1969 e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di Teodolinda Oprandi e Dorina Scandella a trovare ivi sepoltura
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fino del Monte e di Angelina Savoldelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dorina Scandella agiva in questa sede chiedendo fosse accertato e dichiarato che sull’area identificata con il numero 122 nella planimetria cimiteriale del Comune di Fino del Monte, oggetto della concessione n. 125 di data 8.4.1969, era stato impresso da Alessandro Scandella un vincolo di natura familiare, con conseguente dichiarazione del diritto di Teodolinda Oprandi e di Dorina Scandella di trovare ivi sepoltura.
La ricorrente, in punto di fatto, esponeva quanto segue:
-nel 1968 i fratelli Massimo ed Erisilio Scandella individuavano due aree demaniali da adibire a rispettive tombe famigliari, contraddistinte dai numeri 121 (per la famiglia di Massimo Scandella) e 122 (per la famiglia di Ersilio Scandela, composta dalla moglie Teodolinda Oprandi e dai tre figli Alessandro, Dorina e Gian Pietro);
-la formalizzazione della concessione era effettuata da Alessandro Scandella (essendo venuto a mancare Ersilio) ed il corrispettivo (pari a lire 23.000) pagato in data 30.1.1969 da Teodolinda Oprandi; il “contratto di cessione” dell’area cimiteriale n. 122 era sottoscritto da Alessandro l’8.4.1969, con espressa destinazione della stessa alla tumulazione della salma del padre;
-in seguito, Teodolinda Oprandi otteneva da Massimo Scandella la cessione, con riserva di successiva formalizzazione, dell’area n. 121 per ivi far riposare la moglie e la figlia di Alessandro, prematuramente scomparse, cessione materialmente riportata in Comune con l’inserimento del n. 123 in luogo del n. 121;
-Gian Pietro Scandella e lo zio Massimo –a nome del fratello Alessandro –chiedevano e ottenevano dal Comune la concessione dell’area numero 121 (rientrata nella disponibilità del Comune) per tumulare la cognata e la nipotina;
-Alessandro Scandella, nel frattempo coniugatosi con Angelina Savoldelli, spirava nel 2010 e la famiglia ne disponeva la sepoltura nella tomba di famiglia contraddistinta dall’area n. 121;
-nel 2012 mancava Teodolinda Oprandi e l’odierna ricorrente e il fratello Gian Pietro ne chiedevano la sepoltura nella tomba di famiglia (la numero 122), ove già era stato sepolto il marito Ersilio; la relativa autorizzazione era inizialmente concessa, salvo poi essere revocata su diffida di Angelina Savoldelli, vedova di Alessandro Scandella, che rivendicava il proprio diritto ereditario al sepolcro, negando qualsiasi altrui diritto alla sepoltura nell’area in oggetto.
Tanto premesso, la ricorrente, in punto di diritto, evidenziava che nell’ambito del c.d. diritto primario al sepolcro si distingue tra sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio (o familiare) e che nel primo caso il diritto si trasmette nei modi ordinari, per atto tra vivi o mortis causa, mentre nel secondo il relativo diritto è attribuito in base alla volontà del testatore, giusta appartenenza alla cerchia dei famigliari destinatari del sepolcro stesso; la distinzione troverebbe fondamento unicamente nella volontà del titolare dell’originario provvedimento di concessione cimiteriale e, in mancanza di diverse disposizioni, si dovrebbe presumere il carattere familiare del sepolcro, con esclusione della possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati da vincoli di sangue con il fondatore medesimo; nel caso in esame, tenuto conto dell’art. 71 del R.D. 1880/1942 (applicabile ratione temporis) e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune intimato, il sepolcro in discussione avrebbe natura familiare, con conseguente diritto della signora Oprandi a trovarvi sepoltura, atteso che Alessandro Scandella mai aveva manifestato l’intenzione di riservare l’area alla tumulazione propria e dei propri eredi, soccorrendo, al contrario, plurimi elementi atti a dimostrare che egli avesse inteso imprimere al sepolcro il vincolo di destinazione familiare.
Al carattere familiare del sepolcro, conseguirebbe che il relativo diritto non sarebbe suscettibile di essere trasmesso in via testamentaria, acquistandosi per il solo fatto di trovarsi nel rapporto di parentela previsto nell’atto di fondazione.
Resisteva in giudizio il Comune di Fino del Monte, il quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento comunale n. 356 del 29.1.2013, con il quale il Comune aveva constatato la natura ereditaria del sepolcro, rigettando la domanda proposta da Dorina e Gian Pietro Scandella di traslazione della salma della signora Oprandi; tale diniego era stato opposto avanti al Tribunale di Clusone, che aveva declinato la propria giurisdizione, senza che si provvedesse alla riassunzione nei termini di legge; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche Angelina Savoldelli si costituiva in giudizio, evidenziando la necessità di integrare il contraddittorio ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per mancata impugnazione del provvedimento n. 356/2013; nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso per infondatezza.
In vista dell’udienza di discussione le parti scambiavano memorie difensive e di replica con cui ribadivano le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica udienza del 19 ottobre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
E’ necessario, preliminarmente, esaminare le eccezioni sollevate in rito dalle parti resistenti.
Non è condivisibile il dedotto difetto di giurisdizione.
La concessione cimiteriale appartiene alla categoria delle concessioni su beni pubblici e garantisce al concessionario il potere di utilizzare il sepolcro concesso su terreno demaniale. Il concessionario è titolare di una duplice posizione attiva: da un lato, è titolare del diritto all’utilizzo esclusivo del bene nei confronti dei terzi, diritto che può essere tutelato con i mezzi del diritto comune; dall’altro, nei confronti dell’Amministrazione concedente, egli è titolare sia di un diritto soggettivo a che questa si astenga dal turbare il godimento del bene, sia di un interesse legittimo qualora l’Amministrazione intenda incidere sul rapporto concessorio mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla tutela di scopi di pubblico interesse.
In tale ultima ipotesi, venendo in rilievo questioni attinenti al rapporto pubblicistico, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo difficoltoso riconoscere le posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo che possono rinvenirsi nell’ambito del complesso rapporto concessorio.
In tale ambito va inquadrata la controversia in oggetto, nella quale la ricorrente contesta la natura del vincolo impresso dal concessionario all’area identificata con il numero 122 e rivendica il diritto (a fronte del diniego opposto dall’Amministrazione comunale) alla traslazione della salma presso il sepolcro di famiglia.
Sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Si può prescindere, invece, dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego di cui al provvedimento n. 356/2013, essendo il ricorso medesimo infondato nel merito.
Premesso che per distinguere lo jus sepulchri gentilizio da quello ereditario occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità, si rileva che con istanza del 31.12.1968 Scandella Alessandro chiedeva al Comune di Fino del Monte “la concessione perpetua del posto n. 122 nella planimetria cimiteriale per la tumulazione della salma del padre Scadella Ergilio”.
Con concessione n. 125 di data 8.4.1969, il Comune di Fino Del Monte provvedeva in ordine alla suddetta richiesta.
Ebbene, determinante per la definizione del presente giudizio risulta il tenore letterale del titolo concessorio di data 8.4.1969 rilasciato dal Comune di Fino del Monte nel quale è precisato che il Comune “in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, da e concede al sig. Scandella Alessandro che accetta, si obbliga e stipula per se ed eredi, l’uso dell’area di mq. 2,30 nello stato in cui attualmente si trova, posto nel cimitero di Fino del Monte contraddistinto con progressivo numero 122 della fila per la tumulazione della salma del padre Scandella Ergilio”.
Dal tenore dell’atto, dunque, emerge la natura ereditaria del sepolcro(si obbliga e stipula per se ed eredi), con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di successione ereditaria.
Proprio in considerazione di tali rilievi, del resto, l’Amministrazione comunale resistente, con il ricordato provvedimento n. 356 del 29.1.2013 assunto a fronte della richiesta della ricorrente e di Gian Pietro Scandella di autorizzare la traslazione della salma della signora Oprandi nella tomba n. 78 (ex area n. 122), aveva precisato che detta traslazione sarebbe potuta avvenire previo assenso degli eredi (moglie e figli) di Alessandro Scandella, concessionario dell’area cimiteriale n. 122, tenuto conto che “lo ius sepulchrum relativo al loculo libero viene trasmesso agli eredi nei modi indicati dal codice civile; la concessione infatti è stata concessa al Sig. Scandella Alessandro il quale, letteralmente, come da contratto ….si obbliga e stipula per sé ed eredi l’uso dell’area di mq. 2.30”.
In conclusione, alla luce del contenuto letterale dell’atto di concessione le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
Le spese di causa, in considerazione della indubbia particolarità e delicatezza della vicenda oggetto di giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alessio Falferi
IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO

Written by:

Meneghini Elisa

0 Posts

View All Posts
Follow Me :