Urna cineraria

Ha funzione meramente di contenimento (per evitare un’involontaria dispersione viene proprio sigillata) ed identificazione del defunto, poichè deve riportare gli estremi anagrafici del defunto.

Il materiale di di cui è composta l’ urna deve essere, pertanto, “resistente ed infrangibile”, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Non è necessario uno spessore minimo del legno come stabilito per i feretri, non dovendo possedere l’urna le caratteristiche di portanza di un corpo; sarà, allora, sufficiente uno spessore anche ridottissimo, così da consentirne un agevole trasporto.

Nel caso della inumazione l’urna (possibile solo in alcune regioni, ma non, ad esempio, in Lombardia), deve essere di materiale conforme alla Legge (Art. 75 comma 1 DPR 285/90).

Tale sostanza, allora, dovrà essere altamente biodegradabile (in analogia con quanto previsto per la inumazione di feretri) e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone con spessori minimi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dell’urna a contatto con il terreno.

39 thoughts on “Urna cineraria

  1. Buona sera, vorrei sapere se posso costruire un urna a amisura da destinare in casa propria al posto della classica urna che viene data in dotazione dal cremaatorio. grazie

    1. X Gianni,

      si veda, per maggior completezza l’art. 1 comma 1 lett. e) ed il successivo comma 2 del D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130

      L’urna cineraria è generalmente costituita da due parti: – quella interna, di zinco o plastica, che trattiene le ceneri, generalmente sigillata dal gestore del crematorio e riportante gli estremi identificativi del de cuius; – l’involucro esterno, spesso di materiali pregiati (legno lavorato, cristallo, marmo, argento, ceramica, ecc.), in cui vi è una targhetta esterna identificativa. Il primo dei due contenitori ha funzioni conservative di una quantità di ceneri standard. Generalmente in Inghilterra è di plastica. In Germania di metallo. Questo contenitore interno è il cosiddetto “sistema di raccolta delle ceneri” previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale (D.M. interno). Esso è compreso nel prezzo della cremazione. In sostanza, visto che il gestore di un crematorio non può dare le ceneri a chi le richiede su un pezzo di carta, ma solo nelle forme stabilite dalla legge, se i richiedenti non provvedono a fornire urna di loro gradimento, è tenuto a confezionare dette ceneri entro il contenitore semplice di raccolta di cui si è detto. È il caso ad es. di chi decide per la dispersione delle ceneri e quindi non è intenzionato a spendere cifre più o meno elevate per un contenitore che serve solo al trasporto al luogo di dispersione nel cinerario comune. È ancora il caso di chi non intende acquistare un’urna pregiata nella quale riporre le ceneri, per propria scelta. Il contenitore interno è quindi un involucro che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente le caratteristiche di legge. La fornitura dell’urna di pregio è generalmente fatta da impresa funebre o da chi ha l’autorizzazione per il commercio di articoli funerari (una qualunque delle attività diverse dall’alimentare) ed è pagato dalla famiglia. Pertanto il Comune che richiede ad un gestore di crematorio la cremazione di un indigente ha titolo a chiedere che gli venga fornita di ritorno il contenitore nella forma più semplice, sigillato, rispondente alle norme di legge per identificazione e resistenza dei materiali. Detto contenitore (che è in questo caso l’urna) è ricompreso nel prezzo pagato per la cremazione. Non è invece compreso nel prezzo il costo per il trasferimento del feretro al crematorio e la spedizione dell’urna.

  2. Salve, ho un urna con delle ceneri da 1 anno, 3 mesi fa ho notato dei bigattini sopra di essa e usciva anche un po di cattivo odore,l ho pulita esternamente eliminando i vermi e sigillata con del nastro trasparente, ieri dopo e mesi ho notato la medesima cosa i bigattini son riusciti ad uscire anche dal nastro, tolto e rimesso ma non so più cosa fare secondo me non è normale questo problema oltre al fatto ke e fastidioso e triste .. cosa posso fare? L urna e di quelle in metallo forse alluminio chiusa con 2 revette, la devo riportare dove l hanno chiusa?

    1. X Saverio,

      Come? un verminaio in un’urna cineraria?

      Le ceneri dovrebbero esssere materiale inerte (ossa calcinate e polverizzate).

      Il fenomeno è inquietante.

      Solo l’autorità sanitaria o la Magistartura possono disporre, per prevalenti ragioni igienico-sanitarie o di giustizia la dischiusura dell’urna, rimuovendo i sigilli di garanzia.

      La invito, pertanto, ad una segnalazione alla procura della repubblica o agli organi di polizia giudiziaria cui recare l’urna stessa in visione ed esame, potrebbero, infatti, configurarsi gli estremi di un reato.

  3. Salve io ho un urna cineraria che contiene mio padre è il classico bussolotto in metallo zincato sigillato, vorrei trasferirlo in altra urna con materiali piu di pregio. È possibile fare questo?

    1. X Michele,

      Il gestore del crematorio ha l’obbligo di consegnare l’urna solo una volta che questa sia stata debitamente sigillata, con l’apposizione dei suggelli di garanzia.

      Solo nell’evenienza di dispersione delle ceneri, ovviamente autorizzata, è ordinariamente ammissibile l’apertura dell’urna, altrimenti si configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 349 Cod. Penale.

      Pertanto l’urna può esser dissigillata solo dietro l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte della Pubblica Autorità (ad esempio la Magistratura può ordinare che l’urna sia dischiusa per indagini a fine di giustizia).

      Non è, allora, lecito sversare le ceneri in un nuovo recipiente, tutt’al più si potrà reperire un nuovo contenitore esterno (anche di materiale pregiato) in cui deporre l’originario bussolotto di zinco in cui le ceneri sono state confezionate.

  4. Buonasera
    Vorrei sapere le misure dei contenitori standar in cui vengono consegnate le ceneri dopo la cremazione. Questo perché vorrei far poi inserire tale contenitore in una URNA di pregio che farei costruire e cesaellare o in marmo o in argento da conservare poi nella capoella di famiglia situata nella Provincia di Livorno.
    Grazie

    1. X Luca,

      ci sono Regioni, le quali, in modo invero un po’ improvvido, demandano ai comuni la normazione sulla cubatura delle urne e delle cellette cinerarie entro cui tumulare le ceneri.

      Ai sensi dell’art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie le ceneri (= esiti da COMPLETA cremazione di un feretro) debbono esser contenute in una – ed una sola – urna cineraria, vale a dire che è vietata la ripartizione delle ceneri in più contenitori o il prelievo, anche se a fine devozionale, di una porzione delle stesse.

      Giusta l’art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130, nella formazione della tariffa per il servizio di cremazione deve esser considerata anche la voce di calcolo relativa alla fornitura di default di un bussolotto/recipiente (rigido di metallo o plastica o anche flessibile: tipo sacchetto, purchè sempre sigillato) in cui deporre le ceneri; esse, com’è logico, non possono certo esser consegnate agli aventi diritto a disporne per la sepoltura, su un pezzo di carta

      Le ceneri devono essere manipolate con la maggior cura possibile e con grande senso di rispetto. La destinazione delle ceneri deve rispettare l’integrità della persona. Oggi dobbiamo tener conto anche di un incremento del volume delle ceneri che può superare i 3 litri. Perciò la capacità delle urne deve essere adatta a contenerli e meglio standardizzata.

  5. X Eugenio,

    ipotesi affascinante, la Sua e non certo priva di qualche ragionevolezza! Ad oggi, però, l’industria funeraria italiana ha, secondo me anche correttamente, interpretato la norma pensando e concependo l’urna cineraria come un elemento scatolare, cioè un contenitore dalle pareti rigide, appunto resistente, infrangibile e facilmente sigillabile. Se l’urna fosse deformabile, certo si guadagnerebbe spazio anche nei sepolcri più angusti, ma si aprirebbero pure diversi problemi (non ultimo di design) e di compatibilità con la stessa funzione sacrale dell’urna ad oggi non ancora minimamente affrontati. Ragionando per assurdo, allora perchè non impiegare al posto di una bara, che è pur sempre un parallelepipedo, un sacco, come, ad esempio si usava nel Medioevo prima di gettare i cadaveri nelle immonde fosse carnaie?

    Al di là dei miei soliti, impertinenti discorsi seri ed inopportuni mi preme sottolineare due aspetti:

    1) le ceneri, se sono confezionate e sigillate in un sistema di raccolta rigido (ad esempio il bussolotto fornito dall’impianto di cremazione e già compreso nella tariffa del servizio) non potranno più esser travasate in altro recipente, perchè la violazione dei sigilli integra fattispecie di natura penale e l’eventuale sversamento all’esterno delle ceneri, ancorchè involontario, se non autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile costituisce pur sempre un reato ex Art. 411 Cod. Penale.

    2) Ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/1990 il diritto di sepolcro (titolo di accoglimento in un sepolcro privato come accade per la tumulazione delle ceneri, appunto) si esercita sino al naturale raggiungimento massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, dopo è lo stesso jus sepulchri ad estinguersi, quindi se materialmente non c’è posto, perchè la tomba è occupata l’urna o, meglio, le urne non possono esser tumulate e men che meno compresse con operazioni come minimo poco ortodosse. Si veda, per analogia l’Art. 87 DPR n. 285/1990.

  6. Anche un contenitore sigillato,in materiale plastico,ma malleabile, tipo una borsa,risponderebbe al requisito di infrangibilità?
    Mi interesserebbe una soluzione di questo tipo al fine di poter compattare più urne cinerarie in uno spazio limitato.

  7. MI sovviene la mia solita, seria ( o seriosa???) ed inopportuna considerazione della domenica sera.

    In ogni caso, è del tutto inconcepibile e, pertanto, illegale, ogni ipotesi di “travaso”delle ceneri, operazione, rispetto a cui puo’ essere importante dover ricordare come l’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 e, spesso, anche le leggi regionali (es.: l’art. 3, comma 1 l. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 e succ. modif.) prevedano l’obbligo della sigillatura delle urne, da ciò deriva come una “dissigillatura” non sia proprio lecita nè, tanto meno autorizzabile

    Al contrario, puo’ essere ammissibile la sostituzione della componente “esterna”, purchè la componente interna metallica, che è la parte sigillata, rimanga intatta ed intonsa.

    Comporta maggiore criticità, ab origine, l’aver, piu’ o meno indebitamente, apposto/collocato sull’elemento “esterno”; i sigilli; non si sottovaluti, infatti, l’art. 349 CP.

    Naturalmente, in deroga a questo principio imperativo, tassativo e di ordine pubblico, in effetti la profanazione delle coneri costituusce pur sempre reato, solo nell’evenienza di dispersione possono esser legittimamente infranti i sigilli, con l’apertura dell’urna funzionale allo sversamento definitivo ed irreversibile delle ceneri. in natura

  8. Buongiorno
    vorrei eseguire la dispersione delle ceneri, ma guardando l’urna non capisco come si apre. La mia è scura e sopra c’è tipo un tappo grigio. Come devo fare per togliere il coperchio?
    Resto in attesa e ringrazio

  9. L’urna esterna può anche esser realizzata con materiale pregiato come vetro, cristallo o ceramica, quindi molto delicato e sensibile agli urti (questa è l’unica piccola deroga, per senso di pietas verso i morti, che si può concedere alla cogenza della norma) purchè il sistema di raccolta delle ceneri, ovvero il contenitore dove materialmente le ceneri vengono riposte e sigillate, sia costituito da un involucro (preferibilmente rigido???) resistente ed infrangibile, anche se di forme e fattura molto sobrie e, quasi essenziali (può, quindi, esser un semplice bussolotto).
    La norma da applicare sui criteri costruttivi delle urne si ricava dal combinato disposto tra L’Art. 2 comma 1 lett. e) del D.M. 1 luglio 2002 ed il paragrafo 14.1 lettera d) Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 Si aggiunge, poi, che ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 e dell’Art. 80 comma 2 DPR n. 285/1990 l’urna deve avere una capacità ed un volume tali da raccogliere tutti gli esiti (= ossa calcinate) della completa cremazione del feretro (= cadavere + cassa).

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