Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. X Carlo

    Grazie davvero per l’esaudiente spiegazione, il mio amico aveva la doppia nazionalità ed era residente a Madrid.
    Lae Sue volontà sono che le ceneri vengano svernate nel Tevere a Roma o vicino alla Capitale, per cui la regione interessata è il Lazio appunto.
    Ne deduco quindi che dovremo operare prima in Spagna ottenendo l’autorizzazione al trasporto delle ceneri in Italia e in concomitanza con la Regione Lazio per ottenere l’autorizzazione allo sversamento..
    Grazie ancora per il prezioso aiuto, un saluto cordiale
    Enrico

  2. X Enrico,

    ma…il Suo amico era cittadino italiano o spagnolo?

    In quale punto del fiume Tevere (magari presso Roma?) saranno disperse le ceneri? E’importante saperlo per determinare la competenza non tanto funzionale, quanto geografica dell’Autorità Italiana (Ufficiale di Stato Civile) preposta al rilascio dell’autorizzazione.

    La prospettiva in cui inquadrare da questione varia, infatti, in base alla nazionalità del “caro estinto”.

    Gli atti di disposizione del proprio corpo, o su quanto ne residui, anche per il post mortem nel solco dell’Art. 5 Cod. Civile, con particolare riferimento alle scelte afferenti alle pratiche funerarie e sepolcrali (ammesse dalla Legge), ed in particolar modo alla cremazione con i suoi logici istituti corollario, quali, appunto, dispersione delle ceneri o loro affido, attengono ai diritti della personalità, per i quali, nell’evenienza di defunto straniero, la legge italiana (Art. 24 Legge 31 maggio 1995, n. 218) opera prudente rinvio alla legge nazionale cui la persona, quando ancora in vita, soggiaceva, rimando che oltretutto era presente anche nelle norme di diritto internazionale privato previgenti (articoli da 17 a 31 Disposizioni sulla legge in generale del Cod. Civile), anche se non in modo così espresso e dichiarato.

    Il primo nodo da affrontare, allora, consiste nella conoscenza della legge straniera da far valere, aspetto da risolversi tenendo conto che essa deve esser esplicitata davanti alle autorità amministrative del comune, come, ad esempio, avviene in materia di cremazione.

    Come regola generale, difficilmente eludibile, le autorità amministrative agiscono esclusivamente sulla base di atti, titoli e documenti formali ad esse prodotti e non possono acquisire informazioni sul diritto vigente oltre confine con altri mezzi di prova, perché in questo modo sconfinerebbero nell’attività giurisdizionale.

    Quindi si renderebbe, pur sempre necessaria la consegna di una dichiarazione, attestazione o altro atto rilasciato dalle autorità competenti del Paese la cui legge nazionale si renda operativa, dalla quale risulti la previsione normativa di tale Stato. Spetta alla parte interessata, con oneri a proprio carico, produrre agli atti del Comune che materialmente autorizzerà la dispersione, tutta questa documentazione.

    Si tratta di un principio di ordine generale, che non avrebbe neppure la necessità di trovare conferma nello jus positum , anche se tale fonte scritta risulta recentemente essere stata inserita dall’articolo 2, comma 2 e 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

    Se qualche volta ci si lamenta dall’eccessiva e capillare normazione, talora non guasta trovare forma scritta anche dei principi comunque desumibili dell’ordinamento giuridico, specie quando ciò consenta di prevenire infiniti quanto sterili dibattiti.

    Ma tale dichiarazione dovrebbe non limitarsi alla sola indicazione delle condizioni per dar seguito alla dispersione delle ceneri, in sé legittima anche in Regione Lazio (Art. 162 Legge Regionale Lazio 28 aprile 2006, n. 4), estendendosi anche all’individuazione, ossia alla determinazione delle persone che per tale ordinamento giuridico possano disporre, in termini di pietas e soddisfacimento di un intimo desiderio del defunto,, perché le ceneri siano effettivamente sversate nel fiume Tevere.

    Il punto nodale appare essere quello che i diritti o le potestà di disporre dei cadaveri, di operare la scelta tra le diverse pratiche funebri o tra i diversi trattamenti, la scelta di un tipo di sepolcro o simili, avendo natura di diritti delle personalità sono sostanzialmente regolati dalla legge nazionale e per gli stranieri dalla loro legge nazionale, salvo il limite insormontabile dell’ordine pubblico il cui perimetro è delineato, per noi Italiani, dai disposti inderogabili della Legge n. 130/2001 e dall’Art. 411 Cod. Penale, ai quali, per ragioni di brevitas nella risposta, rimando per un doveroso approfondimento, ricordando come per la Legge Italiana la dispersione delle ceneri sia materia da maneggiare con molta cautela, perché presenta riflessi di natura penale: disperdere le ceneri senza la relativa autorizzazione o in modo difforme dall’autorizzazione stessa integra ancora una fattispecie, piuttosto grave, di REATO!.

    Sotto il profilo del procedimento occorre ottenere in primis l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte del comune italiano nel cui distretto avverrà lo sversamento delle ceneri: essa varrà come titolo di accettazione delle ceneri in territorio italiano, indispensabile per formare ed accordare l’autorizzazione al trasporto transfrontaliero (Spagna —> Italia) dell’urna cineraria, sulla base di questo titolo di destinazione, ancorché atipico, delle ceneri sul suolo della Repubblica le Autorità Spagnole concederanno il passaporto mortuario che accompagnerà, durante il tragitto, l’urna, durante eventuali soste intermedie, sino al luogo di dispersione, dove le due autorizzazioni necessarie (alla dispersione ed al trasporto) esauriranno i propri effetti.

  3. buongiorno, forse non è il posto giusto, ma ho veramente bisogno di un aiuto.
    Un caro amico residente in Spagna è mancato e il suo ultimo desiderio è stato di essere cremato è che le sue ceneri venissero disperse nel Tevere
    Vista la complessità dell’argomento e visto che le sue ceneri sono ora a Madrid, c’è qualcuno che mi possa indicare cosa fare per rispettare le volontà del mio amico?
    Qualsiasi consiglio sarà per me un prezioso aiuto.
    Grazie in anticipo.

  4. X Gianna,

    Così recita la Legge Statale n. 130/2001 di riferimento:

    “[…omissis] la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.”

    Quindi se la Sua tenuta rientra nel cosiddetto “centro abitato” l’eventuale richiesta di dispersione delle ceneri sarà rigettata dall’Ufficiale di Stato Civile, per i motivi di cui sopra, altrimenti potrebbe anche esser ammessa, in quanto in linea con le previsioni legislative del Parlamento Italiano (Legge n. 130/2001), poi implementate, anche se in modo spesso velleitario o acerbamente volontaristico, dalle diverse Leggi Regionali.

  5. In mezzo a tutto questo bailamme legislativo, vorrei sapere se è prevista la dispersione delle ceneri nel proprio giardino. Abito in una borgata, ho circa 4000 mq di terreno ma sono circondata da varie ville, naturalmente abitate. Sarebbe possibile? Grazie per la risposta

  6. Le incoerenze ed improprietà redazionali di certe normative regionali, presuntivamente riferibili ad un elevato grado di non competenza nella materia funeraria, sono tali da mettere in forte difficoltà i comuni, che, per loro natura e storia ben hanno, invece, conoscenza delle tematiche da affrontare, con la capacità concreta di ricercare rimedi a certe storture dell’improvvido legislatore regionale (= apprendista stregone) che, pur superando, nello specifico, la lettera delle stesse leggi regionali.
    Questi espedienti, in qualche maniera terapeutici, rispetto alla patologia di leggi oscure e scritte male, cercano, in ogni caso, di rispondere in termini di funzionalità, di razionalità, di servizio e, soprattutto, di risoluzione ai problemi dei cittadini in ambito funerario.

    …Scusate lo sfogo! Comunque: la soluzione prospettata non è percorribile.

    Va, infatti, decisamente esclusa la possibilità di collocamento (sia ai fini di una conservazione dell’urna, sia ai fini della dispersione delle ceneri, in una fossa (considerando l’inumazione nei campi di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ) in cui sia stato inumato un feretro, contrastando quest’ipotesi con il principio di individualità ed individuabilità certa della sepoltura, stabilito dall’art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

    In relazione alle sepolture a terra, considerando come essere potrebbero essere tanto tumulazioni ipogee, quanto inumazioni, si ritiene, dal contesto, che si faccia riferimento a queste ultime. In tal evenienza, potrebbero aversi, astrattamente due casi, quello delle sepolture ad inumazione considerate dall’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (cioè le c.d. inumazioni in campo comune), oppure inumazioni in aree già oggetto di concessione e, per quanto, aventi natura di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

    A rigore, solamente in queste seconde potrebbero aversi lapidi, copri tomba ed altri manufatti (art. 62 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per cui, solo in codesta fattispecie, ben potrebbe aversi la previa realizzazione di un manufatto che consenta di ricavare uno o più vani idonei alla conservazione di urna cineraria, (non trascurando quanto previsto dall’art. 94 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

    Detta “idea” (anche se piuttosto “aggressiva”) potrebbe costituire un sistema cui ricorrere diffusamente, oltretutto maggiormente ragionevole (consentendo l’impiego di spazi presenti e già in concessione) e risponderebbe, tra l’altro, ad una logica di “familiarità” del sepolcro, ex Art. 93 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

  7. Salve una domanda l’inumazione delle ceneri è possibile insieme ad un parente già inumato o da inumare al momento?
    Grazie

  8. X Mauro,

    bel problema di coscienza! Disobbedire all’intimo ed ultimo volere del de cuius o a Santa Romana Chiesa? Da cattolico mi pongo la spinosa questione.

    1) l’autorizzazione alla dispersione così per come è stata rilasciata non può produrre i propri effetti, a causa del netto rifiuto dei soggetti legittimati a tradurla in un’azione concreta. E nessuno li può obbligare in tal senso…non viviamo, per fortuna, in uno Stato Totalitario. Se manca il concorso determinante della volontà degli aventi titolo, il provvedimento autorizzativo, attraverso il potere di autotutela/riesame della pubblica amministrazione, deve esser ritirato con apposito atto di annullamento.

    2) Le ceneri dovranno esser ri-confezionate entro urna avente le caratteristiche di Legge (= sigillata ed infrangibile), non è infatti, ammessa l’urna biodegradabile per destinazioni delle ceneri che non siano l’inumazione (laddove consentito) o la dispersione nella acque.

    3) Chiunque abbia interesse ad esaudire la volontà dispersionista del de cuius dovrà necessariamente adire la Magistratura, in sede civile, per ottenere un pronunciamento ad hoc, magari con la nomina di un nuovo esecutore della dispersione stessa, scelto d’ufficio dal giudice, anche contro il convincimento dei parenti. In tema di dispersione, infatti, l’eleggibilità di questa forma di sepoltura così estrema, compete solo al de cuius la cui volontà resta e rimane sovrana…almeno per la legge umana.

    4) Ex Art. 81 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (ma la procedura potrebbe pure variare in funzione delle diverse norme regionali) la consegna dell’urna deve esser verbalizzata in apposito atto redatto in tre esemplari, uno dei quali segue le ceneri assieme al decreto di trasporto e deve esser consegnato al servizio di custodia del cimitero ricevente.

    5) Il comune nel cui territorio stazionano, ora e provvisoriamente, le ceneri dopo preventiva verifica del titolo di accettazione nel nuovo cimitero di destinazione (=accertamento dello Jus Sepulchri in sepolcro privato, in base al sorgere del rapporto concessorio, quale è, in ultima istanza, ogni tumulazione) perfeziona il relativo decreto di trasporto.

  9. buonasera. secondo atto. ma se il de cuius, nelle sue volontà, aveva stabilito di essere cremato e le sue ceneri sepolte a mare, che la mamma, individuata dallo stato civile del comune di decesso come affidataria delle ceneri per ottemperare alla procedura di dispersione, rifiuta, dopo l’atto di cremazione, e con lei anche gli altri parenti, di eseguire le volontà del de cuius perchè dissuasa dai motivi religiosi (la religione cattolica non tollera questa, sepoltura (?)); che in virtù della sepoltura a mare è stata utilizzata un’urna cineraria biodegradabile, domando: quale sarebbe la procedura per consegnare le ceneri nel cimitero? da tenere presente che il cimitero di ricezione non appartiene nè al comune di decesso nè al comune ove sarebbero state sparse le ceneri ma al comune di residenza della mamma. inoltre, quali sarebbero i documenti da produrre visto che in possesso della madre c’è solo il verbale di cremazione con menzionato l’affidatario (la madre) e il comune di dispersione? grazie

  10. X Alessandra,

    l’Autorità Italiana, cioè il comune di decesso, rilascerà solo il decreto di trasporto internazionale per l’urna cineraria ex Art 29 DPR n.285/1990, poi, colà, si seguiranno le leggi in materia di dispersione proprie di quel particolare Stato Sovrano.
    La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

    Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco (ora il dirigente del servizio di polizia mortuaria) a perfezionare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

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