Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. Buongiorno,
    Mio nonno, deceduto a Rocca Priora (RM) e cremato, aveva espresso a voce la volontà di disperdere le proprie ceneri. Il Comune di Rocca Priora ha espresso il proprio diniego in quanto manca una espressa volontà del de cuius manifestata in forma scritta. E’ possibile aggirare l’ostacolo? Premetto che la risposta del comune è pervenuta circa 2 mesi dopo la nostra richiesta e quindi oltre i 30 gg previsti dalla L. 241/1990.
    Grazie mille

    1. X Cristina,

      L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

      Dati i profili penalistici dell’istituto “dispersione delle ceneri”, alcune amministrazioni, nel silenzio di una norma sovraordinata ed unificante cui attenersi, per la FORMA di espressione della volontà dispersionista, proprio per tutelarsi, richiedono necessariamente uno scritto in tal senso, da parte del de cuius, altre sono più elastiche ed ammettono, ad esempio, una dichiarazione di scienza, sottoscritta ed autenticata da parte dei più stretti congiunti del defunto, in cui, sotto propria responsabilità, attestare il reale desiderio della persona estinta, in ordine allo sversamento in natura delle proprie ceneri.

  2. I verbali di dispersione delle ceneri, da compilare in contemporanea o dopo l’avvenuta dispersione, da chi vengono rilasciati?

    1. X CIRA,

      il mondo delle autorizzazioni comprende realtà molto diverse tra loro, sicché la funzione di tale atto può coincidere con diverse esigenze, come quella:
      di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività
      di esercitare un potere conformativo dell’attività da assentire, attraverso la prescrizione delle modalità del suo esercizio
      di determinare la produzione di effetti ablatori, quando il procedimento ha come esito un diniego
      Il comune denominatore tra le diverse fattispecie risiede nel fatto che il provvedimento autorizzatorio serve a dare contezza all’amministrazione di ciò che il privato vuol fare, mentre il tipo di intervento, o meglio la sua intensità, varia in ragione delle diverse tipologie, come sopra classificate.

      Molto si è discettato sulla natura dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per i profili penalistici che questa comporta, ad ogni modo tale provvedimento è di esclusiva competenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

      Le Regioni, nell’implementare i disposti di principio della Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130, si sono sbizzarrite nell’ideare forme e formule anche abbastanza stravaganti, senza poi considerare la normazione di dettaglio adottata dai singoli Comuni.

      Si ritiene, quindi, che la redazione del verbale di verifica sulle corrette modalità di avvenuta dispersione (laddove richiesto) spetti alle autorità territoriali locali (servizi ispettivi del Comune, polizia municipale, capitaneria di porto nelle località marittime, vigilanza sanitaria, anche se ad onor del vero detto compito di controllo, data l’assenza di rischi a rilevanza igienico-sanitaria, non dovrebbe più concernere l’A.USL, vista anche la recente tendenza a demedicalizzare la polizia mortuaria.

      Alcuni, comuni, ad esempio, nelle more di una norma di rango superiore ricorrono ad una semplice autocertificazione da trasmettere come feeed-back allo Stato Civile, una volta consumatosi il rito della dispersione in natura delle ceneri.

  3. il giorno 22 marzo mia moglie è stata cremata nel cimitero di lambrate (milano).in vita ha sempre espresso la volontà che le sue ceneri venissero disperse nel giardino del ricordo situato all’interno del cimiter0 purtroppo senza lasciare nulla di scritto(non sapevamo di queta necessita)le ceneri attualmente sono in casa(era contraria sia alla casa sia in loculo)è mai possibile che con tutti i testimoni a disposizione,le sue volontà non contino assolutamente a niente,perchè non modificare queste disposizioni. grazie

    1. X Elio,

      per ora la norma, molto restrittiva, è questa e ad essa bisogna pur sempre ottemperare, senza una volontà scritta da parte del de cuius vi è l’inammissibilità/improcedibilità per carenza di presupposti fondamentali
      Attenzione, però, la normativa funeraria lombarda è in questi mesi oggetto di profonda revisione, il T.U. Leggi Sanitarie Regionali, infatti, è stato recentemente modificato, quasi integralmente, aspettiamo tutti, con ansia il relativo regolamento attuativo, solo in quel momento, dopo la sua emanazione potremo capire con maggior precisione il nuovo orientamento del Legislatore Lombardo sul controverso istituto della dispersione delle ceneri.
      IL consiglio spassionato, allora, è di rimanere, per il momento, in stand by, cercando di restare informati sui possibili sviluppi, anche seguendo con una certa assiduità questo blog.

  4. Buonasera, ho bisogno di aiuto. Mia suocera è mancata qualche anno fa. Ha espresso volonta di essere cremata e che le ceneri venissero disperse in natura , negli uffici del comune ( pinerolo , torino) risulta però un documento a firma di mio suocero che non era a conoscenza di questa volontà( la dispersione) per cui le ceneri rimangono parcheggiate a casa. Mio suocero saputo delle volonta della moglie ( da cui era separato) è chiaramente d’accordo alla dispersione. Non so cosa fare. Grazie pet l’attenzione

    1. X Silvano,

      prevale sempre anche se rinvenuta postuma (meglio se in forma scritta ed inequivocabile) la volontà del de cuius anche su quella del coniuge superstite, per di più in stato di separazione, condizione, quest’ultima che non scioglie, ma solo allenta in vincolo matrimoniale.
      Bisogna, pertanto, produrre della volontà di dispersione delle proprie ceneri all’Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente, sulla base di questa dichiarazione egli rilascerà la relativa autorizzazione, anche dopo breve istruttoria di accertamento dei titoli formali (senza, quindi, stare troppo ad indagare su recondite motivazioni personali).
      Attenzione, però, le dichiarazioni mendaci o forzose sono severamente punite dalla Legge, in forza dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

  5. buongiorno,
    defunto a Bologna, maggiorenne, lascia quali unici parenti di primo grado i due genitori, oltre ad un fratello pure maggiorenne.
    Uno dei due genitori è interdetto e nella domanda di cremazione, già avvenuta, è intervenuto il tutore legale (Azienda USL). Mi domando se il tutore, che si dichiara non a conoscenza della volontà del defunto, abbia ora necessariamente anche competenza a decidere riguardo la destinazione delle ceneri. Ovvero se possa, causa l’interdizione, ritenersi maggioritaria e sufficiente l’espressione del solo altro genitore non interdetto. Cioè, come può superarsi lo stallo che consegue la richiesta del Comune ad entrambi i genitori di “dichiarare” sull’argomento quando uno di essi non ne ha facoltà ? Grazie

    1. X Riccardo,

      qui si sconfina nelle più sublimi astrazioni del diritto civile e di famiglia. Provo, pertanto, – timidamente a rispondere. Siamo nell’ambito del cosiddetti atti di disposizione personalissimi, i quali non ammetterebbero rappresentazione ex art. 467 Cod. Civile, in quanto questo istituto di subentro concernerebbe solo i diritti patrimoniali (esempio: in caso di successione mortis causa)

      Bologna, ovviamente Regione Emilia-Romagna (guarda caso il mio feudo funerario, io, infatti, sono di Modena!)

      Ai sensi della D.G.R. n.10/2005 così come modificata dalla D.G.R. n.1622/2008, entrambe esplicative degli effetti dell’art. 11 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri l’Emilia-Romagna segue una filosofia tutta sua e molto particolare in tema di volontà dispersionista, ritenendo valido anche il volere del de cuius espresso solo verbalmente e riportato, in modo fedele, dai più prossimi congiunti del defunto stesso che agiscono come nuncius e mai moto proprio, cioè in surroga alla manifestazione del desiderio da parte della persona interessata. (detto inter nos: in molte altre regioni si segue un percorso diametralmente opposto, ovvero se non c’è la presenza di una volontà inequivocabile e scritta del de cuius è semplicemente inibito tout court, il rilascio dell’autorizzazione relativa).

      Ai termini della Circ. Min. Salute DGPREV prot. n. 014991 del 30 maggio 2016 l’art. 3 della Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130 è finalmente applicabile, nella sua interezza, su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale del 2004, infatti, molto salomonicamente opera(va) un generico rinvio alla vigente legislazione nazionale su cremazione e suoi istituti corollario, e per molto tempo si è dibattuto sulla natura di questo enigmatico rimando data la situazione d’incertezza che ha avvolto per anni l’attuazione della stessa Legge n. 130/2001 (una ridondanza? un implicito richiamo? Un auspicio/forzatura?….)

      Aggiungo questa postilla, monotona semmai, perchè in regime di art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 il quadro sarebbe, per certi versi, non componibile, vista l’eterogeneità e la frammentazione del tessuto normativo.

      Sulla dichiarazione d’incapacità si segnala come essa sia agevolmente conoscibile, in quanto l’interdizione giudiziale é oggetto di annotazione sull’atto di nascita e, quindi, un mero estratto per riassunto dell’atto di nascita consente di verificare se sia stata pronunciata l’interdizione o meno.

      Si fa presente che, a questo fine, trattandosi di diritti personalissimi, rileva solo l’interdizione giudiziale

      Si veda, anche ed altresì, l’art. 3 comma 1, lett. b), n. 4 L. 30/3/2001, n. 130 (rispetto alla questione sollevata), qui da seguire in modo analogico, anzi – a fortiori – siccome la dispersione è atto ancor più estremo (mi si perdoni l’iperbole grammaticale) rispetto alla sola cremazione.

      Si parte dalla fine: la sistemazione definitiva ed irreversibile (?) cui avviare le ceneri, al pari della cremazione, riguarda l’ esercizio di un diritto personalissimo, al pari della scelta cremazionista

      Bene! (o…male?), solo che la L. 30/3/2001, n. 130, va, espressamente in deroga al principio per cui per l’esercizio di queste categorie di diritti non si attiverebbero gli istituti di rappresentanza.

      Il tutore “rappresenta” l’incapace. Si fa ricorso ad un’esemplificazione: la stessa norma citata considera anche i minori (incapaci per eta’): ebbene, nel caso di un bambino (piccolo), gli esercenti la potestà genitoriale, che ne hanno la rappresentanza esprimo la propria volontà o “rappresentano” quella dell’infante ?

      Ritengo che un conflitto sia poco probabile, operativamente.
      Infatti, un tutore (), probabilmente non si muoverebbe arbitrariamente, senza una previa consultazione con i familiari, quando vi siano, eppure quest’ultimo – almeno nominalmente, pare proprio tenuto a dichiarare una specifica volontà.

      Ma, volendo affrontare la questione anche in modo accademico, se il tutore abbia disposto per la dispersione, il restante coniuge (se di avviso opposto) potrebbe agire in sede giudiziale (caso nel quale sembrerebbero sussistere le condizioni per un provvedimento d’urgenza ex art. 700 Cod.Proc.Civile).

      Il criterio della maggioranza assoluta, in caso di dissidio tra gli aventi diritto vale unicamente per la cremazione di cadavere “a caldo” (…che ironia!), cioè subito dopo il decesso, ossia quando l’autorizzazione prefata sia alternativa a quella ad inumazione o tumulazione. La dispersione, difatti, richiede una procedura aggravata a sè stante, come ripreso anche dalla D.G.R. n.10/2005, è pertanto necessaria l’unanimità, da ottenersi, nel caso di concorrenza tra i due genitori, anche con atti separati, dopo la promulgazione, e successiva entrata in vigore, della legge 8 febbraio 2006 n. 54

      1. la ringrazio moltissimo per l’ampio e documentato inquadramento che così gentilmente ha esposto.
        In effetti, la legge 130/2001 ammettendo al punto 4 dell’art 3, c.1 lett.B , cioè riguardo la volontà di cremazione, la figura del tutore legale, senza specificarne più di tanto le modalità di formazione della volontà da esprimere, ne rafforza il ruolo anche negli atti personalissimi non-patrimoniali … quindi apparentemente in contrasto con la sottrazione statuita invece dal 467c.c..
        La premessa al punto non è tuttavia trascurabile in quanto subordina al <>. Il ruolo del tutore legale, in questa materia, pare cioè soccombere a quello dei familiari del defunto (peraltro senza riguardo al grado ..ancorchè suppongo vadano intesi quelli che ne erano a stretto contatto).
        Sia per quanto sopra, sia per quanto espressamente statuito dalla successiva lettera D riguardo la dispersione in questione, non concordo invece col procedimento analogico che Lei intravede (nè in verità col fortiori, per mia personale valutazione che l’acme si raggiunga con l’atto di cremazione -dagli effetti irreversibili- piuttosto che con la dispersione che può avvenire in modo anche rintracciabile ..).
        Mi sembrerebbe infatti che il legislatori abbia qui -per la volontà dispersionista-elencato in dettaglio, quindi tassativamente, i soggetti titolati senza però ammettervi questa volta anche il tutore.
        Rimane il problema che se la polizia cimiteriale ritiene invece necessario che intervenga in atto anche il tutore legale, ancorchè non espressamente contemplato dalla lettera d) citata ..bisognerà sottoporne la sua legittimazione ad un giudice dirimente.

        1. X Riccardo,

          bello questo dibattito tra indomiti cultori della materia funeraria! Mi gasa alquanto!

          Premetto come l’autorizzazione alla dispersione spetti esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile, per competenza funzionale e non a qualche altro imprecisato ufficio comunale, la titolarità ad emettere questo provvedimento di polizia mortuaria è fissata dalla Legge ed è, pertanto, sottratta alla sfera di autonomia gestionale, propria di ciascun Comune che si traduce, poi, nell’approvazione da parte della Giunta, del regolamento per l’organizzazione di uffici e servizi di cui agli artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000. Poi…specie nei Comuni di grandi dimensioni si potrebbe pure pensare ad una fase di sola istruttoria “decentrata” (o…demandata?) all’ufficio di polizia mortuaria, per maggior praticità; con un unico “polo” attorno a cui far gravitare tutti i procedimenti del post mortem, a questo proposito sarei possibilista, ma la responsabilità nell’adozione dell’atto autorizzativo concerne certamente, in modo univoco, l’Ufficiale di Stato Civile.

          Capisco le Sue motivatissime obiezioni, in effetti il problema pare porsi solo in Regione Emilia-Romagna (o anche in altre realtà territoriali?), perchè il nostro Legislatore ha optato (volutamente, magari per decongestionare i nostri saturatissimi cimiteri?) per un istituto della dispersione ceneri a maglie piuttosto larghe.

          La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto (laddove sempre centrale è il volere sovrano del de cuius, quando non in contrasto con la Legge) manifestata in vita in forma scritta come segue:

          a)disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall’esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;

          b)iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l’associazione deve essere datata e sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione così come l’attestazione dell’iscrizione del de cuius. L’iscrizione all’associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;

          c)dichiarazione del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

          Non v’è cenno alla concreta possibilità di bypassare l’espressione di volontà da parte di soggetto legittimato, ancorchè incapace di porre in essere atti giuridici o render dichiarazioni ad una pubblica amministrazione.

          Anche l’apposito regolamento comunale di Modena la mia città – con il suo art. 10, pare proprio confermare quest’indirizzo della Regione, e non potrebbe esser diversamente per il generalissimo principio di gerarchia tra le fonti del diritto. Poi, intendiamoci: siamo al paradosso per cui ogni Regione – secondo me esondando dalla propria potestà normativa – si confeziona la propria leggina ah hoc, ingerendo in ambiti di diritti sociali e civili, affidati dall’art. 117 comma 2 lett.) Cost. alla sola Legge Statale. Occorrerebbe una sola Legge Nazionale chiara ed univoca…ma sogno oppure oso chieder troppo?

          La questione – forse – si pone in questi termini: la Legge n. 130/2001 non si sofferma sulle forme di estrinsecazione della volontà dispersionista, ragionando solo di assoluto rispetto di quest’ultima, ecco allora, a mio modestissimo avviso, il procedimento analogico con la manifestazione della volontà cremazionista la quale – notoriamente ex art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (quindi ben prima dell’entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001 n. 130) nel silenzio del de cuius può transitare in capo ai più stretti congiunti, secondo ordine di poziorità.

          Ricordo, infine, la Circ. Min. 1 settembre 2004 n. 37, secondo la quale, sempre in tema di autorizzazione alla cremazione, i congiunti, nella fattispecie, dovrebbero dichiarare la volontà di de cuius e non la propria, atteggiandosi, quindi, a semplici nuncius…e qui siamo al festival dell’ipocrisia, siccome ormai i parenti spacciano per volontà del defunto, senza pudore, quella scelta che invece è una LORO DECISIONE determinata da ben altre situazioni.

          Evidenzio come le rispettive DD.GG.RR n.10/2005 e n. 1622/2008, cui opero rinvio per opportuno approfondimento, emanate dalla Regione, disegnino una procedura comunque aggravata rispetto a quella del semplice rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Per quest’ultima è sufficiente, ove presente, il consenso del coniuge superstite, mentre l’autorizzazione alla dispersione in natura, qui in Emilia-Romagna può esser concessa solo previa acquisizione agli atti della volontà non solo del coniuge, ma anche dei parenti di primo grado (ascendenti e discendenti?), nel caso di concorrenza di più congiunti di pari livello è necessaria l’unanimità, e non s’applica, quindi, il criterio della maggioranza assoluta.

          1. UBI MAJOR … per carità, in questo specifico ambito io sono soltanto un passante, che anche rinuncia all’apprendistato convenendo che ne ha più le connotazioni di un festival dell’ipocrisia.
            Poichè se la manifestazione di volontà, nel silenzio del de cuius, debba transitare in capo ai più stretti congiunti, secondo ordine di poziorità, non vedo come possa esser considerato “soggetto legittimato”, quale nuncius riferente, un tutore legale allorquando esso sia una persona giuridica !
            un cordialissimo saluto

          2. X Riccardo,

            dopo questo post prometto di tacere e ritirarmi nell’oblio del cyber spazio.

            Mi sia, però, consentita giusto una postilla di “giurisprudenza creativa” perchè qui, mi creda, navighiamo a vista tra le procelle ed i marosi, in un mare oscuro (= la confusa galassia dei diritti del post mortem). Provo timidamente a semplificare: se è valida (con tutti i “distinguo”, gli accenti diversi, e le eccezioni del caso) l’equazione, almeno qui in Regione Emilia-Romagna del:

            soggetti legittimati ad ottenere la cremazione = persone parimenti titolate a richiedere la dispersione (pur sempre quali semplici nuncius di una volontà verbalmente espressa dal de cuius) si potrebbe ripescare dal cilindro magico il vecchio paragrafo 14.2 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ovviamente da applicarsi in via estensiva non solo all’istanza di cremazione, ma pure ai suoi istituti corollario quali, appunto, affido famigliare/personale delle ceneri o loro dispersione (nel 1990, infatti, la Legge Italiana non ammetteva ancora questa forma di destinazione delle ceneri).

            Orbene detta istruzione ministeriale (risalente ad un tempo lontano in cui il Legislatore sapeva ancora scrivere le norme!) , al sub punto 5 così recita:
            – Dichiarazione di un interdetto.

            Se l’interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

            Qui si apre un orrido di dubbi profondissimi ed angosciosi: qual è il significato di quel “potrà”? Un ottativo potenziale, come ci insegna la grammatica delle lingue classiche? Un’investitura di potestà decisionale o una semplice facoltà? Tradotto in altri termini: il tutore deve pronunciarsi necessariamente (interpretazione molto formale cui pare aderire il Comune) o può pure astenersi, dato l’atto di natura personalissima del quale stiamo ragionando che – a rigore – non ammetterebbe rappresentazione ?

            In quale veste poi rendere la manifestazione di volontà di una persona giuridica, in questo frangente? Occorrerà rivolgersi al Notaio?

            E’ unico appiglio normativo (in senso molto dilatato e quasi forzato) che mi sovvenga per giustificare la “pretesa” del Comune di Bologna.

            Io – da umile necroforo – mi fermo qui, ai giureconsulti (quelli veri!) compito e responsabilità di fornirci una rapida spiegazione…del legislatore che si balocca nel calcolo dei futuribili, mentre la barca della polizia mortuaria affonda nelle gore di una legislazione ormai incomprensibile, non mi fido più!

      2. esimio Carlo, Lei è davvero un pozzo di sapere.. io ne ho agitato le acque (e me ne scuso del troppo) finchè non ne ha rilasciato l’ultima bollicina forse col messaggio più prezioso ..

  6. Gentile Sig. Carlo,
    vorrei disporre per testamento la cremazione delle mie spoglie e la loro dispersione in territorio estero, per la precisione in Russia, lungo le coste dell’isola di Olkhon sul lago Baikal. a quanto mi risulta la Federazione Russa non aderisce alla Convenzione di Berlino. Se non sbaglio quindi dovrei (o i miei parenti superstiti dovrebbero) ottenere il permesso preventivo da richiedere presso il Consolato Russo.
    Mi conferma questo aspetto?
    E quali documenti devo (o dovrebbero) ottenere dal mio attuale Comune di residenza?
    Grazie infinite,
    Fabio

    1. X Fabio,

      non per intromettermi o ingerire nei privatissimi fattacci Suoi, ma come mai tutta questa strana curiosità per il proprio post mortem? Non avrà mica tanta fretta di morire? Vabbè, estote parati, cioè “Siate sempre pronti”, come recita il Santo Evangelo, e di conseguenza è sempre meglio esser previdenti, ma nel frattempo la normativa potrebbe anche mutare, assestandosi verso nuovi equilibri, magari più dinamici nei rapporti diplomatici tra Repubblica Italiana e Federazione Russa.

      Comunque, ragionando di un trasporto funebre di ceneri tra Stati non aderenti all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, come se esso dovesse svolgersi oggi (fatti i debiti scongiuri!) si applicherebbe il paragrafo 8.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      I documenti richiesti sono i seguenti:

      8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

      estratto dell’atto di morte in bollo;
      certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;
      autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

      Lei dice bene: sarà necessario il preventivo nulla osta dell’Autorità Diplomatica Russa all’introduzione, sul proprio territorio dell’oggetto (l’urna cineraria, nella fattispecie) del trasporto mortuario. Il Consolato potrebbe anche chiedere la produzione di atti complementari o integrativi, rispetto a quelli minimi richiesti dalla Legge Italiana, per l’ovvio e logicissimo principio di diritto internazionale, di sovranità tar i diversi Paesi.

      Per la necessaria legalizzazione presso la Prefettura, oggi Ufficio Territoriale del Governo, (si tratta dell’apposizione delle cosiddette “apostille”) degli atti rilasciati in Italia, ma valevoli all’Estero (qui, in questo caso il decreto di trasporto) si veda l’Art. 33 DPR n. 445/2000.

      Per autorizzare l’estradizione delle ceneri l’Italia non richiede la preventiva verifica del titolo d’accoglimento nel Paese di destinazione (per il quasi lapalissiano difetto di giurisdizione), vale adire che le Nostre Autorità Nazionali perfezioneranno il solo decreto di trasporto, poi una volta approdate nello Stato d’arrivo le ceneri saranno trattate (= disperse) in ossequio alle norme in tal senso previste dall’Ordinamento Giuridico Russo.

      Si rammenta, infine che il trasporto internazionale delle ceneri, in quanto materiale inorganico ed inerte esito della completa cremazione di un corpo umano e pertanto non soggetto agli ammorbanti miasmi cadaverici, ai sensi dell’Art. 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed art. 3 comma 1 lett. f) Legge 30 marzo 2001 n. 130, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria, non è sottoposto alle normali precauzioni igieniche, prescritte, invece, per il trasferimento delle salme (eccetto, forse, la contaminazione con nuclidi radioattivi, ma l’ipotesi è assai rarefatta, ma non da escludersi aprioristicamente.)

  7. Domanda in merito alle ceneri di mio padre, abitiamo in Emilia Romgna.
    Era volontà di mio padre di essere cremato e disperso in un posto ben specifico.

    Abbiamo già attivato e firmato la richiesta di dispersione nel Comune in cui è mancato e loro hanno indicato un posto (in natura) ben specifico all’interno del Comune in cui disperdere le ceneri.

    Mio padre però aveva richiesto una dispersione in natura in un punto ben preciso di una montagna che si trova in un Comune diverso.

    La dispersione non è ancora avvenuta.
    Possiamo ancora annullare la nostra richiesta già firmata al Comune N. 1 e fare richiesta al secondo Comune per la dispersione esatta nel punto in cui mio padre avrebbe voluto oppure il Comune stabilisce sempre un posto ben specifico dove disperdere?

    Faccio presente che nel luogo indicato non esistono edifici nè agglomerati urbani è una montagna di boschi.

    Grazie della disponibilità

    1. X Valeria, (che scrive dal mio “feudo” funerario, ossia dall’Emilia-Romagna; io sono di Modena e, quindi, c’intendiamo benissimo sulla normativa locale)

      Art. 411 commi 3 e 4 del Cod. Penale, così come introdotti dalla Legge n. 130/2001: in effetti la dispersione in natura delle ceneri quale atto personalissimo di disposizione per il post mortem, se non autorizzata dallo Stato Civile o, peggio ancora, attuata in maniera difforme dalla volontà del de cuius integra ancora la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Cod.Penale, e dunque presenta rilevantissimi profili di entità penale, di conseguenza è materia “rovente” da maneggiarsi con estrema attenzione e cautela, mentre qui mi pare ci sia stata una certa disinvoltura nel rilascio della relativa autorizzazione. Allora, procediamo per gradi: l’Emilia-Romagna con la DGR 10 gennaio 2005 n. 10 introduce una linea interpretativa molto soft ed aperturista sull’Art. 11 (cremazione e successiva destinazione delle ceneri) della propria Legge Regionale n. 19/2004 in tema di polizia mortuaria, discostandosi, anche pesantemente, dai criteri ermeneutici adottati da altre Regioni. Qui da noi, per la dispersione è sempre e comunque centrale il volere del de cuius, desiderio inequivocabile che può emergere inoppugnabilmente o da disposizione testamentaria (in alternativa iscrizione a So.Crem, con specifica istruzione riguardo allo sversamento delle ceneri) o attraverso una procedura leggermente aggravata, cioè atto sostitutivo di atto di notorietà, con dichiarazione appositamente autenticata ai sensi della normativa civilistica, con cui il coniuge superstite (se presente) e tutti i congiunti di primo grado solennemente formalizzino la volontà del de cuius, dallo stesso, però, asserita solo verbalmente.
      I famigliari del de cuius – è importante ribadire questo concetto – sono un semplice nuncius, ossia rappresentano, non il loro volere (questo MAI!), bensì quello, tassativo e categorico, della persona scomparsa, la quale però, per diverse ragioni insindacabili, non ebbe a suo tempo, la lungimiranza di verbalizzarlo, ad esempio nella scheda testamentaria.
      Ora, rivolgo a Lei una domanda preliminare: da dove si evince la volontà dispersionista di Suo Padre?

      Certo, il Comune n. 1 in regime di autotutela ex Legge n. 241/1990, con atto di ritiro può annullare la prima autorizzazione concessa, purché risultino agli atti nuovi elementi e fatti relativi alla volontà di Suo Padre (disposizione postuma?), non vorrei però, che qualcuno avesse detto, anche inavvertitamente, il falso, anche perchè la Legge (Art. 76 DPR n. 445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci prodotte alle Pubbliche Amministrazioni.

      Insomma vi dovere decidere in questo “balletto” funerario, in quale località dovranno esser dispese le ceneri di Suo Padre?

      Ricordo che secondo un recente pronunciamento del TAR Toscana il soggetto istituzionale deputato ad autorizzare la dispersione è quello, geograficamente competente, del luogo ove materialmente la dispersione avverrà. Secondo altri commentatori, invece, l’autorizzazione alla dispersione, purchè sempre in ambito emiliano-romagnolo, accordata da un qualunque comune dell’Emilia-Romagna avrebbe valore e sarebbe produttiva di effetti entro tutti i confini territoriali regionali.

      Non capisco, poi, per quale ragione, il Comune n. 1 autorizzi solo la dispersione in cimitero e non in natura (comunque sempre fuori del centro abitato così come definito dal Cod. della Strada D.Lgs n. 285/1992). Per quanto non esista una sorta di proprietà transitiva tra i diversi ordinamenti regionali (una sentenza, come sancito dal Cod. Civile, fa stato solo tra le parti in causa e non è automaticamente estensibile a casi analoghi, pur costituendo un importante precedente) pochi anni or sono il TAR Lazio ha affermato un principio: secondo questo storico pronunciamento laddove la Regione sia intervenuta attuando l’istituto della dispersone delle ceneri la disciplina è da ritenersi completa ed auto-applicativa, senza che il Comune, con proprio regolamento possa, in qualche maniera, bloccarla o differirlo, per difetto di normazione di dettaglio.

      MI spiego meglio: L’Emilia-Romagna, in modo completo e compiuto, ha legiferato sulla dispersione? Sì, orbene, il Comune nel proprio regolamento municipale deve solo recepire queste norme, semmai integrandole per gli aspetti più particolari ed operativi, ma non può limitare pesantemente gli effetti di una fonte del diritto ad esso sovraordinata.

      Se Suo padre chiese la dispersione delle ceneri *in natura*, questa richiesta deve esser esaudita, e non si riscontrano, in diritto, ragioni ostative: fine di tutta la storia.

  8. X Cristiana,

    IL quadro legislativo di riferimento è complicato e complesso insieme, perché s’intersecano su più piani e non senza palesi contraddizioni interpretative diverse fonti del diritto, in materia di cremazione e successiva sistemazione delle ceneri.

    Qui si scontrano due diverse filosofie, o se si preferisce, visioni del mondo (funerario).

    Secondo la prima, più legalista ed attenta alla ferrea applicazione della norma formale la volontà alla dispersione deve essere formulata, non solo verbalmente, dal defunto, anche per le modalità di espressione di quest’ultima (art. 2 Legge 30/3/2001, n. 130 o, se lo si vuole, art. 411, commi 3 e 4 Cod.Penale , testo tassativo abbastanza esente da equivocità). Senza quindi un volere scritto (=disposizione testamentaria, rinvenuta postuma, efficace solo dopo l’eventuale pubblicazione ex Art. 620 comma 5 Cod.Civile) da parte del de cuius e non surrogabile o riportabile da terzi non si dovrebbe procedere. La causa ostativa insormontabile si riscontrerebbe nel fatto che la scelta di dispersione, presentando evidenti riflessi di natura penale, è di sola eleggibilità da parte del de cuius, secondo, almeno, buona parte della dottrina, tra l’altro detta destinazione così atipica ed estrema delle ceneri confliggerebbe pesantemente con il più tradizionale concetto di sepoltura, la quale prevede pur sempre una materiale localizzazione del “sepolcro”, in un ambito ben definito, quale è il cimitero, da intendersi, ovviamente in senso ampio.

    C’è però, chi, leggendo nei panneggi della normativa regionale (non chiara… tanto per cambiare!) è più possibilista ed in qualche modo aperturista, in effetti il combinato disposto tra l’Art. 2 comma 5 e l’Art. 7 della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 rinviando ai principi di cui alla Legge Statale n. 130/2001 pare alludere anche piuttosto esplicitamente ad una volontà sovrana del de cuius che deve s’esser rispettata sostanzialmente, ma con mezzi di manifestazione più flessibili, come appunto una dichiarazione (atto sostitutivo di atto di notorietà?) ritualmente sottoscritta da rendersi solennemente all’Ufficiale di Stato Civile competente per territorio (nel caso di resti mortali da esumare l’adozione del provvedimento autorizzatorio spetterà allo Stato Civile del Comune di prima sepoltura (Torino?), ovviamente se la dispersione avverrà nell’area geografica della Regione Piemonte.

    I passaggi “a cascata” che discendono logicamente da questa decisione: sono i seguenti:

    1) all’atto dell’esumazione ordinaria, cioè stabilita d’ufficio allo scadere del turno di rotazione in campo di terra, si provvederà a verificare lo stato di mineralizzazione del defunto, aprendo la fossa per l’eventuale raccolta delle ossa, che potranno a loro volta su istanza degli aventi diritto (= in questo caso del coniuge superstite il quale vanta una un diritto di precedenza rispetto agli altri congiunti del de cuius) essere cremate. Se, invece il cadavere non risultasse scheletrizzato a maggior ragione si presenterà istanza per ottenerne la cremazione possibilmente in loco, evitando onerosi trasporti del feretro.

    2) nell’autorizzazione alla cremazione ed alla dispersione (trattando esse di uno stesso soggetto possono esser contestuali, ossia accordate nelle stessa unità di tempo e spazio) si individueranno località (lago d’Orta?) di sversamento del contenuto dell’urna e la persona deputata allo svolgimento di quessto pietoso compito, essa risponderà anche PENALMENTE di eventuali trasgressioni o abusi.

    In ultima istanza Le consiglio di prender subito contatti con l’ufficio della polizia mortuaria di Torino, per meglio chiarire la Suaa posizione o in alternativa, di conferir mandato all’impresa funebre di fiducia affinché essa segua l’intera pratica, sollevandoLa da eventuali incombenze amministrative o passaggi burocratici intermedi, per nulla simpatici quando si ragiona di lutti ed affetti, ma pur sempre indispensabili, almeno (si spera!) in una stato di diritto, altrimenti precipiteremmo in una confusa spirale di “capriccio” funerario, fuori di ogni prospettiva ordinamentale dove è, ad arbitrio, consentito (o proibito?) tutto ed il suo esatto contrario, senza alcun razionale discernimento, laddove è molto labile, per la forte componente emotiva e morale, il confine tra il lecito ed il vietato, soprattutto in questa anarchia legislativa in cui è rovinata la polizia mortuaria, dopo il baillamme delle convulse Leggi Regionali, alcune delle quali sono veramente di molto critica attuazione… ma non voglio crucciarLa oltremodo con i miei discorsi seri ed inopportuni sulla tecnica legislativa in campo funebre e cimiteriale.

  9. a fine anno avverrà l’esumazione di mio marito,vorrei procedere alla cremazione e poi disperdere le ceneri nel lago d’orta come da sue volontà (verbali).Ora è sepolto nel comune di Torino.
    mi può gentilmente dire quali pratiche devo avviare?
    grazie

  10. X Enrico,

    Occorre premettere che il trasporto funebre “internazionale” di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l?’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379, l?’altro è l?’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’?Italia.

    Non mi risulta che la Spagna faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali da tale Paese alla volta dell’Italia non può, pertanto, seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati firmatari della Convenzione di Berlino, la quale, poi, si traduce nel rilascio della sola autorizzazione al trasporto, accordata dalle locali Autorità Spagnole, senza bisogno, in buona sostanza, di un nulla osta delle Autorità Italiane all’introduzione delle ceneri sul suolo della Repubblica.

    Proprio in questa sede, allora, sarà valutato il titolo di accettazione, per evitare, appunto, che le ceneri rimangano prive di una stabile e definitiva sistemazione.

    Il trasporto funebre, infatti, (anche quello transfrontaliero) soggiace alla regola della “tipicità”, per cui luogo di partenza ed arrivo debbono sempre esser preventivamente INDIVIDUATI (nell’autorizzazione al trasporto stessa) ed AUTORIZZATI (specie se atipici, come accade, appunto, per la dispersione in natura). In effetti la destinazione classica di un trasporto funebre dovrebbe pur esser il cimitero, inteso come presidio istituzionale deputato all’accoglimento ed alla sepoltura nel nostro caso, delle urne cinerarie, ecco allora perché sarebbe consentaneo con quest’impostazione procedurale (secondo me, almeno, corretta!) poter disporre preventivamente dell’autorizzazione allo sversamento delle ceneri dalla quale far poi discendere logicamente quella al trasporto. Se così non fosse (a volte gli uffici di polizia mortuaria non concordano su questa tesi e sono pervasi da quello “strano demone” dell’autonomia ermeneutica = ognuno interpreta la legge secondo la propria personalissima prassi, facendo un po’ come gli garba!) si renderà necessario un doppio passaggio con il tragitto del trasporto funebre spezzato in due tranches: dalla Spagna ad un cimitero di Roma e da quest’ultimo, sulla scia di un nuovo decreto di trasporto, questa volta interno al Comune, finalmente sino al luogo di dispersione.

    Dico tali cose, a costo di parere inutilmente pedante, per questa ragione: la legittimità della dispersione è sì riconosciuta e resa operativa, ma ancora solo su base regionale, e nei Rapporti tra Stati Sovrani si dovrebbe seguire solo la normativa Internazionale, laddove applicabile, o, comunque, quella strettamente statale, almeno per quanto riguarda il trasporto funebre e per la nostra legislazione statale il naturale punto di approdo per un trasporto funebre dovrebbe esser proprio il cimitero.

    Pertanto, il trasferimento di resti mortali in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285 recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ. Min.Sanità n.24/93).

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