Cremazione

Benvenuti nella sezione del sito dedicata alla cremazione

Nel sito potrete reperire informazioni strutturate concernenti la cremazione ed i crematori.

  1. cremazione sulla base della propria volontà
  2. dare esecuzione alla volontà di altri di farsi cremare
  3. capire la documentazione e gli iter necessari per ottenere la:
    1. autorizzazione alla cremazione
    2. autorizzazione alla dispersione delle ceneri
    3. autorizzazione all’affido familiare delle ceneri
  4. cremare resti mortali di salme inconsunte esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
  5. sapere se e come si può trasportare una urna cineraria e i modi per ottenere la autorizzazione al trasporto urna cineraria in Italia e all’estero
  6. dove è consentito collocare
    1. l’urna cineraria in cimitero
    2. l’urna cineraria fuori del cimitero
  7. se consentita la
    1. dispersione delle ceneri in cimitero
    2. dispersione delle ceneri in natura

Queste informazioni sono possibili grazie alla collaborazione con un redattore, a cui è possibile porre quesiti scrivendo un semplice commento in calce ad un articolo sull’argomento di interesse.
Il sito permette anche di conoscere le statistiche sui decessi in Italia e sulle forme di sepoltura, sulle cremazioni effettuate in ogni crematorio in attività in Italia e le statistiche internazionali concernenti la cremazione, grazie alla collaborazione con la Federazione dei servizi funerari italiani SEFIT www.sefit.org e gli esperti di statistica di EUROACT WEB srl www.euroact.net.

Grazie al concorso di esperti del settore sono analizzati gli aspetti tecnici che riguardano la installazione di impianti di cremazione, i riflessi della cremazione per l’ambiente e in particolare per le emissioni in atmosfera, nonché articoli su progetti degni di segnalazione di crematori, pubblicati su riviste del settore.
Infine stata predisposta una galleria di significativi articoli di crematori e di giardini delle rimembranze.

96 thoughts on “Cremazione

  1. Aprire un crematorio in franchising
    C’è un azienda di Varese che si chiama Italiana cremazioni, promette un franchising di impianti crematori “ pacchetto chiavi in mano” vorrei delle opinioni su questa società da parte della redazione
    Grazie in anticipo

    1. X Ivano,

      Toto’ ad uno sprovveduto turista cercò di vendere una celebre fontana di Roma, e, mutatis mutandis, così è anche per i crematori.
      L’impianto di cremazione è infatti, un servizio pubblico locale, deve insistere necessariamente su suolo cimiteriale comunale, ed è il Comune, quindi, in ultima istanza a deciderne la forma di gestione.
      Un crematorio privato, stante l’attuale normativa (art. 824 comma 2 Cod. Civile, art. 343 T.U. Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, art. 78 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, ed art. 6 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130) non può dunque sussistere sul piano giuridico.

      1. “Necroforo”
        Ho capito cosa intende,ho 35 anni ma apprezzo molto Totò e anche Alberto Sordi…
        In famiglia ci occupiamo di turismo, di appartamenti,ero entusiasta mi sembrava un un investivemeno ( papà che la parola franchising lo fa sobbalzare sulla sedia…) ho provato a chiamare italiana cremazioni neanche rispondono al telefono…
        Abbandonerò l idea e continuerò con gli affari di famiglia
        Ps. Alcune voci che riporto dal sito
        La nostra caratteristica principale è quella di offrire un supporto specialistico e certificato che segua tutti gli stadi progettuali e realizzativi dell’opera. Potrete contare su molteplici competenze, strutturate per agevolare ogni fase del percorso fino al suo compimento.

        Il conseguimento della concessione di costruzione e gestione di un Crematorio sarà il primo dei problemi che Voi incontrerete. Vi affiancheremo nei percorsi burocratici e vi aiuteremo a gestire tutte le pratiche per raggiungere l’obiettivo.

  2. Operatore crematorio
    Sono Ivano da Caorle (Venezia),ho cercato nel web ma non ho trovato niente,ci sono dei corsi nella mia regione per addetto agli impianti di cremazione

    1. X Ivano,
      che tipo di corsi è interessato a fare sui crematori? In questo periodo possono effettuarsi solo corsi on line.
      Euro.Act ne ha in programma alcuni su cremazione e crematorio, che verranno pubblicizzati all’inizio del prossimo anno e che verranno effettuati se si raggiunge un numero minimo di adesioni.

  3. Dispersione ceneri di un neonato. Regione Friuli. L’impresa funebre a cui ci siamo rivolti ci ha comunicato che non è prevista questa possibilità in quanto non è stata espressa la volontà del defunto.
    Nel dramma del momento abbiamo optato per l’affidamento. Contemporaneamente abbiamo però presentato richiesta di autorizzazione alla dispersione al Comune di decesso. Non ci hanno risposto. Cosa possiamo fare? Grazie

    1. x Giulia
      Niente. Non si può fare.
      La L. 130/2001, che è la legge di principio cui ogni regione deve attenersi, prevede espressamente all’art. 3, co. 1 lett. b) n. 4 che per i minori la volontà alla cremazione sia manifestata dai legali rappresentanti.
      Prevede poi all’art. 2 (già valevole per l’intero territorio nazionale senza necessità di legge attuativa, perché modifica l’art. 411 del Codice penale) che per la dispersione delle ceneri si richiede espressa volontà del defunto.
      Un neonato non può aver espresso la volontà di dispersione e conseguentemente la dispersione di ceneri di un neonato non è autorizzabile (diversamente si incorre in reato penale).
      È evidente il disallineamento che si viene a creare per cui il rappresentante di un minore può decidere sulla cremazione ma non sulla destinazione delle ceneri. Ma questa è la legge.

      1. Grazie. Che assurdità. D’altronde il caso raro non fa regola. E se l’affidatario si trasferisce all’estero? Immagino che in altri stati la normativa sia diversa. Potrebbe essere una possibilità? Non tanto per noi ma per non lasciare questa incombenza ad altri parenti quando mancheremo.

  4. Salve, vivo in Sicilia e esattamente una settimana fa ho perso mia madre. Per sua volontà è stata cremata ma redo di essermi infilata in un ginepraio. Mia madre era residente a Palermo e poichè abito in un altro comune rispetto a quello di residenza di mia madre e spesso sono all’estero, inizialmente avevo fatto io richiesta per la dispersione in mare e mia sorella e fratello avevano firmato. Il giorno del funerale invece abbiamo dovuto modificare il tutto perchè mia sorella ne ha chiesto l’affidamento. Oggi, a sei giorni di distanza, è presa dallo sconforto quasi delirante e vuole rinunciare all’affidamento dice di non poter vivere con questa presenza in casa. A questo punto Le chiedo : è possibile rinunciare all’affidamento e chiedere la sepoltura nella stessa tomba di mio padre?. Mio padre è sepolto in una tomba non di famiglia ma mio fratello aveva acquistato 19 anni fa la concessione trentennale per un posto in una sepoltura dove sono posti altri sconosciuti.Deve essere mio fratello a farne richiesta? Se non fosse possibile devo acquistare una celletta cineraria e in questo caso potrò fare successivamente inserire anche i resti di mio padre al compimento dei suoi 20 anni?Sono veramente confusa. Come posso procedere affinchè mia madre possa finalmente avere il meritato riposo? La ringrazio per qualsiasi suggerimento potrà darmi

    1. X Loredana,

      in tutti gli atti di disposizione per il post mortem, soprattutto per le destinazioni più atipiche ed, in qualche modo, estreme delle ceneri, come, appunto, affido o dispersione SOVRANA è la volontà del de cuius, se Sua madre aveva optato per la dispersione delle proprie ceneri, attraverso una precisa disposizione, non necessariamente testamentaria, questo suo desiderio ultimo deve esser rispettato, a nulla vale l’opposizione della figlia.

      Tra l’altro la legge regionale siciliana in materia di cremazione e successiva sistemazione delle ceneri, in sito extra-cimiteriale, prevede tassativamente che l’affidatario delle ceneri sia scelto dal de cuius stesso. Si rileva, pertanto, una prima grave illegittimità procedurale: o Sua madre ha deciso per lo sversamento delle proprie ceneri in natura o ha deliberato per la custodia domiciliare delle stesse. E’evidente la contraddizione in terminis, attenzione quindi perchè l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, operando necessario rinvio alle leggi speciali di natura penale, punisce severamente le dichiarazioni mendaci rese ad una pubblica autorità. Sua sorella non può, pertanto, avocare a sè (o peggio ancora arrogarsi) il diritto di custodire le ceneri se Sua madre non aveva così espressamente disposto.

      Adesso vi siete pesantemente cacciati nei guai, ad ogni maniera Sua sorella con atto solenne ed unilaterale da inoltrare al Comune sede dell’affido, può sempre rinunciare allo stesso, i motivi psicologici o emozionali non sono elemento di diritto sindacabile più di tanto dall’autorità amministrativa comunale.

      L’urna potrà esser senz’altro accolta e tumulata nel loculo ove è stato deposto il feretro di Suo padre, il concessionario (Suo fratello) potrà presentare apposita istanza all’ufficio di polizia mortuaria, atta a dimostrare il diritto di sepolcro maturato da Sua madre, in qualità di coniuge. Non dovrebbero ostare eventuali norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, le quali anzi, dovrebbero favorire la riunificazione di più defunti (o loro trasformazioni di stato) entro il medesimo sepolcro privato.

      L’unica limitazione potrebbe esser rappresentata dalla mancanza di spazio fisico in cui collocare l’urna, se il loculo è già occupato, ma date le esegue dimensioni dell’urna stessa l’ipotesi è alquanto remota.

      Le ceneri di Sua madre potranno altresì esser collocate in una celletta cineraria, solo dopo aver perfezionato un nuovo rapporto concessorio, con il versamento dei relativi oneri.

      Come extrema ratio, se non si raggiunge un accordo, l’inerzia degli aventi titolo a provvedere determinerà lo spargimento delle ceneri in cinerario comune, in forma anonima, promiscua ed indistinta.

      1. Grazie sig Carlo. In realtà mia madre aveva solo e sempre chiesto la cremazione senza specificare cosa fare dopo. Oggi a mente lucida l unificazione nella stessa tomba di mio padre mi sembra l ‘unica via percorribile.Assolutamente da escludere il cinerario comune.Le chiedo un ‘ultima cosa : prima che mio fratello presenti istanza è necessario che mia sorella faccia la rinuncia o si fa contestualmente?

        1. X Loredana,

          la custodia delle ceneri da parte di Sua sorella è da ritenersi illegittima, ed in tutt’onestà, non so come il competente ufficio comunale di polizia mortuaria abbia potuto avallare un comportamento contra legem, verso il quale si sarebbe dovuta dichiarare l’improcedibilità per assoluta carenza del titolo costitutivo, cioè manca proprio la pre-condizione fondamentale e si è trattato, senz’altro di un’indebita forzatura, forse anche sanzionabile in via amministrativa, sempre che qualcuno per propiziare tale discutibile scelta non abbia detto il falso, simulando una volontà del de cuius de facto inesistente. In questo caso la responsabilità sarebbe addirittura di natura penale.

          Tuttavia, configurandosi la detenzione dell’urna come una situazione di fatto, anche se ben poco sanabile a posteriori, sarebbe quanto mai opportuno un atto unilaterale di rinuncia all’affidamento, così l’urna rientrerà a pieno titolo nella disponibilità degli aventi diritto a disporne per la tumulazione in cimitero.

          Attenzione: deve preventivamente esser formato e perfezionato il titolo d’accoglimento in un sepolcro privato, solo dopo il Comune autorizzerà il trasporto in cimitero, affinché l’urna abbia stabile e sicura sistemazione, altrimenti le ceneri saranno temporaneamente depositate in camera mortuaria cimiteriale in attesa di una definitiva sepoltura.

          Rimango sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni.

  5. Non risultano norme esplicite in tal senso, ma solo disposizioni indirette, dobbiamo, allora, ragionare per analogia, visto che il crematorio, almeno quello per spoglie mortali UMANE, deve essere collocato dentro un cimitero e il cimitero deve esser lontano dall’abitato, anche il crematorio deve distare dal centro abitato).

    In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell’elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 “.

    Solo se pensassimo in termini di cimitero per animali a sistema di INUMAZIONE, rileverebbe davvero la composizione morfologica, e chimico-fisica del terreno, perché quest’ultimo dovrebbe in grado di assicurare in termini certi la mineralizzazione dei corpi ivi sepolti, ma per l’installazione di un crematorio io problema proprio non si pone, almeno non in questi termini.

  6. Per realizzare un forno crematorio per animali ,quali caratteristiche del terreno servono,oltre alla distanza .

    1. Salve Simona, hai poi portato a termine il tuo progetto? Io sto lavorando ad uno simile nelle Marche. Mi piacerebbe confrontarmi con te se sei disponibile.

  7. X Chiara,

    Ex Art. 6 commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 la costruzione e la gestione delle are crematorie spetta ai comuni e questa norma ha innovato anche il disposto di cui all’Art. 343 comma 1Testo Unico Leggi Sanitarie, in quale prevedeva, originariamente, la concessione a titolo gratuito di adeguato spazio cimiteriale affinchè soggetti non meglio specificati potessero impiantare forni crematori, si rammenta, poi, che la cremazione ex Legge n. 440/1987 è servizio pubblico locale.

    Un crematorio, poi, può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento) giusta l’Art. 78 comma 1 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, quindi ordinariamente può essere edificato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (project financing).
    L’?opera viene portata a termine dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia.

    Per quanto concerne l?investimento necessario, si può stimare che compreso l?immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell?ordine di 2,5 milioni di euro almeno.
    Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull?ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.

    1. Salve Chiara, hai poi portato a termine il tuo progetto? Io sto lavorando ad uno simile nelle Marche. Mi piacerebbe confrontarmi con te se sei disponibile.

  8. X Paolo,

    Allo stato attuale a livello internazionale si è diffuso in particolare il riciclo di rifiuti non pericolosi, metallici o contenenti metallo, provenienti da crematorio.

    Una volta effettuata la cremazione, attraverso apposita vagliatura, si separano le parti metalliche rimaste dalle ceneri umane con apposita macchina. Restano come rifiuti: viti, chiodi, protesi metalliche, altro di metallico che si separa dalle ceneri. Se questi rifiuti vengono conferiti tal quali – senza ulteriore separazione – generalmente il codice CER attribuito è 19.01.02.

    Se invece si separano le protesi dalla ferraglia, alle prime viene attribuito il codice CER 19.01.99, mentre alla ferraglia il CER 19.01.02.

    Col riciclo dei materiali metallici, che avviene con la fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare, anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).

  9. Non è un commento, è una domanda. Ma quando sarò cremato, sarà possibile recuperare il titanio della mia protesi d’anca?

  10. X Pippo

    ad oggi la tariffa massima vigente e, quindi applicabile, per la cremazione di cadavere, regolata dal D.M. 1 luglio 2002, è di Euro 587,26 IVA compresa.

    Si rammenta come sia previsto l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA al 22%, dal 1° luglio 2013 (art. 21 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convert., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e smi).
    Di conseguenza, se tale aumento effettivamente avrà luogo, dal 1° luglio 2013 cambieranno gli importi delle tariffe massime comprensive di IVA.

    A questo importo bisogna poi aggiungere il costo del trasporto piuttosto lungo e disagevole, non esiste, però, dopo le recenti liberalizzazioni in materia, un tariffario standardizzato sui trasporti funebri il cui importo varia molto in base alle diverse realtà territoriali e pertanto non sappiamo essere più precisi. Bisogna, poi, considerare altre variabili del servizio funebre: cassa in primis e poi fiori, addobbi, necrologie…

    Le conviene rivolgersi, per un preventivo, ad un’impresa funebre di fiducia, anche se in Italia la cosiddetta “previdenza funeraria” (una sorta di assicurazione per il post mortem) non è pratica molto diffusa, a differenza di altri Paesi.

  11. Io e mia moglie abbiamo deciso già da diversi anni, che quando verrà il nostro turno, vorremmo essere cremati e le ceneri sparsi in mare. Chi vi scrive abita a Catania, nella prossima provincia. Informatomi sull’argomento, mi dicono che ancora ad oggi, Catania non è attrezzata per la cremazione; pertanto bisogna trasportare la/le salma al forno più vicino che è Battipaglia.
    Quanto ci costerebbe una cremazione? tenuto conto che non ho avuto la possibilità di capirne esattamente il reale costo. Ed ancora, se esiste la possibilità di prenotare il servizio funebre, che comprende il tutto, fino alla consegna dell’urna cineraria, al congiunto prescelto. Gradirei una risposta.
    Grazie , cordiali saluti.

  12. X Cirillo

    Si veda l’Art. 6 della Legge Regionale Campana N.20 del 9 ottobre 2006

    Essa, tuttavia, opera uno scontato rinvio alla normativa statale, cioè al DPR 10 settembre 1990 ed alla stessa Legge n. 130/2001. Si rammenta che ex Legge n. 440/1987 la cremazione è servizio pubblico locale, mentre le modalità di gestione ed installazione degli impianti di incinerazione per spoglie umane sono dettate dall’Art. 6 della Legge n. 130/2001, con rimando all’Art. 113 D.LGS n. 267/2000 per le forme di erogazione di questa prestazione.

    L’art. 78 del DPR 285/90 è, assieme al paragrafo 14.1 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993, il riferimento obbligato per chi progetta impianti di cremazione.
    È inoltre da rispettare la norma di finanza locale sugli oneri ricadenti sul bilancio del gestore pubblico.
    Tralascio il riferimento alla normativa sul controllo delle emissioni in atmosfera, in quanto non oggetto del tema affidatomi.
    In particolare occorrerà rispettare i seguenti vincoli:
    1) Il crematoio deve essere all’interno di un cimitero;
    2) Il progetto deve essere corredato da una relazione dove sono illustrate:
    · Caratteristiche ambientali del sito;
    · Caratteristiche tecnico sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria
    dall’inquinamento;
    3) Piano finanziario dell’opera, tenuto conto della copertura degli oneri sociali da parte del
    Comune o con sovvenzioni di altri Enti (ad es. Stato, Regione).
    Ad oggi, come tra l’altro precisato da alcune Leggi Regionali, non è consentito l’impiego di crematori mobili, poichè essi dovranno insistere stabilmente entro il perimetro cimiteriale.

  13. Salve, vorrei sapere la normativa di installazione di un forno crematorio in Campania. Inoltre se è possibile utilizzare forni diciamo “non fissi”. Grazie

  14. X Alfonso Guicciardo

    In Regione Sicilia si applica l’Art. 4 della Legge REgionale 17 agosto 2010, n. 18 il quale nulla innova o dispone di diverso rispetto alla normativa statate.

    I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.
    I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

    Un crematorio può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento). Quindi ordinariamente può essere realizzato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (project financing).
    L?opera viene realizzata dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia.
    Per quanto concerne l’investimento necessario, si può stimare che compreso l’immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell?ordine di 2,5 milioni di euro almeno.
    Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull?ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.

  15. desidero conoscere la legge applicata in Sicilia per la costruzione di forni crematori da parte di privati

    1. Si, si possono cremare le salme di portatori di protesi al titanio (ad es. per le protesi alle anche).
      I casi in cui vi sono problemi di accettazione da parte del crematorio sono quelli con impianti di pace makers.

  16. COSA BISOGNA FARE PER ISTALLARE UN‘IMPIANTO DI CREMAZIONE IN SICILIA QUALI AUTORIZZAZIONI localita’ catania

  17. X Natalia,

    In Regione Lombardia, si veda il modulo per l’accertamento di morte che viene compilato e sottoscritto dal medico necroscopo, previsto dall’Art. 40 comma 6 del REg. REg. 9 novembre 2004 n. 6, di cui all’Allegato 3 della Delibera n.20278 del 21 gennaio 2005.

  18. Nel caso di espianto di pace-maker, quest’ultimo è oneroso e a carico della famiglia che richiede la cremazione (salvi i casi di indigenza, disinteresse, vita sola: tutte le tre fattispecie, quindi, per cui sarebbe gratuita anche la cremazione). La relativa tariffa per la prestazione è stabilita dalla locale ASL.
    Si ritiene che competente alla rimozione dello stimolatore cardiaco sia il medico necroscopo.

  19. In Lombardia , a chi , per legge o altra normativa vigente , spetta di eseguire l’asportazione del pacemaker dal cadavere destinato alla cremazione ?e a carico di chi le relative spese ( se ci sono ) ? ed eventuale costo ?
    Grazie

  20. Vorrei conoscere tutti i quesiti in questione e cosa occorre per aprire un forno per la cremazione di solo animali domestici
    mi trovo in sicilia e precisamente a catania
    grazie
    cordiali saluti…….

  21. Sì, in Emilia-Romagna la dispersione è già possibile ed operativa, sia in nautura sia in arre all’upopo preposte entro il recinto cimiteriale.

    Si vedano, a tal proposito, l’Art. 11 comma 2 Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19, la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, e la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622 concernente le forme di manifestazione della volontà.

  22. io sono di brisighella e vero che poco tempo fa le ceneri non si potevano disperdere e dopo è cambiata la legge? perchèa faenza in provincia di ravenna al cimitero ce un laghetto apposta per lasciare ceneri grazie

  23. Favorevole a installazione impianti di crenazione per ridurre i problemi di spazio nei cimiteri, ma fermamente contrario alla crematura di chiunque nella mia famiglia (me compreso ovviamente). C’è da dire che al sud non abbiamo il culto vero e proprio di questa procedura.

    Solo qualche curiosità spicciola.
    Ad ogni modo, quanto costa farlo ? E quanto sono grandi gli inceneritori ?
    Sono elettrici o a gas ?

  24. Salve

    qualcuno sa indicarmi la normativa di riferimento da seguire per sapere dove va collocato un inceneritore per la cremazione di animali da affezione?
    Al chiuso, all’aperto, distanza dalle case? agricolo o edificabile?
    grazie mille

    1. Trattandosi di inceneritore, si seguono le norme in materia di inceneritori. Senta la competente ASL veterinaria e l’assessorato all’mbiente della sua provincia

  25. L’Argentina non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino, quindi si applica integralmente l’Art. 28 DPR n.285/1990. In analogia con quanto esplicato dal paragrafo 8.1 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 25 le speciali precauzioni igienico sanitarie obbligatorie per il trasporto di cadavere non si applicano per le ceneri e per i resti mortali completamente mineralizzati, come ribadito, se necessario anche dall’Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990.

    L’Autorità Argentina, in base alle proprie leggi nazionali (vige il principio di sovranità tra gli Stati) rilascerà il corrispettivo del titolo di viaggio, ovvero, nella versione italiana, del decreto di trasporto che dovrà sempre accompagnare l’urna chiusa e sigillata e inoltrerà la richiesta di rimpatrio all’Autorità Consolare Italiana, la quale, a sua volta, tramite il Ministero degli Esteri, informerà le Autorità Locali di Messina, affinche queste concedano apposita autorizzazione, dopo aver verificato il titolo di accoglimento delle ceneri in questione, cioè lo Jus Sepulchri, i presso un cimitero del comune di Messina o un’abitaazione privata, siccome anche la Regione Sicilia (Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18) ammette l’istituto della conservazione familiare delle ceneri al di fuori del perimetro cimiteriale; come extrema ratio è ammessa anche la dispersione delle ceneri, ma solo dietro precisa volontà del de cuius.

    Tutta la procedura amministrativa da seguire è chiaramente spiegata dall’Art. 5 del DECRETO Regione Sicilia, Assessorato alla Sanità 21 giugno 2004.

    Dopo il DPCM 26 maggio 2000 adottato ai sensi del D.LGS n.112/1998 l’autorizzazione all’entrata su territorio Italiano delle ceneri è competenza del comune (nella persona del Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n.267/2000) del comune italiano dove l’urna sarà depositata (in questo caso Messina)

  26. Sono siciliano e alcuni parenti si trovano in argentina.
    venuto a mancare lo zio la salma una volta cremata la vorremmo fare rientrare in sicilia e precisamente in provincia di messina. cosa devo fare?
    ovviamente sia in italia che in argentina.
    se vi risulta possibbile la risposta inviatela in lingua spagnola in quanto saranno poi gli eredi a trasferire l’urna della bunanima dello zio.
    grazie di tutto.

  27. lIn Emilia Romagna ’affidamento personale delle ceneri è regolamentato dal combinato disposto deicommi 3 e 4 dell’art. 11 della Legge REgionale 29 luglio 2004 n.19.

    Si veda anche il punto c) della Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10.

  28. A quanto mi risulta il Comune di Parma ha rivisto il proprio regolamento di polizia mortuaria, così da coordinarlo con i disposti della Legge REgionale n.19/2004.
    In ogni caso, per il principio di cedevolezza la normativa locale dovrà adeguarsi a quella regionale (Art. 7 Legge REgionale n.19/2004).

    Comunque sì, In Emilia-Romagna l’affido personale è senza dubbio legittimo e legale, ai sensi dell’Art. 11 Comma 3 Legge Regionale n.19/2004.

    Ad autorizzare la conservazione delle ceneri presso un domicilio privato sarà il comune nel cui territorio avverrà materialmente l’affido.

    Per la consegna vale la procedura prevista dall’Art. 81 del
    DPR n. 285/1990.

    L’urna deve riportare i dati identificativi del defunto e cioè
    nome, cognome, data di nascita e di morte.

    La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto
    (non essendo consentito il frazionamento delle stesse in più parti per l’affidamento a più soggetti).

    Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse da quelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.
    L’affidamento in Emilia Romagna è personale.

    Con detto termine si ritiene si possa ricomprendere oltre ad un familiare in senso stretto, e quindi coniuge o parente, anche un affine, purché questa sia la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius.

  29. Per la cremazione di animali domestici si applica l’Art. 30 REg. REg. Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni, adottato in base alla Legge Regionale n.22/2003 ora confluita nel testo unico di cui alla Legge Regionale n. 33/2009.

  30. E’ possibile avere maggiori informazioni in merito alla realizzazione di un crematorio privato per animali domestici in provincia di Milano o Varese ?

    Leggi, normative, costi, prezzi, ecc…

    Grazie

  31. La materia, attenendo alla polizia veterinaria, attiene alla “tutela della salute”, è, cioè, oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si deduce che le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l’adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le regioni non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.

  32. si faccia riferimento alle disposizioni nazionali come il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, sia che si faccia riferimento alle disposizioni vigenti del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, si tratta di materia propria delle attività veterinarie e la polizia veterinaria (Decreto Legislativo n.112/1998 con relativo DPCM 26 maggio 2000 e soprattutto Art. 117 Cost. così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001) è articolata su base regionale, poichè oggetto di legislazione concorrente (Art. 117, comma 3 Cost.).

    Tutto dipende, quindi, dalla Legge della Sua regione.

    La normativa comunitaria sopra citata affronta la materia dal punto di vista dello smaltimento delle carcasse degli animali (definendo come sottoprodotti di origine animale anche i corpi interi, oltre che le loro parti anatomiche, di animali quando non destinati al consumo umano, oltretutto prevedendosi che gli animali da compagnia (in ambito comunitario è utilizzato questo termine, mentre in ambito nazionale si ricorre al termine “animali d’affezione”) rientrino nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1) che sono oggetto di eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti di bassa capacità (cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti (in G.U.U.E. n. L 332 del 28 dicembre 2000), dall’Italia attuata con D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.

  33. Gradirei avere informazione su che tipo di autorizzazioni e/o concessioni mi deve rilasciare il comune o l’ASl o chi altro per l’avvio di un’attività privata per la cremazione di animali di piccola taglia avendo il forno crematorio di CAT. 1 a norma di Legge Comunitaria C.E. 1774/’02.
    Grazie

  34. Chiedo se una ditta privata può offrire l’installazione di un forno crematorio, tenedo in considerazione che può donare il terreno confinante con il cimitero. La realizzazione e così la gestione può essere affidata direttamente? Saluti

    1. Si. Può seguire la procedura prevista per il project financing (o finanza di progetto), ma poi parteciperà ad una gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione per un certo numero di anni del crematorio. L’area confinante dovrà essere incorporata nel cimitero, dovendo il crematorio essere all’interno del cimietro, anche ampliato.
      Può valutare la Finanza di progetto leggendo l’art. 153 e seguenti del D. legs.vo 163/2006.

  35. Quando richiesto da Corrado Senior è interessante.
    Sarebbe possibile ricevere le medeisme informazioni o magari pubblicarle sul sito ?
    inoltre ci sono dei vincoli ? per esempio 1 onlus per città piuttosto che “di zona” ?
    grazie

    maurizio.carretta@yahoo.it

  36. Gradirei un facsimile per la costituzione di un’Associazione ONLUS di persone che aspirano a tale pratica mortuaria.
    Insieme al fac-simile…gradirei anche una breve esplicazione delle incombenze da espletare per la pratica costituzione.
    Inviare al recapito: corrado.senior@gmail.com
    Grazie a chi vorrà essere tanto gentile!

  37. X MC.

    In LIguria la conservazione delle ceneri presso un domicilio è senz’altro possibile ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 24 così modificata dalla Legge REgionale 6 AGOSTO 2009 N. 34.

    L’urna è sempre sigillata dal responsabile dell’impianto di cremazione priva della rituale consegna ex Art. 81 DPR 10 settemombfre 1990 n. 285. Teoricamente solo le la dispersione dovesse avvenire nello stesso cimitero su cui insiste il crematorio si potrebbe omettere la sigillatura, per altro sempre consigliabile.

    Spetta a comune in primis ed ASL come interfaccia tecnico-strumentale (Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 225) vigilare sulle attività di polizia mortuaria, tuttavia si conviene sul fatto che scoprire eventuali trasgressioni all’Art. 411 C.P. non sia per niente facile anche per le mutevoli fattispecie che questa ipotesi di reato contempla. Si propende, comunque, per una competenza comunale, in quanto le ceneri (salvo forse il caso di contaminazione con nuclidi radioattivi) non comportano tutte quelle problematiche igienico-sanitarie correlate al trasporto di salme o cadaveri.

  38. Bgiorno.
    Chiedo scusa per le banalità eventuali delle mie domande.
    Purtroppo il giorno di natale è deceduto il nonno di mia moglie e i figli hanno optato per la cremazione e per il “posto” al cimitero di Staglieno (GE).
    Bene.
    Di fatto hanno dato il via ad una novità nelle nostrefamiglie (mai nessuno era stato cremato) e le domande più banali hanno preso il sopravvento alle “feste”.
    Chiedo, quindi.
    E’ possibile in liguria, portare a casa un urna contenente le ceneri?
    L’urna in questione ( se la risposta a sopra è SI ) è “sigillata”?
    E nel caso, CHI e QUANDO mi viene a controllare l’integrità della stessa?
    Perchè, tra le Vs pagine leggo di autorizzazioni varie per la dispersione in luoghi in natura o cmq autorizzati, ma se per caso, che so, il defunto fosse “legato” particolarmente a un luogo ( faccio un esempio stolto….uno stadio…) ecco, tenuto conto dell’art 411 codice penale, CHI e QUANDO potrebbe “scoprire” la dispersione????
    Mi rendo conto che posso passare per uno sciocco, ma spero che qualcuno sappia e voglia rispondermi.
    Buon 2010 a tutti.
    mk

  39. Chiedo gentilmente di sapere e conoscere tutti i quesiti in questione cosa occorre per aprire un cimitero per gli animali e un forno per la cremazione di solo animali sempre all’interno dello stesso cimitero.
    Il cimitero in questione vorrei aprirlo in puglia precisamente in Taranto.
    cordiali saluti…….

  40. Art. 78 DPR 285/1990: gli impianti di cremazione debbono insistere entro il perimetro cimiteriale.
    Riguardo alle competenze per le delibere sussisono forti perplessità che queste rimangano in capo al consiglio comunale, come prescritto dal sullodato Art. 79 DPR 285/1990.

  41. COSA BISOGNA FARE PER ISTALLARE UN’IMPIANTO DI CREMAZIONE IN SICILIA QUALI AUTORIZZAZIONI E SE DEVE ESSERE ALL’INTERNO DI UN CIMITERO OPPURE NO.

  42. Chiedo,cortesemente, informazioni su eventuali corsi riguardanti la manutenzione e la gestione di un impianto di cremazione. Grazie.

  43. Il crematorio deve insistere su suolo cimiteriale ed entro il recinto dello stesso (Art.79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285)
    SEcondo l’Art. 343 del REgio DEcreto 1265/1934 i comuni avrebbero dovuto concedere gratuitamente l’area entro cui impiantare un forno crematorio, ora per effetto dell’Art. 6 comma 2 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante disposizioni in materia di cremazioni la realizzazione e la gestione di tali strutture spetta al comune seppur nelle diverse forme previste dall’Art.113 DEcreto Legislativo 267/2000.
    Sono pertanto vietati i crematori mobili o costruiti al di fuori degli spazi cimiteriali, come, invece, accade in altri paesi

  44. Deve essere dentro un cimitero o in ampliamento di un cimitero. E’ riservato ai comuni che possono provvedere direttamente o a mezzo di terzi nelle forme consentite dalla legge (ad es. costruzione e gestione diretta, costruzione e gestione a mezzo terzi in concessione o in project financing)

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