alla dispersione di ceneri

Autorizzazione alla dispersione di ceneri

Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).

La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.

Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.

Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).

In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:

1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,

2) l’esecutore testamentario,

3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,

4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.

La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:

1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.

2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.

3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.

4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.

La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.

 

Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.

L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.

Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:

  1. la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
  2. una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.

 

49 thoughts on “alla dispersione di ceneri

  1. Sono sicilianae il mio desiderio è stato sempre quello di disperdere “dopo la mia morte” le mia ceneri sullo stretto di messina o sotto la collina di Tinnammari a Messina,non sò casa fare e a chi rivolgermi a Messina petreste darmi maggiori infrmazioni? Grazie.

  2. X Lisa,

    si pone, preliminarmente il problema dell’autorizzazione alla cremazione: infatti, non andrebbe sottovalutato il principio, implicito e quindi fondativo di tutto il Nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria, per il quale l’autorizzazione prevista dall’Art. 79 DPR n. 285/1990 (e/o dalle leggi regionali, laddove presenti, le quali riproducono, in buona sostanza l’impianto della Legge n. 130/2001 ) non possa che avere efficacia se non nell’ambito territoriale in cui è emessa, spettando essa, in ultima analisi, al comune di decesso.
    Se volessimo riassumere in uno slogan, la formuletta risuonerebbe, più o meno così: autorizza l’Autorità del posto dove la determinata azione da autorizzare avrà, effettivamente, luogo.

    Tale considerazione solleva dubbi giuridici su questa questione non solo procedurale, ma proprio di sostanza: una semplice autorità amministrativa (il Comune, nella fattispecie) a ciò deputata dalle norme italiane può autorizzare una cremazione che debba avvenire al di fuori del proprio ambito di legittimazione e, nella specie, all’Estero.

    In tali evenienze, da parte delle Autorità Italiane si potrà solo autorizzare il trasporto internazionale del feretro, mentre l’eventuale cremazione avverrà unicamente sulla base delle norme locali dello Stato Sovrano in cui essa debba eseguirsi, così come programmato.

    Oltre tutto, nell’ipotesi di trasporto internazionale di feretro, la relativa autorizzazione si ‘ferma’ e limita al trasporto in quanto tale, senza poter entrare nel merito di quale sia la pratica funeraria (inumazione, tumulazione, cremazione ….. vi sono, in effetti, anche altre tipologie di “sepoltura”, per i nostri gusti talvolta abbastanza barbare) prescelta nel luogo in cui il feretro sia trasportato.

    Infine, andrebbe ricordata la distinzione tra trasporto internazionale (= tra Stati diversi) di feretro, rispetto al trasporto, sempre tra Stati diversi, di urne cinerarie o di cassette ossario.

    Se, al contrario, il defunto verrà cremato in Italia si applicherà solo la legislazione italiana sull’incinerazione dei defunti, in seguito ai sensi del paragrafo 8.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, si potrà, su istanza degli interessati, autorizzare l’espatrio dell’urna debitamente chiusa e sigillata presso la nazione straniera di destinazione (Norvegia?) là dove saranno le preposte autorità locali ad autorizzare, a loro volta la dispersione in mare. In ultima analisi, preso atto dell’inequivocabile volontà del de cuius, non compete, comunque, all’Italia autorizzare una cremazione o una dispersione delle ceneri che materialmente avverranno al di fuori dei propri confini nazionali, vige, difatti, il postulato di sovranità tra gli Stati Indipendenti, Autonomi e pur sempre dotati, sotto il profilo del diritto costituzionale, della plenitudo potestatis.

  3. è possibile disperdere le ceneri di un defunto in Italia dalla scogliera di Capo Nord in Norvegia? parlo di defunto che ha lasciato depositato da avvocato il suo desiderio.

  4. X Davide Luca Giordano,

    1) E ‘interessante osservare l’evoluzione storica della normativa: se nei precedenti regolamenti nazionali di polizia mortuaria non v’era proprio traccia del problema sollevato, già prima della recente Legge 30 marzo 2001 n. 130, il paragrafo 14 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ammetteva, invece, la legittimità della rappresentazione della volontà cremazionista da parte di (entrambi) i genitori; si potrebbe, allora, anche pervenire alla cremazione di minore su dichiarazione congiunta di quest’ultimi pure attraverso atti separati.

    Deve essere sempre seguita, però, la procedura “non semplificata” dell’atto sostitutivo di notorietà, di cui all’art. 79, 2° comma DPR 10 settembre 1990 n. 285, nell’ipotesi concernente la cremazione di salma di minorenne. Infatti, in tale caso, i parenti non possono essere portavoce di una volontà (Circ. MIn. Interni 1 settembre 2004 n. 37) che il minore, in vita, non aveva il potere di esprimere.

    Dopo il 27 ottobre 1990, data in cui entra in vigore l’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il diritto alla cremazione è divenuto dunque trasmissibile, con il trasferimento,in forza della Legge (Art. 79 comma 2 DPR 285/90), della volontà cremazionista dalla persona ai suoi familiari, purché, ovviamente, non vi sia una un desiderio contrario espresso e documentato in vita dal defunto.

    Nel caso in esame, “mancando la disposizione volontaria” ed essendo ininfluente l’incapacità giuridica minore a testare, la volontà transita in capo ai congiunti più prossimi nello stesso grado” (i genitori), i quali debbono rendere congiuntamente dinnanzi ai pubblici ufficiali individuati dalla Legge (art. 21 comma 2 DPR 445/2000), la decisione di cremare il figlio, si tratta, infatti, di soggetti posti dalla legge sullo stesso piano.

    Così, basterà che uno solo dei genitori si trovi nella condizione di non poter esercitare la potestà attribuitagli (eccezion fatta, beninteso, per i casi di interdizione giudiziale ), oppure sia contrario, per impedire il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

    Analogamente, ove entrambi i genitori fossero deceduti (mettiamo il caso di un incidente), e ci fosse concorrenza di più parenti nello stesso grado, anche in tal caso occorrerà la manifestazione di volontà da parte di tutti i soggetti di pari grado, salvi i casi, anche qui, di interdizione giudiziale attestata nei modi di legge (così Bruschi e Panetta, Scolaro).

    La giurisprudenza, nel corso degli anni, aveva sviluppato elaborazioni ed orientamenti tra loro contrastanti e per nulla univoci.
    La giurisprudenza, nel corso degli anni, aveva sviluppato elaborazioni ed orientamenti tra loro contrastanti e per nulla univoci.Eccone alcuni esempi:
    Tribunale dei minorenni di Roma, 15 marzo 1984: “I tribunali per i minorenni – e qualsiasi altra autorità giudiziaria – non sono competenti ad autorizzare la cremazione del cadavere di un minore, essendo tale potere attribuito all’autorità amministrativa. La decisione di voler essere cremato rappresenta l’esercizio di un diritto personalissimo, in quanto concerne il potere di disposizione del proprio corpo; in mancanza di una chiara volontà manifestata in una disposizione testamentaria del soggetto interessato, nessuno ha il potere di chiedere la cremazione del cadavere altrui”.
    Tribunale di Torino, 16 ottobre 1985: “Poiché il potere di disposizione del proprio cadavere è configurabile non già come un diritto personalissimo, bensì come un diritto privato non patrimoniale, spettante, in mancanza di una diversa volontà del defunto, ai suoi prossimi congiunti, può essere autorizzata dall’autorità amministrativa, in virtù dell’art. 59 R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 e della 1. 3 aprile 197 n. 235, la cremazione del cadavere di un minore, qualora ne sia fatta richiesta dai genitori di quest’ultimo”.

    2) Molte leggi regionali ritengono la dispersione, quale atto così estremo ed irreversibile, di sola eleggibilità del de cuius, così, di conseguenza, non autorizzano lo sversamento in natura delle ceneri, se non in presenza di una chiara disposizione scritta, perché l’elemento centrale della volontà “dispersionista” del de cuius non è, secondo una certa filosofia legislativa, surrogabile da terzi, come invece accade per la “semplice” cremazione.

    Azzardo, comunque, un’ipotesi: quando si è in presenza di resti mortali (cadaveri esumati o estumulati), si è dinnanzi situazioni in cui il decesso e’ avvenuto da tempo (spesso prima non solo della L. 130/2001, ma potrebbe anche essere prima del dPR n.285/1990 … che ha compiuto i suoi primi 20 anni il 27/10/2010).
    Se si considera l’art. 3, lett. g) L. 130/2001, per quanto applicabile, si rileva come per la cremazione basti l’assenso (o, anche, la mera irreperibilita’ degli aventi titolo) e non la più strutturata volontà. Se ciò vale per la cremazione, a maggiore ragione potrebbe giustificarsi l’assenza di previsioni attorno alla dispersione delle ceneri risultanti da una tale cremazione … postuma. Ad ogni modo le ceneri derivanti da cremazione possono sempre esser disperse nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

  5. Mio fratello é morto 37 anni ed è stato tumulato a Novara. Aveva 2 mesi.
    Ad aprile per volontá di mia madre abbiamo provveduto alla riesumazione. I resti sono rimasti (per vari motivi burocratici di cui non sto neanche ad accennare) nell’ossario del cimitero. I miei abitano a brescia e io a verona.
    Ora, finalmente siamo riusciti a cremare ciò che era rimasto. Mia mamma peró sente il desiderio di spargere le ceneri. Ebbene la legge non lo permette in quanto non esiste nulla di scritto a riguardo.
    2 domande:
    1. Come faceva un bambino di 2 mesi (neanche) ad esprimere la volontà di cui stiamo parlando?
    2. Possibile che la legge non preveda in questi casi che in caso di minore siano i genitori (già tutori in vita) a poter scegliere la cosa migliore?
    Grazi per l’attenzione e per la risposta.

  6. X Romano Abruzzese,
    Sì, il trasferimento delle ceneri è sempre possibile ed è libero, può, infatti, esser effettuato con qualunque tipo di mezzo o veicolo, fermo restando le necessarie autorizzazioni amministrative necessarie per il perfezionamento del cosiddetto passaporto mortuario (leggasi titolo di viaggio).

    Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).

    La Francia aderisce all’accordo internazionale di Berlino, sui trasporti funebri, del 10 febbraio 1937, tuttavia, come specificato dalla Legge Italiana (paragrafo 8.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) la Convenzione di Berlino, con il suo protocollo igienico sanitario, non si applica per il trasporto di ceneri o resti ossei.

    Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.

    L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione finale in territorio italiano.

    Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).

    Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero.

    Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto.

    Il cremato all’estero non richiede la documentazione per esclusione di morte sospetta, violenta o dovuta a reato di cui all’Art. 79 DPR 285/90 ed
    all’Art. 116 Decreto Legislativo di attuazione al codice di Procedura Penale

    E’ necessaria autorizzazione alla tumulazione del comune sede del cimitero di sepoltura sulla base del titolo di accoglimento ex Art. 50 DPR 285/1990
    (nella fattispecie atto di concessione ed appartenenza jure sanguinis alla prosapia del concessionario o per effetto di benemerenza, ). non ci deve essere
    quindi un inibizione da parte del fondatore del sepolcro a che il de cuius(o meglio le sue ceneri) possano trovar sepoltura in quel determinato tumulo.
    Il posto potrebbe anche esser stato preventivamente riservato ad altro defunto). La tomba deve aver capacità ricettiva almeno per l’urna (si veda il paragrafo 31.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24).

    Si fa presente come le ceneri potrebbero esser anche disperse in cinerario comune (Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90), oppure ancora interrate o sparse nel giardino delle rimembranze.

    Il cimitero di conferimento dovrebbe allora esser quello del comune di morte (ipotesi improbabile, siccome l’una proviene dall’estero) o residenza del de cuius.

    Il famigliare affidatario dell’urna per il solo trasporto consegna urna e
    documentazione al servizio di custodia del cimitero di sepoltura, oppure trattiene presso di sé il decreto di trasporto qualora sia stato preventivamente autorizzato a custodire le ceneri presso il proprio domicilio ex DPR 24 febbraio 2004.

  7. Gradirei sapere se dopo la cremazione avvenuta in Francia le ceneri
    possono essere trasportate in Italia

  8. X Tiziana,

    la mancanza di una precisa volontà di dispersione ritualmente resa in forma scritta è al momento ostacolo insormontabile perchè si possa esaudire questo desiderio di Sua madre; se quest’ultima fosse ancora viva si potrebbe ricorrere all’Art. 4 DPR n. 445/2000 da applicarsi nel caso la persona interessata sia impossibilitata a firmare o a redigere di proprio pugno una propria disposizione testamentaria.

    In nessun caso i funzionari comunali possono agire al di fuori della sede comunale (solo il notaio puo’ svolgere le proprie funzioni fuori dal proprio ufficio, purchè nell’ambito del circondario in cui svolge l propria attività).
    In caso di impossibilità materiale alla sottoscrizione, la dichiarazione di volonà può essere verbalizzata dal Pubblico Ufficiale che la riceve, dando conto degli impedimenti.

    Sua madre, però, nel frattempo è deceduta ed aniente valgono queste mie considerazioni di ordine procedurale, la possibilità di dispersione delle ceneri, se non si rinviene qualche… “cartiglio postumo” rimane, pertanto, al momento congelata, in attesa di un’interpretazione più aperturista della Legge n. 130/2001. Sì, è legittimo chiedere ed ottenere l’affido famigliare dell’urna in attesa che la situazione di impasse si sblocchi.

  9. aiuto!!!
    mia madre residente a Roma, il 15 febbraio 2013 è morta a Cagliari.
    il suo desiderio, espresso solo a voce poichè era non vedente, era di essere cremata e che le ceneri fossero disperse in mare;
    mia madre è stata cremata con la richiesta di mio padre e di noi figlie,
    ma ci impediscono di disperdere le ceneri poichè non c’è una volontà scritta;
    Possiamo appellarci al fatto che essendo non vedente non l’ha mai scritto?
    Possiamo portare l’urna a Roma a casa nostra in attesa che cambino la legge?
    Esiste qualche altra possibilità per esaudire il suo desiderio?
    Sentiti ringraziamenti
    Tiziana

  10. X Silvia,

    la mancanza di volontà espressa e ritualizzata nelle forme previste dalla legge è, in via amministrativa, elemento di ostacolo pressochè insormontabile, perchè l’autorità comunale si limita alla valutazione dei titoli formali senza, quindi, dover sconfinare nell’ambito giurisdizionale, che non è, come ovvio, di sua competenza.

    La Magistratura, invece, in sede di accertamento di un diritto, può ricorrere a qualunque mezzo di prova; pertanto se si rilevino aspetti afferenti a diritti soggettivi si potrebbe presentare un ricorso al tribunale (civile), magari ex art. 700 Cod. Proc. Civile, così qualora gli interessati (i famigliari del de cuius in primis) ritengano opportuna questa soluzione, non si potrebbe escludere un accertamento giudiziale (magari “sfruttando”, da parte dei ricorrenti, proprio l’art. 700 CPC) della volontà del defunto, essi, infatti, quali persone legittimate jure sanguinis, si troveranno necessariamente nella posizione di cui all’art. 100 CPC.

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