alla dispersione di ceneri

Autorizzazione alla dispersione di ceneri

Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).

La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.

Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.

Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).

In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:

1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,

2) l’esecutore testamentario,

3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,

4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.

La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:

1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.

2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.

3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.

4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.

La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.

 

Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.

L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.

Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:

  1. la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
  2. una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.

 

49 thoughts on “alla dispersione di ceneri

  1. Salve,
    mio padre è morto il 18/01/2013 ed aveva espresso in vita la volontà di essere cremato e che le sue ceneri fossero sparse su una collina del paese dove era nato. La cremazione è avvenuta ma ci è stato detto che per poter spargere le ceneri si necessità di un’iscrizione a qualche ente o sua dichiarazione scritta. Noi non abbiamo una sua dichiararazione scritta ma un video amatoriale fatto a Natale 2 anni fa, in cui lui spiega quello che deve essere fatto dopo la sua morte. Vorrei sapere se è possibile usare il video per ottenere il permesso per lo spargimento delle sue ceneri.
    grazie
    Silvia

  2. X Penelope,

    l’idea, per nulla da romanticoni sdolcinati, ed anzi molto suggestiva non è purtroppo percorribile, almeno in Italia.

    In effetti, nel nostro ordinamento di polizia mortuaria (a questa conclusione si perviene tramite il combinato disposto tra gli Artt. 340 e 341 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con REgio DEcreto n. 1265/1934) qualsiasi inumazione, cioè sepoltura a contatto diretto con la nuda terra deve avvenire solo ed esclusivamente entro il perimetro cimiteriale e mai fuori di esso E’un principio della nostra legislazione moderna mutuato sia dal Diritto Romano, sia, soprattutto, dall’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1806. Si tratta di una norma di ordine pubblico e dunque, assoluta, categorica, tassativa ed inderogabile.

    Le ceneri ex Art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie (si veda, anche, il DPR 24 febbraio 2004) possono certamente uscire dal circuito cimiteriale (non esiste, infatti, per esse il pericolo dovuto alle fetide ed insalubri percolazioni cadaveriche), ma debbono aver destinazione sicura, stabile e soprattutto continuamente custodita così da evitare eventuali profanazioni; ferme restando le norme sulla tumulazione privilegiata (Art. 105 DPR n.285/1990) o in sepolcro privato pur sempre a sistema tumulazione anche se collocato esternamente al cimitero (Capo XXI DPR n.285/1990) è il caso dell’affido personale o familiare delle ceneri presso un domicilio privato (Legge n. 130/2001 e DPR 24 febbraio 2004).

    C’è poi un paradosso: per la Legge Italiana (paragrafo 14 Circ. Min n.24/1993 ed Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n. 130/2001 l’urna cineraria deve esser sigillata, resistente ed infrangibile, così da contenere al suo interno tutte le ceneri provenienti dalla cremazione di un uno ed un solo feretro (è, dunque, vietata la commistione tra ceneri di diversi defunti), mentre ex Art. 75 comma 1 DPR n.285/1990 qualunque contenitore funebre venga inumato deve presentare la caratteristica della completa biodegradabilità, deve, cioè, sfasciarsi naturalmente, per permettere così da mineralizzazione delle parti molli di cui è costituito un cadavere.

    Le ceneri sono ossa calcinate e polverizzate, di conseguenza non possono ulteriormente decomporsi, perchè già costituite di soli minerali, ma se l’urna al contatto con il terreno si rompe, sversando nelle zolle di terra il proprio pietoso contenuto abbiamo, senz’ombra di dubbio una velata forma di dispersione delle stesse.

    Laddove sia stata attuata completamentela Legge n. 130/2001 l’inumazione delle urne è senz’altro possibile, ma la determinazione del materiale con cui le urne debbano esser costruite e confezionate è demandata alla Legge REgionale d’implementazione degli istituti più controversi della stessa Legge n. 130/2001

  3. Salve,
    ho letto di recente degli articoli riguardanti delle speciali “urne” biodegradabili, che una volta sotterrate e decomposte permettono la germogliazione di un seme precedentemente posto all’interno, così che le ceneri del defunto possano, anche simbolicamente, dare origine ad un albero. Purtroppo ho la netta sensazione che tutto questo sia legalmente impossibile in Italia, e non trovo alcun cenno in merito. Se le ceneri possono essere disperse lontano dai centri abitati, allo stesso modo possono essere sotterrate in un bosco di montagna?
    Grazie, un saluto

    P

  4. X Davide:
    No, purtroppo per Lei non è possibile, anzi è tassitavamente vietato.
    Fuori del cimitero le ceneri possono solamente esser disperse, anche in aree private, purchè lontane dal centro abitato così come definito dal D.LGS n. 285/1992 oppure custodite (affido familiare ex Legge n.130/2001) e tumulate in luogo sicuro, stabile e confinato atto, insomma, a garantirle da ogni profanazione. Restano salve le norme sulla collocazione delle ceneri in sepolcri privati esterni al perimetro cimiteriale (Capo XXI DPR n.285/1990) ed alla tumulazione privilegiata ex Artt. 341 Testo Unico Leggi Sanitarie e 105 DPR n.285/1990.

    Per la Legge Italiana (Art. 340 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265) l’inumazione dei cadaveri deve avvenire sempre in cimitero e, sebbene le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale ex Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 (si veda anche il parere del Consiglio di Stato sez. 1^, n. 2957/03 del 29 ottobre 2003 prodromico all’emanazione del DPR 24 febbraio 2004, ma anche Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515) si ritiene detta prescrizione applicabile anche per l’interro delle ceneri; tra l’altro la scelta dell’inumazione in siti oggetto di concessioni cimiteriali determina, altresì, l’effetto secondo cui tale modalità di conservazione dell’urna venga ad avere la durata della concessione in cui è eseguita, sempre che non venga traslata prima ad altra sepoltura.

  5. salve,
    scusa mio cattivo italiano, spero che lei mi puo capire comunque. (io uso la traduzione di Google)
    permette un’urna o ceneri sepolte sotto un albero sul mio terreno privato?
    Purtroppo, trovo nessuna legge di dirmi se consentito.
    l’urna per ottenere dalla Germania, e mi pagano io poi seppellire le ceneri sotto un albero. solo sul mio terreno privato.
    è legale? Ho bisogno di una licenza?
    vuoglio far’lo in Sicilia.
    grazie per la risposta

  6. Gentile Luca,

    rispondo al Suo quesito così articolato per singoli punti tematici.
    Innanzi tutto condivido la Sua amarezza di fondo: certe leggi regionali sono particolarmente intricate e perniciose e paiono nate solo per complicare la vita agli operatori della polizia mortuaria.

    1) laddove sussistano rapporti di extra territorialità, vale a dire da Regione a Regione vale solo la normativa statale, ossia, nella fattispecie, il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    2) Il coniuge in stato di separazione (la quale è un semplice allentamento, non uno scioglimento del vincolo matrimoniale, prima della sentenza di divorzio) è legittimato a rendere la dichiarazione sulla volontà cremazionista ai sensi del paragrafo 14. 2 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24. La volontà del coniuge superstite prevale su quella dei figli, secondo il criterio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere), quando, ovviamente non sia in contrasto con le disposizioni del de cuius stesso.

    3) Il testamento olografo, per avere efficacia giuridica deve esser pubblicato, altrimenti è solo un pezzo di.. “carta straccia”.

    4) L’Art. 79 del DPR n.285/1990 integrato dal paragrafo 14. 2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 prevede che la volontà di dar luogo alla cremazione di un cadavere sia manifestata al comune di decesso il quale è l’autorità competente ad istruire tutte le partiche di polizia mortuaria relative all’exitus (= morte) di una persona. In merito alla forma di questa dichiarazione è intervenuto il Ministero degli Interni con circolare telegrafica n.37 del 1 settembre 2004. Essa, infatti, partendo dal presupposto che il famigliare esprima non una volontà propria, ma riporti semplicemente, quale nuntius, un desiderio del de cuius richiede, ai sensi dell’Art. 47 DPR n.445/2000 un atto sostitutivo di atto di notorietà, da trasmettere al comune di decesso, magari con l’ausilio dell’impresa funebre incaricata di curare il servizio esequiale.
    Il comune nella regione veneto è obbligato a conformarsi a questa procedura statale, altrimenti, questo comportamento integrerebbe il reato di omissione/rifiuto in atti d’ufficio.

    5) Se, nel rispetto della volontà del defunto, si provvederà alla dispersione delle ceneri in India, presso un fiume sacro l’Autorità Italiana, cioè il comune di decesso, rilascerà solo il decreto di trasporto internazionale per l’urna cineraria ex Art 29 DPR n.285/1990, poi, colà, si seguiranno le leggi in materia di dispersione proprie dello Stato Indiano.

    6) In Regione Veneto l’affido delle ceneri mantiene, a differenza di altre Regioni, come l’Emilia Romagna, ad esempio, l’intima caratteristica della familiarità (= jure coniugii e jure sanguinis), ribadita anche dalla Legge Statale n.130/2001. La consegna o il conferimento delle ceneri a terzi non famigliari, pertanto, potrebbe subdolamente configurare il fine di lucro attraverso la costruzione di un cimitero privato, ipotesi per altro impraticabile perchè vietata dalla Legge (Art. 104 comma 4 DPR n.285/1990) ed in contrasto con la natura demaniale dei cimiteri ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Cod. Civile

    l’affidamento implicaa, nella sua più genuina natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione o, addirittura presso la sede di una comunità religiosa, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto i quali ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

  7. Buongiorno,
    volevo un suo parere in merito ad una questione di cremazione ed affidamento delle ceneri di mio padre che è deceduto il 16 aprile di quest’anno ed è in attesa di cremazione (prevista per il 9 maggio)

    Le regioni coinvolte sono 2
    il Veneto: ultima residenza di mio padre è Albettone (VI) e luogo di decesso Noventa Vicentina (VI);
    il Lazio dove risiede il coniuge in vita (mia madre) .

    Le sue volontà (testamento olografo) erano quelle di essere cremato e che le ceneri fossero disperse in India o, in alternativa, che restassero presso la cumunità religiosa di Albettone (VI), dove ha vissuto negli ultimi anni (e dov’era residente).

    1 problema: la cremazione
    Il coniuge in vita (mia madre), residente a Roma, non è riuscita a fare la richiesta di cremazione così come voluto dal Comune di Noventa Vicentina che richiede un “processo verbale” (vedere art.46 Legge Regionale 4/3/2010 n.18) da fare di fronte ad un ufficiale di stato civile poiché il regolamento del Comune di Roma non lo prevede (per loro basta un atto notorio che però Noventa Vicentina non accetta).
    Possiamo comunque risolvere la questione facendo un viaggio con mia madre da Roma a Noventa Vicentina e fare questo processo verbale presso di loro! Siamo all’assurdo che è il cittadino che deve fungere da tramite per le amministrazioni pubbliche.

    2 problema: l’affidamento delle ceneri
    Mio padre, ben consapevole delle difficoltà burocratiche, oltre alla sua, legittima, richiesta affinché le ceneri venissero sparse in uno dei fiumi sacri dell’India, ha anche dato l’alternativa che le ceneri restassero in un luogo da lui ritenuto sacro: quello della comunità religiosa dove ha vissuto negli ultimi anni di vita (ad Albettone).
    Il problema è che non è previsto l’affidamento delle ceneri se non ad un familiare.
    Sempre nella Legge Regionale all’art.49 comma 6 viene specificato che qualsiasi variazione di luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione. Mi chiedevo se era quindi possibile che l’affidatario resti il coniuge in vita (mia madre residente a Roma) ma che il luogo di conservazione possa essere diverso da dove abita (esempio la comunità religiosa di Albettone).

    Faccio presente che mio padre era separato ma non divorziato e oltre alla moglie ci sono 2 figli e che il testamento non è stato pubblicato (per farlo mi hanno chiesto la modica cifra di 1.200€!)

    Grazie
    Luca

  8. Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).

    Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.

    Tutti i trasporti funebri o, meglio, i luoghi (l’Estero, il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata…) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario, un contenitore di resti mortali presentano la caratteristica della tipicità, perché essi preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un ente morale).

    Il trasporto delle ceneri è disciplinato dal combinato disposto tra gli Artt. 24, 27, 28, 29 ed 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, siccome detto trasporto interessa più regioni, laddove vi siano rapporti di extraterritorialità, vale e si applica unicamente la normativa sui trasporti funebri dettata dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato, appunto, con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Debbono, quindi esser preventivamente definiti nel decreto di trasporto:

    1) Oggetto del trasporto (salma, cadavere, ossa, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili)

    2) Addetto al trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. MIn. n.24/1993. (ossia, in questo frangente, chi prende in custodia l’urna? Chi la porta materialmente, Con quale mezzo o veicolo?) Chiunque egli sia è da intendersi come incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.

    3) Luogo (di partenza, di arrivo, di sosta intermedia ex Art. 24 comma 3 DPR n.285/1990).
    Per il trasporto delle ceneri bastano:
    1) Urna infrangibile e sigillata (D.M. 1 luglio 2002 e paragrafo 41 punto 1 lettera d) Circ.Min. n.24/1993) recante gli estremi nanagrafici del defunto.
    2) Autorizzazione al trasporto stesso compilata con tutti i dati amministrativi (Artt. 36, 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, induttivamente, paragrafo 8 Circ. Min. n.24/1993).

    Secondo il DPR n.285/1990 la consegna delle ceneri avviene secondo la procedura dettata dall’Art. 81 DPR 285/90 e ribadita in dettaglio dal paragrafo 14.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 ossia con la redazione in triplice copia di un verbale di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una è rilasciata a colui che prende in consegna l’urna e la terza da trasmettere all’ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

    La seconda copia in questione vale come titolo di accompagnamento dell’urna e va consegnata al servizio di custodia del cimitero ove le ceneri vengono custodite.

    Si nota subito una palese contraddizione, la formulazione del suddetto Art. 81 DPR 285/90 pare non prendere in considerazione l’ipotesi che le ceneri possano uscire dal circuito cimiteriale e sembra negare la legittimazione a collocare le ceneri, in “altro sito” oltre al cimitero, in quanto il luogo di stabile destinazione, o meglio “l’edificio”, secondo una lettura molto formale della norma in parte novellata proprio dal pronunciamento del Consiglio di Stato dovrebbe comunque trovarsi all’interno del cimitero, anche quando esso dovesse sorgere su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute). e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo come l’art. 340[3] TULLSS ponga il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) dal momento che la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma che importa il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 dPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, che importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può divenire pratica ordinaria.

    C’è, però, una sentenza su cui riflettere: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 La regola, stabilita dall’art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell’art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge.

    Quindi secondo l’interpretazione più conservatrice della norma enunciata dall’Art. 80 DPR 285/90 le ceneri avrebbero unicamente due sistemazioni possibili, e conformi alla legge, cioè:

    l’accoglimento in apposito edificio, in sostanza una tumulazione “dedicata” in nicchia o loculo sia o meno presente un feretro ex paragrafo 13.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24

    la dispersione nel cinerario comune, quest’ultima ammessa ai sensi dell’Art. 80 comma 6 nell’evenienza di espressa volontà del defunto per tale modalità di dispersione o di mancanza di richiesta (da parte dei familiari) di altro trattamento (che può essere unicamente quella della sepoltura in tumulo).l

    L’incoerenza tra le varie Leggi Regionali emanate ed il DPR 10 settembre 1990 n. 285 è patente, c’è poi un aspetto ancor più problematico: l’Art.. 81 DPR 285/90 prevede un passaggio obbligato nel cimitero di sistemazione definitiva delle ceneri, individuato dall’Art. 26 con un’unica autorizzazione, per la consegna del secondo esemplare del verbale.

    Paradossalmente, se dovessimo seguire in modo pedissequo la procedura in esame, omettendo il doveroso controllo critico di razionalità ed efficienza anche in caso di dispersione, le ceneri provenienti dal crematorio dovrebbero prima sostare nel cimitero del comune di arrivo: in quanto il cimitero è il luogo istituzionalmente deputato ad ricevere, quale presidio igienico-sanitario i cadaveri umani e le loro trasformazioni di stato come le ossa ed appunto le ceneri (con relativo verbale di cui all’Art. 81), poi in un secondo tempo con un nuovo decreto di trasporto le ceneri potrebbero muovere dal cimitero alla volta del luogo di spargimento in natura.

    Si tratterebbe di un inutile aggravamento dell’iter amministrativo stigmatizzato dall’Art. 1 comma 2 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

    Al di là di un impianto estremamente positivo delle Leggi Regionali questa incongruenza, con ogni probabilità sfuggita al legislatore locale, sconta l’intrinseca difficoltà nel omogeneizzare e raccordare con la normativa nazionale vigente, spesso troppo arretrata una nuova disciplina locale che data la sua limitatezza territoriale e di potestà legislativa concorrente solo in materia sanitaria non può completamente prescindere dal DPR 285/90, mettendone in luce, come una cartina tornasole, tutte le debolezze ed i ritardi concettuali proprio in tema di cremazione.

    La pregevole azione riformatrice in campo funerario delle Regioni paga un’ambiguità di fondo, perchè nessuna di esse può completamente emanciparsi dall’articolato del DPR 10 settembre 1990 n. 285, che, infatti, rimane in vigore per le parti non esplicitamente variate o abrogate.

    Questa tecnica legislativa potenzialmente può divenire causa di parecchi contenziosi e dubbi.

  9. Dopo numerosi e frustranti tentativi di vedere rispettate le volontà di un caro amico defunto di cui mia madre è esecutore testamentario, provo a chiedere a voi un parere su come muovermi:
    il defunto, morto a Roma, ha dichiarato (in testamento pubblicato e registrato all’anagrafe) che le proprie ceneri fossero disperse nel mare di Otranto, terra di cui era appassionato. E qui comincia il calvario: i cimiteri capitolini chiedono un nulla osta di un ente con competenza territoriale su Otranto; il Comune di Otranto non vuole rilasciare nessuna autorizzazione perchè il cimitero di Otranto non viene chiamato in causa e mi rimanda alla capitaneria di porto. La capitaneria, dopo numerose insistenze, si dichiara disponibile a produrre un’autorizzazione (chiedendo a me di impostare un modello, visto che loro non ne dispongono), ma un ulteriore contatto con i cimiteri capitolini mi confemra che l’autorizzazione della capitaneria non è sufficiente, e c’è bisogno di documentazione prodotta dal Comune di Otranto.
    La legislazione regionale in materia (2006 per il Lazio, 2008 per la Puglia) non contempla la produzione di nessuna particolare documentazione per il trasferimento delle ceneri, ma dalla modulistica presente sul sito dei cimiteri capitolini non si riesce neanche a capire se il permesso del comune di otranto lo deve chiedere l’esecutore testamentario o il comune di roma..

    Sto raggiungendo la disperazione.. qualcuno può aiutarmi?

  10. No, non è possibile, in quanto la dispersione delle ceneri in naura essendo un atipico, e per certi versi estremo jus elegendi sepulchrum è di sola eleggibilità da parte del de cuius. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali potranno esser sversate in cinerario comune.

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