all’affido familiare di ceneri

Autorizzazione all’affido familiare di ceneri

(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

  • modalità di espressione delle volontà del defunto;

  • obbligo di sigillare l’urna;

  • apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

  • modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

  • garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:

  1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

  2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);

  3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

  4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

194 thoughts on “all’affido familiare di ceneri

  1. L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

    deve, infatti:

    1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

    2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

    3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

    4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

    5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

  2. Per le regioni che non abbiano ancora attuato i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 con apposita norma regionale si applica in via estensiva ed interpretativa il DPR 24 febbraio 2004, emanato su parere del Consiglio di Stato a cui si è conformato lo stesso Presidente della Repubblica, dietro un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

    Competente a regolare l’affido è, con proprio regolamento, il Consiglio Comunale, in difetto di tale atto normativo vige pur sempre l’Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 e l’eventuale addentellato all’atto di affidamento delle ceneri, cioè lo stsso atto di affidamento può dettare norme immediatamente applicabili nel caso di specie sulla conservazione a domicilio delle ceneri.

    Sulla validità erga omnes di tale pronunciamento si veda questo link: https://www.funerali.org/?p=296 anche perchè nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’Art. 2909 Codice Civile, non vale il principio dello stare decisis (et quieta non movere) e cioè del precedente che si fa regola generale, vincolante per tutti i giudizi successivi.

  3. Un signore di Siderno,in Calabria,morto di recente è stato cremato. Il comune di Siderno( R.C),dove era residente e dove si è verificato il decesso, non ha il regolamento che disciplina l’affidamento delle ceneri. La moglie vorrebbe tenerli a casa.
    Cosa deve fare?
    Grazie

  4. Il Comune di Ferrara agisce correttamente, se il trasporto è da comune a comune o, addirittura extraregionale, prima si autorizza’affido, poi, solo quando l’urna avrà destinazione finale si consegnano le ceneri agli aventi diritto con relativa verbalizzazione ex Art. 81 DPR n.285/1990 e decreto di trasporto.

    Proprio il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri [o al loro affidamento] è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.

    Quindi: autorizza l’affido il comune nella cui giurisdizione amministrativa e territoriale si trova il domicilio dove le ceneri saranno effettivamente custodite.

  5. Pongo questo quesito. Un persona muore nel comune di Budrio (BO) e viene fatta cremare nel crematorio di ferrara (FE) . le risultanti ceneri vengono affidate alla madre della defunta nel comune di vecchiano (PI). chi deve emettere i documenti per l’affido ? secondo la legge regionale emilia romagna devrebbero essere emessi dal comune di vecchiano (PI) dove saranno affidate le stesse ceneri. secondo la legge regionale toscana dovrebbero essere emessi dal comune in cui è avvenuto il decesso (Budrio). Fatto sta che il crematorio di Ferrara non consegna le ceneri se non è il comune di vecchiano (PI) ad emettere i documenti . quindi chiedo , esiste una predominanza legislativa che consenta che un comune espleti la sua funzione e venga permesso di affidare le ceneri alla presona indicata ? Grazie .

  6. Quando scade il periodo di sepoltura legale, ossia il tempo fissato dalla Legge per la permanenza dei defunti nella tomba, affinchè si compiano i processi di decomposizione della materia organica sino alla raccolta delle ossa (10 anni, almeno ordinariamente, per le inumazioni e 20 anni per le tumulazioni in loculo stagno ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n.254) e paragrafo 7 Circ. Min. n.10/1998 si procede così:

    Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale (ex DEcreto Legislativo n. 267/2000, DEcreto Legislativo n.112/1998 e Legge n.833/1978) disciplina le operazioni cimiteriali di disseppellimento dei feretri con ordinanza ai sensi dell’Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990.

    Questa ordinanza, di solito adottata di concerto con l’ASL, definisce le modalità d’intervento ed il trattamento d’ufficio per ossa, ceneri e resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) rinvenuti durante l’apertura della tomba (fossa in campo comune, tumulo, celletta ossario, sepolcro gentilizio, avello dato in concessione ex Art. 90 DPR n.285/1990).

    Decorso il periodo di sepoltura legale di cui sopra si procede d’ufficio senza il bisogno di acquisire volta per volta il consenso scritto da parte degli aventi diritto a disporre ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. L’onere di attivarsi sorge in capo agli aventi titolo, il Comune tramite l’ufficio cimiteriale o di polizia mortuaria non è tenuto a svolgere ricerche anagrafiche o nominative, tutt’al più potrebbe esser un gesto di cortesia istituzionale. Il periodo di sepoltura legale è calcolato dalla data di effettiva immissione del feretro nella tomba quale annotata negli appositi registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR n. 285/1990.

    Il comune, però, deve dare “pubblicità-notizia” sulle imminenti esumazioni/estumulazioni ordinarie attraverso apposite affissioni o messaggi alla cittadinanza, spiegando le diverse opzioni possibili; IL DISINTERESSE e l’INERZIA VALGONO COME SILENZIO ASSENSO, così come l’irreperibilità.

    Le ossa rinvenute possono esser raccolte in cassetta ex Art. 36 DPR n.285/1990, e tumulate ex Art. 85 Comma 1 DPR n.285/1990 in celletta, nicchia, ossarino, tomba di famiglia o loculo, sia o meno presente un feretro ex paragrafo 14.2 Circ.Min. n.24/1993. Lam tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata a titolo oneroso per l’utenza ai sensi del combinanto disposto tra gli Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990. La concessione di uno spazio cimiteriale è sempre a pagamento, con le tariffe di cui all’Art. 117 Decreto Legislativo n.267/2000 calcolate secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002, e richiede un istanza (soggetta sin dall’origine ad Imposta di Bollo) di parte rivolta dal privato cittadino alla pubblica amministrazione.

    Le ossa non richieste sono disperse in ossario comune ex Art. 67 DPR n.285/1990 per una loro conservazione perpetua e cumulativa o cremate in modo massivo e promiscuo ex paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10. Le risultanti ceneri sono sversate in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990.

    Se all’atto dell’esumazione/estumulazione ordinaria si rileva la presenza di resti mortali, ossia di cadaveri ancora intatti, indecomposti ed inconsunti questi resti mortali potranno esser:

    1) Ri-tumulati (si consulti questo link: https://www.funerali.org/?p=279)

    2) inumati in campo indecomposti (paragrafi 2 e 3 Circ.Min. n. 10/1998, Artt. 58 comma 2 ed 86 DPR n.285/1990, Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003)

    3) direttamente cremati senza attendere un ulteriore turno di rotazione in campo di terra di durata quinquennale ( ex Circ.Min. n.10/1998) ai sensi della Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 pubblicata in seguito all’emanazione del DPR n.254/2003. I famigliari possono opporsi alla cremazione,ma non all’inumazione coatta. E’, quindi, interesse del comune contattare i famigliari per acquisire il loro assenso, anche senza particolari formalizzazioni ex DPR n.445/2000, alla cremazione dei resti mortali. Sulla successiva destinazione delle ceneri si consultino i vari articoli proposti in questo sito. Gli oneri della cremazione (Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, Art. 5 Legge n.130/2001 e soprattutto D.M. 1 luglio 2002) sono a carico di chi dispone la cremazione e vanno corrisposti al gestore dell’impianto.

    Se la tomba versa in cattivo stato (abbandono, degrado, pericolo di crollo, sporcizia) si applica l’Art. 63 DPR n. 285/1990. Il comune può provvedere alla rimozioni dei materiali pericolanti imputandone i relativi oneri all’utenza.

  7. salve,volevo sapere cosa succede quando passano piu di 10 anni
    dal sepellimento senza che nessuno si faccia sentire .
    viene aperta lostesso la bara ?
    e i resti dove vengono messi?
    questo per precisare che non per menefreghismo ma non sono
    mai riuscita ad andare al cimitero dalla mia mamma è piu forte di me
    per me è ancora con me fin chè non vedo quel 133 sulla sua foto.
    ma quando poi qualcuno mi dice che è stato al cimitero e ha visto
    come è la sua tomba mi viene un colpo al cuore perchè non riesco neanche
    a portagli un fiore e che non riesco ad accettarlo.

  8. Ehh, bella domanda.

    Procediamo con ordine: la fattispecie in esame è disciplinata da norme di diverso genere e grado.

    A tale soluzione si addiviene grazie al combinato disposto tra la normativa nazionale (DPR 15 luglio 2003 n.254) e quella regionale (Regione Lombardia, se non ho capito male; quindi Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, relativamente agli Artt. 1, 66 -77 e regolamento attuativo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato ed integrato dal Regolamento 6 febbraio 2007 n.1).

    Cremazione della nonna il cui loculo è in scadenza: si applica l’Art. 3 comma 6 DPR n.254/2003 implementato dalla risoluzione ministeriale del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886, cui si conforma anche l’Art. 20 comma 11 del Reg. Reg. n.6/2004. Ovvero se sono trascorsi almeno 20 anni di tumulazione il defunto giuridicamente non è più cadavere, ma “resto mortale”, ossia esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo è può esser cremato su istanza degli aventi diritto a disporne secondo il principio di poziorità (coniuge superstite in primis, poi i congiunti sino al sesto grado di parentela individuati secondo gli Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile) senza la procedura aggravata di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 DPR n. 285/1990 (senza dimenticare l’Art. 3 comma 1 lettera a9 Legge 30 marzo 2001 n.130), volta all’esclusione di morte violenta, sospetta o, peggio ancora dovuta a reato, nel qual caso occorrerebbe il Nulla Osta della magistratura ai sensi dell’Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271.
    Serve unicamente la volontà dei soggetti legittimati, anche senza le formalizzazioni richieste dalla Circolare Ministeriale 1 settembre 2004 (atto sostitutivo di notorietà ex Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000). In caso di disaccordo è sufficiente, almeno in Lombardia, la maggioranza assoluta. Per l’affido si segue il dettato dell’Art. 14 Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n.6. L’affido è autorizzato dal comune sotto la cui giurisdizione amministrativa le ceneri saranno conservate sulla base della volontà espressa dal de cuius (con disposizione testamentaria) o, nel silenzio di quest’ultimo, dai suoi congiunti secondo il principio di poziorità prima citato: Prevale, dunque, il coniuge, poi, a scalare, tutti i parenti di pari livello sino al sesto grado di parentela. Si veda, anche, per maggiori dettagli operativi il paragrafo 3 della Circolare Regionale 30 maggio 2005 n.21/SAN. L’estumulazione con successiva cremazione del resto mortale (la spoglia della nonna, per intenderci) è autorizzata dal comune (nella persona del Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000) presso cui si trova il cimitero di prima sepoltura. Lo stesso ufficio comunale autorizza, anche con un solo decreto, il trasporto prima del feretro alla volta del crematorio, poi delle risultanti ceneri ai sensi dell’Art. 26 DPR n.285/1990 verso la loro destinazione ultima (in questo caso l’affido), non prima, però, di aver appurato il titolo d’accoglimento dell’urna cineraria; in parole più semplici io comune di x autorizzo il trasporto delle ceneri presso l’abitazione di y se e solo se tale luogo è stato preventivamente autorizzato alla custodia delle ceneri ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 (si veda anche il DPR 24 febbraio 2004 con le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nel parere n. 2957 espresso nel 2003). Per esser ancora più chiari (a costo di sembrare ossessivi!!!) le ceneri non si muovono dal crematorio se non si sa con precisione da chi saranno prese in custodia e dove andranno, poichè ogni trasporto mortuario (di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) è soggetto alla regola della tipicità. Per il trasporto delle ceneri (Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990) non occorre l’autofunebre nè, tantomeno, il personale necroforo di un’impresa funebre, lo stesso affidatario, pertanto, può esser titolare del decreto di trasporto. Ovviamente, egli, anche se privato cittadino agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’Art. 358 Codice Penale e risponde penalmente di eventuali smarrimenti, sottrazione o sversamento accidentale delle ceneri ai termini dell’Art. 411 Codice Penale. L’affidatario deve rispettare le norme contenute nell’atto di affido (si veda, anche l’allegato 6 alla Delibera Regione Lombardia n.20278 del 21 gennaio 2005); inoltre dovrà:

    1) realizzare presso il domicilio dove verranno conservate le ceneri un colombario (teca, vano, nicchia muraria, piccolo tabernacolo…) delimitato e chiuso, capace, così di assicurare l’urna cineraria da gesti empi e di profanazione ai sensi dell’Art. 80 comma 3 DPR n.285/1990, dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, il quale, in quanto Legge è una fonte di diritto di rango primario rispetto al regolamento nazionale ed alle stesse norme regionali (le caratteristiche tecniche dell’urna sono stabilite dalla Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24 e dall’Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi della Legge n.130/2001.

    2) Permettere l’accesso alle autorità comunali di polizia mortuaria (vigilanza sanitaria, addetti comunali inviati dall’ufficio di polizia mortuaria) per la verifica (random, a campione, periodiche…) sullo stato di conservazione dell’urna. Eventuali trasgressioni, se non si sconfina nel Penale, al regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n.285/1990) o al Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n.1265/1934) sono sanzionabili ai sensi dell’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 oppure dell’Art. 77 Legge Regionale Lombarda n. 33/2009, se la violazione interessa norme regionali. Eventuali infrazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria (di cui ogni comune deve dotarsi giusta il combinato disposto tra il Regio Decreto n. 2322/1865, l’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934, e soprattutto l’Art. 117 comma 6, III Periodo Cost, così come riformulato dalla Legge Costituzionale n.3/2001) sono punite dall’Art. 16 Legge n.3/2003.

    3) Consentire ai parenti (anche se…serpenti) del defunto l’esercizio del diritto secondario di sepolcro, ossia il potere di render visita al defunto per il compimento di atti votivi e di suffragio. Mi spiego meglio: se io sono affidatario delle ceneri del mio defunto padre, casa mia, ancorchè domicilio privato, assurge ad una dimensione pubblica, siccome pubblica è la funzione degli spazi sepolcrali (Art. 824 Codice Civile) quindi quella balorda di mia sorella (con cui ho litigato a morte, proprio per l’eredità, è legittimata ad entrare tutte le domeniche a casa mia, magari quando c’è il GP di Formula1, anche se la prenderei a calci…nel fondoschiena, per porgere una rosa dinnanzi alle ceneri di papà. Mi verrà la gastrite…ma questa è La legge e nella polizia mortuaria l’interesse privato soccombe dinnanzi a quello pubblico, siccome la morte è pur sempre un fatto sociale e collettivo.

    Provvedere, a proprie spese, al “rimpatrio” dell’urna in cimitero in caso si voglia rinunciare all’affido.

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    L’affido, ossia l’uscita dal circuito cimiteriale, vale solo per le ceneri (Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934, Art. 3, comma 1 lettera 3) Legge n.130/2001) e non per le ossa, sono, pertanto, oggetto di affido solo le urne cinerarie, e non le cassette ossario di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990. Cadaveri, ossa, ceneri, resti mortali possono certamente esser deposti fuori dei cimiteri, ma si tratterebbe della cosidetta “TUMULAZIONE PRIVILEGIATA” (di cui a: Art. 341 Regio Decreto n.1265/1934, Art. 105 DPR n.285/1990, Art. 28 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004). Illuminate ed, a dir poco profetica, fu la sentenza Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 di cui si riporta la massima:

    ” La regola, stabilita dall’art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell’art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge”.

    Naturalmente le ossa possono esser cremate e, come ceneri, date in affido (in via interpretativo/estensiva Art. 14 comma 4 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. In questo caso, in effetti, non esiste una norma positiva, nemmeno a livello tariffario (D.M. 1 luglio 2002) ma si applica, per analogia, la stessa procedura per la cremazione non massiva, ma individuale dei resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) così come, tra l’altro, enunciata dal paragrafo 6 della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n.10

    *********

    In Lombardia, l’istituto della dispersione in natura delle ceneri è regolato dall’Art. 13 del Regolamento Regionale n.6/2004, il quale, sostanzialmente, rimanda al testo della Legge n.130/2001. LO spargimento delle ceneri fuori del recinto cimiteriale, proprio perchè è una destinazione atipica (almeno nella nostra cultura) e delocalizzata, confliggente, quindi, con l’identificazione del sepolcro (Jus Eligendi Sepulchrum) ai fini della pietas (il culto dei morti) non è surrogabile da terzi proprio perchè è di sola elezione da parte del De Cuius (ovviamente quando questi sia ancora in vita). La dispersione non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà del De Cuius, costituisce pur sempre la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.
    E’indispensabile, per procedere alla dispersione, una manifestazione di volontà univoca ed assoluta del diretto interessato, tramite scheda testamentaria o iscrizione ad apposita società cremazionista.

    Le ceneri possono anche esser sparse nel cosiddetto “Giardino delle Rimembranze (è un dispersoio a cielo aperto, ma individuato, pur sempre, all’interno del perimetro cimiteriale, costituito da un area verde all’uopo attrezzata con piante, cespugli, sentieri, corsi d’acqua. Esso è previsto dall’Art. 10 del Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. Una sistemazione “residuale” per ceneri non richieste per una sepoltura dedicata (cioè in sepoltura privata data in concessione) o per la dispersione (in nautura o in giadino delle rimembranze) è la dispersione (in modo promiscuo ed indistinto) nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990 ed all’Art. 10 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. La dispersione in cinerario comune è eseguita sia su manifesta volontà degli aventi diritto (il de cuius in primis, poi il coniuge, e via via tutti i congiunti sino al sesto grado di parentela) sia come trattamento inerziale (nessuno degli aventi titolo si pronuncia per tempo anche ai sensi dell’Art. 13 Comma 5 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004 e dell’Allegato 5 Delibera Reg. Lombardia n.20278/2005, disinteresse dei soggetti legittimati, o irreperibilità degli stessi).

  9. Buon giorno, vorrei chiedere qualche informazione sulla seguente questione:
    Mio padre morto nel 1959 è stato sepolto in terra al cimitero monumentale.
    Quando passati gli anni c’è stata l’esumazione i suoi resti in una cassettina sono stati messi in un colombario dove c’era la bara di mia nonna.
    Ora la consessione trentennale del colombario è in scadenza e per rinnovarla hanno chiesto una cifra piuttosto alta.
    Vorrei chiedere se e quali leggi ci sono per poter disporre l’eventuale cremazione della nonna ed il trasporto delle ceneri presso l’abitazione della figlia da Milano a Cesano Maderno.
    Per quanto riguarda invece la cassettina con i resti di mio padre, si rende necessaria la cremazione o posso portarla presso la mia abitazione in Milano?
    Nel caso si volessero disperdere le ceneri privatamente che regole bisogna seguire?
    Grazie in anticipo per la vostra consulenza.

  10. E’ stata fatta la richiesta di aprire un’urna cineraria che è stata affidata ai familiari per verificarne il contenuto, poichè a seguito delle vicende avvenute presso il forno crematorio di Massa, i familiari avvertono all’interno dei rumori come sassi e quindi avendo dei dubbi sul contenuto, chiedono di pter verificare.
    Si chiede se sia possibile procedere all’apertura dell’urna ed eventualmente come procedere. Grazie

    1. E’ del tutto normale che vi siano elementi solidi all’interno di un’urna: ad es. l’elemento identificativo non termo deperibile (metallo particolare o refrattario), ma anche parti di ossa calcinate che si sono fuse con zinco durante la cremazione. Nel caso di cremazione di resti mortali derivanti da esumazione parti di terreno che permangono attaccate al feretro al momento dell’inserimento possono cuocersi (ad es. argilla) e si determinano elementi rigidi talvolta inclusi a ceneri.
      Raro è il caso che chiodi o protesi non siano stati totalmente asportati prima dello sversamento delle ceneri nell’urna.
      Per cui già questi sono elementi di rassicurazione per i familiari.

      Più complessa è la questione dell’apertura dell’urna.
      Se cioè i familiari hanno la netta sensazione che vi possano essere stati fatti che configurino reato non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura e a quel punto è la Magistratura che decide se e come intervenire (e quindi può essere autorizzata l’apertura dell’urna cineraria solo dalla Magistratura).

      Invece nel caso ordinario, cioè se non vi è la percezione che possa essere stato commesso un reato, la questione non è regolamentata a livello statale e nemmeno regionale, salvo il fatto che l’urna debba permanere sigillata e con la identificazione del contenuto.
      La norma prevede che l’urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo è proprio di chi ha compiuto la cremazione.
      Non è previsto il caso, possibile, ad es. di cambio dell’urna cineraria per un successivo trasporto internazionale, per rinvenimento postumo di scritto del de cuius che voleva la immersione in mare (e quindi con necessità di particolare urna), o ancora per trasferimento di urna in regione che preveda obblighi specifici per la inumazione di urna (vi sono regioni che obbligano ad avere urna biodegradabile e altre esattamente il contrario, per inumarla).
      Dal punto di vista logico quel che conta è che nella verifica del contenuto di un’urna cineraria o nello sversamento dell’intero contenuto dell’urna in un altro contenitore, siano poi realizzate le condizioni stabilite dalla legge e da un soggetto titolato. Quindi sigillatura e scritte esterne riguardanti la identificazione del defunto.
      Ma la legge tace sul caso e soprattutto sul nuovo soggetto titolato. Pertanto l’unica soluzione può essere trovata in sede locale con una norma regolamentare

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