Autorizzazione all’affido familiare di ceneri
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.
Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.
Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
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obbligo di sigillare l’urna;
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apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
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modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
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garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.
Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).
Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.
Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:
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adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
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impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);
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deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
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Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
Buongiorno, mio papà, deceduto nel 1989 è stato cremato. L’urna si trova in cimitero a Milano in quanto a quella data non esistevano leggi che permettevano altro. Ora la concessione della velleità dove è posta L’urna è in scadenza, può mia mamma richiederne l’affido?
Grazie
X Ste,
Regione Lombardia? Sì, allora è possibile ai sensi dell’art. 14 comma 4 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.
La procedura dell’affido “postumo” cioè non in occasione del funerale, segue la procedura standard, per quanto riguarda la manifestazione della volontà, si veda anche l’allegato 6 alla delibera giunta regionale n. 20278 del 21 gennaio 2005.
Competente a rilasciare l’autorizzazione alla custodia domiciliare delle ceneri sarà il Comune nel cui territorio l’affido materialmente avverrà.
Buongiorno, scrivo per poter trovare una soluzione al problema dell’affido delle ceneri di mio padre.
Papà è venuto a mancare il 17 dicembre e la moglie ha effettuato dichiarazione della volontà di papà di essere cremato. Per un disguido con l’agenzia, che non ci ha prospettato la possibilità di dispersione delle ceneri, è stato richiesto l’affido a casa dell’urna che è stato autorizzato dal comune di decesso (Nepi). Il giorno 22 Dicembre abbiamo ritirato le ceneri di papà e per poter convalidare l’affido siamo andati nel comune di residenza (Santa Marinella). Qui sono cominciati i problemi perchè il comune di destinazione ha dubbi che l’affidatario delle ceneri, mia nonna, non sia in grado di averne la giusta cura avendo lei 97 anni e vivendo sola. Parlando con l’impiegato del comune di destinazione siamo venuti a conoscenza della possibilità di dispersione delle ceneri ed essendo questa la reale volontà di papà sono tornato al comune di decesso per chiedere se fosse possibile rettificare il decreto. La volontà di papà può essere dichiarata da tutti i componenti della famiglia, nessuno escluso.
Il problema vero nasce dal fatto che il comune di decesso, nonostante l’agenzia di onoranze funebri abbia confermato la propria mancanza di comunicazione e la mia famiglia sia disponibile a sottoscrivere le relative dichiarazioni circa la reale volontà di papà, non vuole effettuare la rettifica.
Posso fare qualcosa?
Grazie per l’attenzione e per i riscontri che potrò ottenere,
Alessandro
X Alessandro,
Obiter dictum: Pessima figura dell’impresa di pompe funebri, la quale – forse – non conosce nemmeno la legge della Regione in cui principalmente opera.
Se avere reso una volontà in ordine all’affido famigliare delle ceneri dichiarando solennemente che questa era l’intento sovrano del de cuius come potete ora chiedere una rettifica, ammettendo implicitamente di aver cambiato idea o proposito. Bisognerebbe ricorrere ad una seduta spiritica di negromanzia.
Le dichiarazioni forzate o mendaci sono perseguibili e punibili penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Ci sono Regioni che per tutelarsi da questi sempre possibili ribaltoni semantici adottano specie per la dispersione – la quale presenta pure profili di natura penale – una procedura particolarmente aggravata ammettendo lo sversamento delle ceneri solo in presenza di disposizione scritta della persona scomparsa. Aver dilatato la dichiarazione di volontà alla dispersione delle ceneri in natura a volte può esser controproducente e foriero di disguidi o incomprensioni tra gli stessi uffici pubblici.
Se il Comune di decesso in regime di autotutela non riforma l’autorizzazione in base a questi sopravvenuti nuovi presupposti (esempio: rinvenite postuma una disposizione scritta in tal senso e firmata dal de cuius) appurare la reale volontà del de cuius stesso spetterà al Giudice Ordinario, il quale, con i poteri propri della magistratura può accedere a qualunque mezzo di prova, compreso quello testimoniale.
Grazie per la risposta, comprendo il fatto che la dichiarazione possa sembrare mendace. La verità è che le persone sono insiemi complessi di idee, sentimenti e azioni e in questo caso l’insieme ha portato ad un danno rispetto alla volontà di papà. La legge prevede che sia la moglie a dire cosa il defunto voleva, ma che i 2 erano separati da più di 10 anni e che lei possa non aver dimenticato o non pensato in quel momento alle reali volontà di papà passa in secondo piano. Io credo che un pubblico ufficiale (quale è un impiegato dello stato) debba necessariamente usare il buon senso. Rettificare il decreto non gli porterebbe nessun guaio giudiziario visto che verrebbero presentati (se richiesti) gli atti notori dei familiari che riportano la volontà di papà. Se anche ci fossero parenti nascosti di cui oggi non siamo a conoscenza non potrebbero obiettare perchè impossibilitati a conoscere l’idea di papà su questo argomento. D’altrocanto l’errore è stato generato da un’errata comunicazione accertata perchè “confessata” dalla ditta direttamente all’impiegato. La legge oltretutto non mi pare impedisca in modo esplicito la possibilità di rettificare il decreto parlando solamente di rispettare la volontà del de cuius. Terremo le ceneri in casa di nonna, ma la rigidità con cui viene gestito un argomento così delicato e soggetto ad emotività è a dir poco sconcertante.
Buongiorno, mio padre è stato cremato ed affidata a me l’urna con le ceneri, posso portare l’urna al cimitero senza autorizzazione dei miei fratelli?
X Caterina,
Sì, Lei può. Si tratta di formalizzare al Comune l’atto solenne, unilaterale ed irreversibile della rinuncia alla custodia delle ceneri, presso il domicilio di elezione. Automaticamente l’urna sarà conferita nel cimitero del Comune stesso, anche in temporaneo deposito. se necessario, affinchè tutti gli aventi titolo possano disporne secondo diritto di poziorità (Lei ed i Suoi fratelli). L’urna potrà esser certamente tumulata in cimitero, previo rilascio delle relative autorizzazioni amministrative e perfezionamento di un rapporto concessorio, per ottenere l’uso di un sepolcro privato a sistema di tumulazione. E’bene che i Suoi fratelli, siano avvisati, con cura e diligenza, da parte Sua di questa Sua importante decisione, sul Suo diritto alla rinuncia la loro opinione è del tutto ininfluente, mentre sarà importante acquisire anche la loro volontà sulla successiva destinazione dell’urna.
Se rinuncio all’affidamento dell’urna che va al cimitero in affido temporaneo, un mio fratello in seguito può chiedere l’affidamento dell’urna a casa propria in un altro comune ?
X Caterina,
sì, le fasi procedimentali da Lei individuate sono corrette. Rinuncia all’affido ===>conferimento temporaneo delle ceneri in cimitero===>nuovo affido e trasporto verso il luogo prescelto per la destinazione stabile, sicura e – SI SPERA _ anche ultima dell’urna. Se la lettera della legge contempla questi passaggi, Lei ed i Suoi fratelli siete pienamente legittimati ad agire in tal senso. Personalmente si è contrari al valzer delle urne cinerarie, ovvero degli affidi plurimi o peggio ancora a rotazione. L’istituto della “domiciliazione” delle ceneri vede come suo sostrato immateriale una sorta di comunione affettiva post mortem che poi si estrinseca nella custodia personalissima della spoglia mortale cremata.
Ciò avviene nell’assoluto rispetto della volontà del de cuius, il quale non facilmente avrà immaginato questo “via vai” tra abitazioni private e cimiteri delle proprie ceneri. Chi le scrive è almeno di quest’avviso: l’affido può avvenire una ed una volta solo, unicamente in quest’occasione i famigliari esprimono e dichiarano la volontà della persona scomparsa. Ma è una mia opinione, come sempre opinabilissima…
Si. Può recedere dall’affidamento ceneri, ma deve andare in Comune x farlo. E poi occorre una tomba in concessione per tumularvi l’urna cineraria. La può acquistare lei e non c’è problema coi fratelli.
Buonasera,
Avrei un quesito, per poterlo esporre fornisco il contesto.
Mio papà è mancato nel 2010 nel comune di Torino, dove risiedeva e dove risiedo io da ormai 16 o più anni. Egli voleva essere cremato e che le sue ceneri fossero sparse sul canale della giudecca (venezia) dove ha trascorso il suo periodo di vita più felice. Per testardaggine o forse trascuratezza delle leggi italiane (siamo/era entrambi argentini) non l’ha lasciato per iscritto. Questo ha complicato molto le cose dato che l’unico modo di spargere le ceneri allora era su di una collinetta con una fontana deprimente all’interno del cimitero di Torino. La legge, per voce delle addette ai servizi di cremazione comunali, diceva che potevo o spargere nel modo appena elencato o tenerle in casa come sua unica erede, ma la beffa di questa legge o regola è che in futuro non avrei potuto cambiare idea in quanto dichiaravo che le volontà di mio padre erano di rimanere a casa con me. Ora, seguendo consigli di un avvocato ho tenuto le ceneri a casa nella speranza che le leggi cambiassero e che non fossero legate in modo così ottuso alla religione o ai parametri restrittivi della sanità, dopotutto sono ceneri naturali non chimiche! E non sono neanche una quantità così grossa da procurare danni a terzi.
Ho iniziato il mio trasloco sempre nella città di Torino e si ripresenta il dovere di fare documenti per spostare l’urna di mio padre da una casa all’altra. La burocrazia e le code non sono un problema così grande ma il fatto di spostare le spoglie di papà senza poter compiere col suo desiderio mi disturbano. Mi ha allevata, si è preso cura di me, mi ha appoggiata nelle mie scelte, mi ha dato una vita meravigliosa tenendomi sempre lontana (per quanto poteva) dai guai, credo che si meriterebbe di avere, dopo la sua morte, ciò che desiderava.
Avrei bisogno di qualche dritta. Cerco di informarmi su internet ma è tutto molto vago e io non sono un’avvocato e ora come ora non ho neanche i soldi per contrattare qualcuno… Aiuto
X Maria,
Una volta tanto l’intorcinata burocrazia italiana, tanto vilipesa, non ha quasi colpe, l’unica responsabilità che possiamo imputarle è la mancanza di comunicazione tra gli uffici di polizia mortuaaria di Torino e Venezia.
1) Relax, tranquilla, perché nel mare magnum di approssimazione ed informazioni sballate che circolano sul web, ci siano qui noi, ed il servizio è gratuito…tra l’altro!
2) Spiace dirlo – e parlo da semplice giornalista-necroforo nemmeno laureato -ma il Suo avvocato di fiducia L’ha consigliata malissimo, e per giunta, immagino, esigendo una lauta parcella! Pure l’impresa funebre cui è stato commissionato il funerale non pare proprio esser stata all’altezza della situazione, invero piuttosto problematica da gestire, per le ragioni che adesso cercherò, in sintesi, di esplicare.
3) Se Suo padre era di nazionalità argentina, come mi par di capire, per accedere alla cremazione ed ai suoi istituti corollario come, appunto la dispersione delle ceneri in natura occorre verificare se queste pratiche funerarie siano ammesse dalla Legge del Paese di provenienza, CUI LA PERSONA SCOMPARSA era, in vita sottoposta: occorre pertanto una sorta di nulla-osta a procedere da parte dell’autorità diplomatica argentina, ai sensi dell’art. 24 della Legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995.
4) In ogni caso la dispersione – laddove possibile – è vietata nei centri abitati, così come definiti dall’art. 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs n. 285/1992 – nuovo codice della strada.
5) Nel vigente ordinamento di polizia mortuaria italiano regna sovrano un principio, implicito e, quindi fondativo: ogni attività, soggetta a preventiva autorizzazione, è autorizzata dall’autorità locale territorialmente competente, quindi avrebbe dovuto esser il Comune di Venezia – con le opportune limitazioni, a permettere lo spargimento delle ceneri nella Laguna, non quello di Torino, in quanto le leggi regionali di Piemonte e Veneto in tema di dispersione sono diverse ed a tratti discordanti, senza una norma “ponte” tale da coordinarle tra loro, quando – appunto – sussistano rapporti di extra territorialità e, ad esempio, la dispersione debba avvenire fuori regione rispetto al comune di decesso che – usualmente – istruisce tutte le pratiche amministrative inerenti alla morte di una persona nella propria circoscrizione.
6) Torino – preso semplicemente atto, dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5, prodromica rispetto al trasporto, avrebbe dovuto, infatti, solo rilasciare il relativo decreto di trasporto verso Venezia, dopo aver ottenuto un feed back sull’effettiva operatività dell’autorizzazione alla dispersione accordata dal Comune di Venezia: questo per garantirsi sulla reale destinazione delle ceneri, le quali, com’è ovvio non possono certo vagare per l’Italia senza una meta certa e soprattutto preventivamente autorizzata, specie se extra cimiteriale, come avviene proprio per lo sversamento delle ceneri in natura.
7) L’affido delle ceneri è un istituto spesso ambiguo ed infido, Torino – giusto per rimanere al caso in esame – ha inserito nella propria regolamentazione municipale dei servizi funerari una procedura particolarmente rigida e strutturata: la dichiarazione di volontà da parte dei più stretti congiunti, nel silenzio del de cuius, può esser resa una ed una sola volta, giusto per evitare vorticosi “ribaltoni” e walzer funambolici attorno alla sistemazione delle urne, la quale deve esser stabile e certa…insomma non si può in un atto così solenne, per le sue forti implicazioni emotive, etiche ed anche religiose, cambiar idea ogni 5 minuti. Quod factum est, factum est, direbbero gli antichi giuristi romani, per di più l’attestazione di volontà forzata o, peggio ancora mendace, è punita penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
8) A questo punto quali i rimedi davvero esperibili? Innanzi tutto dall’atto di affido che è strettamente nominativo e personale (intuitu personae) si può sempre recedere o rinunciare non fosse altro per la sopravvenuta indisponibilità del soggetto affidatario a custodire le ceneri (si possono addurre motivi di ordine psicologico, pienamente accettabili, poiché la stretta vicinanza con l’urna non favorirebbe la metabolizzazione o l’elaborazione del lutto) Insomma un ripensamento è sempre possibile, ma le ceneri sarebbero d’ufficio conferite in cimitero a Torino per esser tumulate o disperse pur sempre entro il sacro recinto cimiteriale.
9) Una volta “bruciata” la carta dell’affido funzionale ad una futura dispersione non rimane altro che far emergere la vera volontà di Suo padre in giudizio, e la Magistratura – al contrario della pubblica amministrazione la quale basa la sua azione sui titoli formali prodotti in sede d’istruttoria, può avvalersi di qualunque strumento di prova, persino di quello testimoniale.
Desidero esporle un problema di notevole importanza, almeno per me e mia moglie, relativo all’estumazione e cremazione dei resti di mia figlia, morta 40 anni fa, (il 12 maggio 1978)pochi minuti dopo la nascita. Ad oggi è scaduta la concessione quarantennale. La burocrazia, le interpretazioni delle Leggi e regole, se si vuole aggiungere anche la volontà, ci creano difficoltà che sembrano insostenibili e praticabili su un argomento, ad oggi, superato in molte Regioni e Comuni Italiani, vietandoci la possibilità di avere l’affidamento delle ceneri,di ciò che rimane dei resti di mia figlia, Nella nostra tracica vicenda, consumatasi molto tempo addietro e, nn avendo avuto la conoscenza e scelta sull’affidamento delle ceneri al momento della morte e della sepoltura di mia figlia, relativamente a quel periodo,a distanza di 40 anni, devo continuare ad vedere mia figlia rinchiusa nuovamente in un oculo oppure in una celletta, quindi, quale diritto ho e quale strada devo percorrere per avere almeno ciò che rimane di mia figlia.. Grazie Aparecido
X Aparecido,
Quarant’anni fonte giuridica dell’ordinamento di stato civile era il Regio Decreto 1238/1939, oggi novellato dal più recente D.P.R. n. 396/2000, ma niente è cambiato su questa spinosa fattispecie.
Ora, se sua figlia nacque viva anche se solo per pochi momenti acquisì senza dubbio alcuno la capacità giuridica ex art. 1 Cod. Civile del 1942 attualmente vigente.
Ecco perché poté legittimamente esser accolta in un sepolcro privato a sistema di tumulazione, secondo le regole dettate dal vecchio regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 ed entrato in vigore il 10 febbraio 1976, cioè già più di quarantadue anni or sono.
L’istituto dell’affido famigliare delle ceneri è relativamente recente, risalendo almeno formalmente alla promulgazione della Legge statale 30 marzo 2001 n. 130, a sua volta implementata secondo varie declinazioni, anche se contradditorie tra loro, da Leggi e Regolamenti regionali. Per questa ragione sarebbe importante sapere da quale Regione Lei scriva, perchè le asimmetrie eterodosse sull’applicazione della Legge n. 130/2001 sono varie e molteplici, al limite del caos interpretativo.
A queste disposizioni generali ed astratte, bisogna poi aggiungere quelle di dettaglio e quindi meramente operative, statuite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, specie per le situazioni pregresse, ossia ante pubblicazione in gazzetta ufficiale della Legge n. 130/2001, con relative leggi e regolamenti di piena attuazione del suo articolato, invero assai approssimativo e confuso.
Azzardo una lettura dei fatti: nell’affido delle ceneri centrale è la volontà del de cuius il quale può manifestarla in forma scritta (disposizione testamentaria) o anche solo verbalmente, saranno, poi, i suoi più stretti congiunti a rendere ufficialmente avanti l’autorità comunale preposta questo desiderio sulla electio sepulchri, facendosene latori e nuncius sotto propria responsabilità (= scelta personalissima di decidere luogo e modalità della propria sepoltura). Ora: un infante con poche ore di vita non può certo aver espresso una precisa volontà in tal senso, soprattutto in un periodo storico in cui l’istituto della domiciliazione delle ceneri ( loro collocazione extra cimiteriale presso un’abitazione privata) non sarebbe stato, in alcun modo previsto dalle leggi speciali di polizia mortuaria.
Aggiungo poi che dopo un così lungo lasso di tempo all’atto dell’estumulazione, quando cioè si rimuovono i coperchi del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei tessuti organici potrebbe anche non rinvenirsi nulla a causa della completa scheletrizzazione dei piccolo corpo, se non qualche ossicino (ma è molto improbabile, cioè trattasi di ipotesi assai rarefatta).
Oddio…la Legge è pur sempre Legge e va si rispettata in toto, io però, non sarei così formalista anche considerando il carico dei fattori affettivi ed emotivi, nonostante siano già trascorsi quattro decenni (il dolore, purtroppo non si lenisce!) dopo tutto l’azione della pubblica amministrazione dovrebbe esser improntata al sacrosanto principio del neminem laedere, ed in tutta onestà non rilevo (ma è un’opinione personalissima e di valore prossimo allo zero assoluto) motivi realmente ostativi al rilascio delle rispettive autorizzazioni alla cremazione dei resti (se presenti) ed alla consegna delle loro ceneri. Vi sono infatti regolamenti comunali molto aperturisti a tal proposito che ammettono l’affido delle ceneri per i resti mortali precedentemente esumati o estumulati, Modena (la mia città) almeno ragiona in questa maniera, avendo emanato un’esplicita norma di tale tenore, ma per altri Comuni proprio non saprei, senza consultare attentamente il regolamento municipale di polizia mortuaria.
Grazie…Il problema è nato nel comune di Torino, dove risiedo attualmente, ho provato ad interrogare l’assessore del comune di Torino, è mi ha indirizzato presso l’assessorato della Salute in Regione e le varie interpretazioni sono sempre nell’atto confusionale, dove uno scarica ad un’altro tirando in ballo anche l’ufficiale dello stato civile, ed interpretazioni di Leggi una successiva ad un’altra, invocando anche la nullità della presunta retroattività legislativa. E’ vero, i resti della piccola potrebbero nn essere quasi più presenti ma, è il pensiero di poter avere anche solo un piccolo ricordo reso in cenere, dove ha riposato eternamente per 40 anni.Da quella vicenda nn abbiamo avuto più possibilità di avere alti figli concepiti, con il dolore incalcolabile da parte di mia moglie, salvata per miracolo. Devo assolutamente trovare la possibilità di avere la bimba a casa, per questo lo ho chiesto, gentilmente quala via mi è aperta.
X Aparecido,
Come Le avevo anticipato la disarticolazione su base locale e localistica della polizia mortuaria ha creato solo caos e confusione generalizzata con notevoli conflitti di attribuzione e competenza che, sempre più spesso, si risolvono nell’italianissima pratica dello scarica-barile o del ponzio-pilatesco lavarsi le mani, non sono verso le questioni cristologiche d’alta teologia, ma anche dinanzi ad un problema molto più terreno e materiale affacciato da un semplice cittadino in cerca di risposte per un a caso, tra l’altro assai doloroso.
Come temevo c’è una norma, presumibilmente nel regolamento comunale, che impedisce l’affido delle ceneri provenienti da defunti esumati/estumulati al termine del periodo legale di sepoltura, quando cioè si provvede all’esumazione/estumulaazione La regola (corretta, assennata o sbagliata che sia) è di per sè stessa generale ed astratta, perciò inidonea a produrre un’ingiusta lesione nella sfera giuridica del soggetto privato, non può, pertanto esser direttamente impugnata per presunta illegittimità avanti il T.A.R.
Il rimpallo solo verbale tra un ufficio ed un assessorato, se possibile, intrica e complica ancor più la sciarada; il mio spassionatissimo consiglio allora è agire secondo l’art. 3 della Legge n.241/1990, vero e proprio Vangelo del procedimento amministrativo. Presenti istanza formale, in marca da bollo, all’autorità competente (Stato Civile o Dirigente del settore di polizia mortuaria) sulla scorta del regolamento interno al Comune per l’organizzazione di uffici e servizi ex art. 48 comma 3 D.Lgs n. 267/2000, in cui formulare la Sua richiesta di affido ceneri, la risposta scritta (e questo è un passaggio fondamentale!!!) potrà (…quasi sicuramente) esser di rigetto e reiezione, ma almeno avrà il pregio di esser adeguatamente motivata sotto il profilo giuridico con la precisa indicazione dell’autorità di garanzia cui opporre ricorso amministrativo, sino, quale extrema ratio, alle opportune sedi giurisdizionali di giustizia amministrativa, titolate a dirimere controversie di tal genere tra la pubblica amministrazione ed il privato cittadino.
Solo avendo a disposizione questi elementi minimi di diritto si potrà impostare una strategia di controffensiva verso il diniego espresso informalmente dal Comune.
Per il momento altro dirLe non posso proprio, mi mancano troppi elementi per valutare approfonditamente il caso da Lei prospettato.
Avrò quindi bisogno di un Avvocato che segua la confusione generata da un sistema di interpretazioni e Leggi di volta in volta emanate da enti dello stato,mi consenta il termina, in stato confusionale,oltre che le spese relative alle funzioni di estumazione e cremazione…La ringrazio sentitamente per la sua cortese attenzione e risposte al quesito da me rivolto..nn posso mollare anche a distanza di 40 anni senza riavere, anche minimamente ciò che rimane e, che il padre eterno o diversamente, per cause naturali oppure presumibile, mi è stato tolto. Grazie. Aparecido.
buongiorno! avrei una domanda visto che mio marito e morto vorrei spostare urna con me fino in polonia! posso farlo senza consenso da parte dei suoi fratelli? la ringrazio x risposta
X Anonima,
sì, si può fare, la Legge, infatti, affida al coniuge superstite il titolo privilegiato a disporre della spoglia mortale del de cuius, a meno che in sede giudiziale, i parenti contrari dimostrino una diversa volontà da parte della persona defunta. Nella electio sepulchri, sovrano, infatti, è il volere del de cuius, quando, ovviamente, non in contrasto aperto con la Legge, ma nel suo silenzio prevale, in questo caso, il desiderio della moglie, secondo il principio di poziorità declinato, in norma formale e positiva dall’art. 79 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria o se si preferisce dall’art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130, laddove nella graduazione nell’esercizio di un diritto di natura personalissima concorrono preminenza nella scelta e potere decisionale affidati ai più stretti congiunti del de cuius, con predominanza del vincolo coniugale sui rapporti di consanguineità.
Buonasera, anche se temo di conoscere già la risposta, vorrei gentilmente sapere se esiste una qualche possibilità per poter procedere alla dispersione delle ceneri di mia mamma. Mia mamma è deceduta improvvisamente un anno fa, e pur manifestando a tutti (familiari,amici, conoscenti..) il suo desiderio di essere dispersa in montagna, nello specifico nelle Dolomiti, non ha fatto in tempo a lasciare memoria scritta. Io sono affidataria delle sue ceneri, ma non mi do pace perchè temo di non poter portare a compimento questo suo desiderio. Vivo in Lombardia, a Bergamo, dove è avvenuto il decesso. Grazie in anticipo per la cortese attenzione.
X Serena,
chiedo scusa del colpevole ritardo omissivo con cui replico alla Sua missiva.
La confusione è massima, poichè il quadro legislativo di riferimento è regionale, mentre la competenza funzionale nel rilascio dell’autorizzazione è comunale e viene individuata nell’Ufficiale di Stato Civile.
Ad oggi solo la Lombardia ritiene inammissibile l’istanza di dispersione se non suffragata da una disposizione scritta (e poi di quale forma e natura?) in tal senso da parte del de cuius, altre Regioni, seguendo una filosofia maggiormente permissiva, hanno disegnato una normativa a maglie più aperte, in cui è consentito riportare il desiderio della persona scomparsa attraverso lo strumento della dichiarazione di atto sostitutivo di atto di notorietà.
La dispersione delle ceneri presupporrebbe, infatti, una espressa volontà del defunto (art. 411 commi 3 e 4 Cod. Penale, quale novellato dall’art. 2 L. 30/3/2001, n. 130), ma vi è stata una pronuncia della giustizia amministrativa (TAR Sardegna, sez. 2^, sent. n. 100 del 10/2/2014) la quale ha ritenuto idoneo allo scopo dell’istruttoria amministrativa questo modus operandi: i soggetti aventi titolo a disporre delle spoglie mortali possono, difatti, “dichiarare” quale fosse il reale volere del de cuius.
Quindi: Lei vorrebbe disperdere le ceneri di Sua Madre sulle Dolomiti, che sono catena montuosa piuttosto vasta ed estesa, ma in quale ambito regionale?
Solo con questa risposta potremo esser più precisi ed aiutarLa.
Salve mia mamma e deceduta a novembre 2017 , l’affidatario delle ceneri e mio padre , io vorrei prendere per un Po di tempo le ceneri di mia mamma così come anche i miei fratelli , ce un modo per prenderle a Termini di legge ovviamente con il consenso di mio papà?
X Emiliano,
quasi nessuna Regione (per evitare perniciosi giri di walzer) ammette l’istituto dell’affido ceneri plurimo o a rotazione. L’affidatario è uno solo ed il titolo autorizativo è strettamente personale, non cedibile, neppure temporaneamente.
Rimane intangibile il Suo diritto secondario di sepolcro: cioè il potere/facoltà di render visita alle ceneri, anche se deposte in un domicilio privato, per la pratica di atti votivi e di venerazione verso i defunti.
Buongiorno mio marito è deceduto due anni fa e ora ho intenzione di cremarlo e portarlo a casa. Premetto che la regione di competenza e la Lombardia.
Ora il comune di residenza Gorle, mi vuol far firmare un documento nel quale oltre alle regolamentazioni della cremazione e trasporto salma c’è scritto che quando io verrò a mancare le ceneri di mio marito dovranno tornare al cimitero e non potrà tenerla mia figlia. Le risulta? Oppure conviene che sia mia figli a firmare il documento? Grazie mille per l’interesse. Cordialmente
X Simone,
nella scala gerarchica tra gli aventi diritto a disporre dell’urna prevale sempre il coniuge superstite, la Lombardia non ammette l’istituto dell’affido ceneri a rotazione tra più famigliari, optando chiaramente per la soluzione dell’affidatario fisso, deceduto il quale l’urna deve obbligatoriamente rientrare in cimitero, per poi, magari esser riaffidata. Questo passaggio intermedio è ineludibile.
IL documento di cui Lei mi parla altro non è se non l’allegato 6 alla D.G.R. 20278 del 21 gennaio 2005 attuativa del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6, esso pertanto è pienamente legittimo, anche negli obblighi da esso derivant, poichè promana direttamente dall’Autorità Regionale. Il REgolamento municipale di polizia mortuaria potrebbe anche contenere disposizioni più dettagliate, esse però, non possono in alcun modo confliggere con la fonte normativa sovraordinata.
Mio fratello è divorziato dalla moglie hanno perso un figlio che hanno fatto cremare possono dividere le ceneri ???
X Alessio,
ai sensi dell’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 tutte le ceneri provenienti dal processo di completa cremazione di un cadavere sono raccolte in un’unica urna, proprio perchè rappresentano un unicum inscindibile, che si riferisce all’irripetibile identità psico-fisica della persona defunta.
E’,pertanto, vietato (Art. 411 Cod. Penale)il prelievo anche se solo a fine devozionale di una piccola quantità di ceneri o il loro frazionamento in due o più contenitori.
Proprio per evitare questa tipologia di profanazione (almeno per la Legge Italiana, ma in altri ordinamenti più permissivi non è così) l’urna prima della consegna agli aventi titolo a disporne deve esser accuratamente sigillata (si ponderi sul disposto dell’art. 349 Cod. Penale) con appositi suggelli di garanzia: essi non debbono esser mai rimossi se non quando(extrema ratio) ricorra la fattispecie – invero molto estrema – della dispersione delle ceneri in natura, nel giardino delle rimembranze o, più probabilmente, nel cinerario comune.
Buona sera,
mia madre è deceduta nel 2009 ed è stata cremata dietro sua espressa volontà. Le ceneri erano state affidate a mio padre. Pochi mesi fa è deceduto anche mio padre e io ho portato a casa mia, senza chiedere autorizzazione alcuna, le ceneri di mia madre. Poche settimane fa il Comune di Milano, dietro segnalazione del mio unico fratello, mi ha chiesto di depositare l’urna presso il cimitero Maggiore. Vorrei chiedere l’affidamento delle ceneri di mia madre, ma mio fratello non è d’accordo e vorrebbe lasciarle al cimitero. Posso intraprendere un’azione giudiziale per essere autorizzata dal giudice contro la volontà di mio fratello? Ho un termine per farlo, al fine di evitare che le ceneri vengano disperse e l’urna smaltita? Grazie per la risposta.
X Mauro,
Il trasporto delle ceneri deve sempre esser preventivamente autorizzato dal Comune, per qualsiasi loro trasferimento, altrimenti si commette un illecito amministrativo, passibile di sanzione pecuniaria.
Nell’istituto dell’affido famigliare delle urne centrale e sovrana è sempre la volontà del de cuius da provarsi, magari pure a mezzo di testimoni, nel corso di un procedimento civile.
Una possibile risposta in termini di diritto potrebbe esser reperita nella modulistica allegata alla Delibera della Giunta Regionale Lombarda n.20278 del 21 gennaio 2005, adottata in attuazione del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni o integrazioni.
E’consentaneo ed opportuno che l’urna contenente le ceneri in attesa di definire la controversia (avanti il Giudice o in modo extra-giudiziale, come consiglierei io) sosti per un congruo tempo nella camera mortuaria del cimitero, anche per permettere l’eventuale esercizio di nuovi atti di disposizione da parte degli aventi titolo, quando la querelle, magari, si sarà ricomposta entro una linea più ragionevole per entrambe le parti in causa, per la tempistica di riferimento si opera un rigoroso rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria del Suo Comune (Milano?)
Attenzione l’inerzia protratta (se nel frattempo non sarà stato instaurato un giudizio) comporterà inevitabilmente l’automatica dispesione delle ceneri in cinerario comune, in forma anonima, promiscua e massiva, quale loro destinazione ultima ed irreversibile.
Mia madre è deceduta nel 1990. I resti mortali sono stati ridotti circa 10 anni fa e sono ora contenuti in una cassetta all’interno di un loculo del Comune di Torre del Greco (NA). Vorrei cremare i resti mortali e portarli nella mia abitazione a Roma. Vorrei occuparmi io personalmente del trasporto senza rivolgermi ad un’agenzia. E’ possibile? Il Comune di Torre del Greco mi consegna i resti mortali in una cassetta di zinco sigillata. Mi dice che non è possibile effettuare il trasporto in cassetta di legno chiusa con viti. La cassetta di zinco non viene quasi mai accettata dai crematori. Come fare? Ultima domanda: Devo avvisare personalmente il Comune di Roma che le ceneri sono custodite presso la mia abitazione? Grazie in anticipo. Angelo
X Angelo,
per comodità parto dalla fine….
Roma deve prima autorizzare l’affido poi sulla base di questo titolo Torre del Greco autorizzerà il trasporto, con un unico decreto delle ossa al crematorio e delle risultanti ceneri presso la loro destinazione stabile ed ultima (la Sua abitazione privata).
Attenzione, si rileva una possibile (remota?) criticità, la Regione Lazio, infatti, consente l’affido delle ceneri solo su precisa disposizione del de cuius, deve esser infatti, il defunto (quando in vita!) a designare il detentore delle proprie ceneri per un loro custodia extra cimiteriale (è vero, si tratta di una rigidità procedurale difficilmente superabile, ma questa è la Legge, per quanto oscura, mal redatta e, quindi, interpretabile essa sia… ).
Punto secondo: il trasporto delle ossa avviene *SEMPRE* in cassetta di zinco sigillata (questo per evitare furti, smarrimenti o sottrazioni per scopi non ammessi dalla Legge) ed è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative, ma non alle prescrizioni igienico-sanitarie, invece, indispensabili per i cadaveri, pertanto può esser eseguito da chiunque (anche da Lei stesso), perché debitamente autorizzato.
Solo una volta giunti all’impianto di cremazione la casetta può esser aperta, così le risultanti ossa, potranno esser sversate in un contenitore facilmente combustibile e quindi cremate secondo la consueta procedura…non v’è altra soluzione.
Salve, ho un quesito piuttosto simile da proporle. Mio padre deceduto nel 2001 è tumulato nel cimitero di Napoli. Al 10° anniversario dalla morte vorrei estumularne i resti per cremarli e chiederne poi l’affido. Ho già con me le ceneri di mia madre deceduta a dicembre 2017 (vivo in Campania). Quale procedura devo seguire? Grazie
X Francesco, in estrema sintesi deve inoltrare al competente ufficio comunale di polizia mortuaria (anche contestualmente ex art. 40 D.P.R. n. 445/2000, sempre che la pratica amministrativa riguardi lo stesso plesso dell’amministrazione comunale) domanda, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, (così come accade per tutte le istanze rivolte ad un pubblica amministrazione e volte all’ottenimento di un provvedimento autorizzativo) di esumazione/estumulazione con relativa cremazione del defunto.
In Regione Campania, in forza di apposita legge regionale, si segue il dettato (forme di manifestazione della volontà, persone legittimate ad esprimere quest’ultima) della Legge statale 30 marzo 2001 n. 130.
Attenzione: se il de cuius è ancora “cadavere”, cioè non è ancora completamente decorso il periodo di sepoltura legale, pari a 10 anni per la sepoltura in terra e 20 anni in loculo stagno, la procedura della cremazione postuma sarà quella ordinaria ed aggravata, vale a dire che occorre l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato attraverso il reperimento della documentazione sanitaria (certificato necroscopico allegato ex post all’atto di morte) rilasciata al momento del decesso ed autorizzerà l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli.
Se, invece, siamo dinnanzi a semplici resti mortali (= esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo) provenienti da esumazione/estumulazione ordinaria, ossia dopo il primo periodo di sepoltura pari rispettivamente a 10 anni o 20 anni, secondo la tipologia di destinazione (fossa di terra o loculo) prescelta al momento del funerale si seguirà un iter più semplificato e snello, ma ad autorizzare la cremazione sarà il dirigente del servizio di polizia mortuaria ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.
Per l’affido delle ceneri rinvio, per ragioni di brevitas al procedimento burocratico attivato per la custodia presso il Suo domicilio dell’urna contenente le ceneri di Sua madre, nel frattempo nulla è ancora cambiato.
Grazie per la risposta esaustiva. In realtà, rileggendo il quesito mi sono accorto che conteneva un errore (non si tratterà del 10° anniversario, ma del 20°, quindi l’estumulazione dovrebbe essere ordinaria). Ancora grazie e buon lavoro!
Salve, a Gennaio 2015 mia madre è mancata – è stata disposta la Cremazione presso la Socrem di Torino e ora l’urna risiede in una celetta tumulata al camposanto. Essendo io figlio unico e i miei genitori pure non ho nessun altro . Mio padre è caduto e si è rotto la schiena – con busto e invalidità non può più andare al cimitero e anche io per il rapporto forte con mamma vorrei poter portare le ceneri a casa ( sempre stessa città Torino ) per averla sempre con noi . È possibile tale spostamento previa autorizzazione della Socrem immagino ? Mi fa sapere ? Grazie !
X Lorenzo,
attenzione: l’affido famigliare delle ceneri è autorizzato dal Comune, nella persona adell’Ufficiale dello Stato Civile, non dalla locale So.Crem. , la quale è solo concessionaria delle cellette cinerarie, e – forse – del servizio di cremazione. poichè, in ultima analisi, titolare della funzione cimiteriale è sempre e solo il Comune.
L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo, di conseguenza resta, pur sempre, un piccolo margine di discrezionalità.
Ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale della Città di TORINO:
L’affidatario delle ceneri, all’atto della consegna dell’urna, ha l’obbligo di dichiarare:
a) l’impegno a custodire l’urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l’impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l’intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver provveduto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) l’impegno a comunicare preventivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l’accesso ai locali ove è custodita l’urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l’impegno a conferire l’urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all’affidamento.
Quindi, se non sussistono ragioni ostative di altra natura (divieti di vario genere, opposizione di eventuali famigliari, ricorsi pendenti…) si procede così, inoltrando l’istanza all’ufficio della polizia mortuaria, poi non sono a conoscenza del ruolo (importante!) svolto dalla So.Crem, nella gestione del fenomeno cremazionista nel capoluogo sabaudo.
Ciao sono paolo di milano…non sono un giurista ma credo tu abbia la facolta di chidere la traslazione a casa.Un gesto di grande sensibilita’ ..ho anch’io le ceneri di mia mamma a casa e mio papa” sepolto al cimitero.La presenza dell’urna a casa e’ stata uno dei motivi della chiusura del rapporto con la mia compagna.Tieni stretta. Vicino a te tua mamma ti dara’ conforto senza chiuderti al futuro come molti sostengono
Buona sera. Mia suocera voleva essere dispersa in mare a Taranto. Non avendo lasciato nessuna disposizione scritta, ma solo verbale, per il momento abbiamo proceduto alla cremazione e ci siano fatti affidare le ceneri. Ci hanno detto che per poter disperdere le ceneri dobbiamo rivolgerci ad un notaio. Le risulta? Noi siamo a Milano.
Grazie
X Rita,
qui entra in giuoco il problema della competenza territoriale, poichè – purtroppo – oramai la polizia mortuaria è disarticolata su base regionale, con normative spesso tra loro eterogenee e confuse che, appunto, scontano il fortissimo limite della giurisdizione geografica.
Milano, pertanto, non ha alcun titolo a sindacare sulle modalità (luogo e forme di manifestazione della volontà) di una dispersione ceneri, la quale materialmente avverrà fuori dei propri confini amministrativi regionali. In effetti la disciplina lombarda sui servizi funerari contempla la procedibilità dell’istituto dispersione ceneri in natura, solo in caso di una precisa disposizione scritta da parte del de cuius, mentre più possibilista ed aperturista è la legge della Regione Puglia, grazie ad una norma con cui si legittima anche una asserzione divolontà resa solo verbalmente deal de cuius e fedelmente riportata dai famigliari della persona defunta.
L’autorizzazione a disperdere le ceneri dovrà così esser formata e perfezionata, sulla base dei titoli formali richiesti, direttamente presso il Comune di Taranto, una volta rilasciato questo atto che dovrà esser opportunamente esibito e prodotto agli atti, Milano accorderà la semplice autorizzazione al trasporto dell’’urna verso il Comune interessato della Regione Puglia
Salve, vorrei il suo aiuto su il affido famigliari di ceneri, primo mi scusso per le mancanze ortografiche sono madrelingua spagnola.
Mi trovo in Peru, sono figlia unica, mia madre italiana single e morta tree anni fa e cremata per sua volonta e vorrei portarla con me in Italia dove abitavo anni fa e tornero a fine anno( COmune di Montopoli di sabina Rieti. La volonta da mia madre era essere cremata per cosi portare lei con me dove ovunque io vada… Come posso avvere la autorizzazione al affidamento delle cenere dalla polizia mortuaria e che altro documento devvo fare,visto che qui la Embajada de Italia no da molta informazioni su questo caso specifico da portare cenere a casa…Molte grazie
X Fiorella,
nessun problema con l’ortografia, il messaggio è chiarissimo!
In Regione Lazio, per l’istituto dell’affido ceneri la norma di riferimento è data dall’art. 162 comma 5 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4.
Attenzione, però, in Lazio l’affidatario delle ceneri deve esser stato individuato (disposizione testamentaria?) direttamente dalla persona oggi defunta, altrimenti non sussisterebbero gli elementi minimi per avviare tutto l’iter.
Si richiama il DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 (Artt. 2 e 2-bis) per i rapporti tra cittadini extracomunitari e la pubblica amministrazione italiana.
Le Autorità Locali peruviane rilasceranno, in base alla loro normativa di polizia mortuaria, il decreto di trasporto per le ceneri (contenute in un’urna sigillata recante gli estremi anagrafici del defunto) in direzione dell’Italia. L’atto sarà redatto anche in una lingua comunemente usata nelle relazioni diplomatiche (Inglese o francese).
Per l’introduzione del trasporto mortuario in territorio italiano, poiché il Perù, non aderisce all’accordo internazionale di Berlino si applicherà l’art. 28 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni amministrative , ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.
E’ importante rimarcare quest’aspetto procedurale: La Legge Italiana subordina il nulla osta all’ingresso del trasporto funebre entro i propri confini alla preventiva verifica del titolo d’accoglimento: sarà dunque necessario attivarsi presso il Comune di Montopoli di Sabina per perfezionare l’autorizzazione all’affido sulla base di una specifica manifestazione di volontà.
Nel frattempo le ceneri saranno momentaneamente depositate in cimitero, sino a quando non si sia concluso il procedimento burocratico volto ad autorizzare la conservazione delle ceneri presso un domicilio privato.
Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buongiorno, desidero chiarimenti in merito a quanto segue ma non so a chi rivolgermi.
Sono di Rimini e 4 anni fa venne a mancare mio padre e, come richiesto da lui (di sicuro a voce, non so se anche in maniera scritta), fu cremato e la sua urna portata nel suo comune di nascita (città di castello in prov di perugia) e murata a fianco della bara di suo padre (mio nonno) nella cappella di proprietà di sua sorella (mia zia).
Nelle ultime settimane scopro che mia madre è intenzionata ad informarsi sulla prassi da attuare per ritirare l’urna di mio padre e tenerla in casa. Io, per motivi personali, familiari e di estremo rispetto verso le volontà di mio padre, ho tentato di farle cambiare idea.
Scopro oggi che l’urna è già in casa nostra a Rimini e ciò, personalmente, mi ha creato fastidiosi problemi emozionali.
Mi chiedevo tre cose: come sia possibile che io (figlio maggiorenne) non abbia avuto alcun ruolo in quella che è la burocrazia del caso (non mi è stato sottoposto nessun documento da firmare o simili); se mia zia, proprietaria della cappella, ne deve essere per forza venuta a conoscenza; se la procedura per riportare i resti di mio padre da Rimini al cimitero di Città di Castello è fattibile. La ringrazio per il tempo dedicatomi e le auguro buona giornata
X Walter
Il Comune di Rimini ha agito secundum legem, semmai si demanderà al giudice ordinario la risoluzione di eventuale controversia sul “peso emozionale” che la conservazione delle ceneri a domicilio spesso implica.
In assenza di norme specifiche, la portata, la titolarità e le modalità di esercizio del diritto sulla destinazione della salma (o di quanto ne residui, dati i fenomeni degenerativi, anche intermedi o incompleti, a carico della materia organica tipici del post mortem) dovranno essere desunte dalla fortunatamente uniforme e omogenea elaborazione giurisprudenziale (= principio pretorio, solo dopo cristallizzato in norma positiva ex Art. 3 Legge n. 130/2001 e art. 79 comma 1 II Periodo del regolamento statale di polizia mortuaria!) che ha riguardato i conflitti endo-famigliari sulla spoglia mortale del de cuius o sull’uso dei sepolcri privati in questi ultimi cinquant’ anni di giurisprudenza funeraria e cimiteriale.
In linea di massima, il diritto di disporre del proprio corpo, dopo la morte, rientra nel milieu dei diritti della personalità, che per loro natura sono assoluti, non prescrittibili ed intrasmissibili. Loro connotato peculiare è dato dall’immediata e diretta inerenza alla persona di colui che ne è titolare.
Essi sono altresì indisponibili, salvo le parziali riduzioni e rinunce che, alla stregua di particolari norme o della psicologia sociale, appaiano compatibili con la dignità della persona.
Pertanto sovrana è senz’altro la volontà del de cuius (sempre entro i limiti imposti dalla Legge) poi “giù per li rami” dell’albero genealogico, (ovvero tra le linee di parentela) prevarrà il diritto che nasce dal rapporto di coniugio pure rispetto a quello di consanguineità, quindi per la destinazione delle ceneri, nel silenzio del de cuius, predomina il volere del coniuge superstite, anche se in conflitto con i desideri del figlio.
Salvo la dispersione (quasi) tutte le operazioni di mortuaria inerenti alla ceneri, sono reversibili, basta presentare apposita istanza (debitamente firmata da chi abbia potere di decisione) al preposto ufficio comunale e richiedere il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (trasporto, tumulazione…) ma ad una condizione: l’affidatario dell’urna deve rinunciare all’atto di custodia, altrimenti le successive richieste risulteranno non accoglibili da parte del Comune, il quale vigila solamente sull’attività funebre e cimiteriale, senza per questo poter obbligare qualcuno a spogliarsi di un diritto legittimamente acquisito.
Buona sera, io sono l’affidataria delle ceneri del mio compagno deceduto l’anno scorso. Non eravamo sposati ma le due sorelle e il padre all’epoca hanno firmato perché io potessi tenerle a casa con me e nostro figlio. Ora che i rapporti si stanno deteriorando vorrebbero che io le portassi in cimitero dove abitano loro e dove hanno la tomba di famiglia. Mi posso opporre o devo sottostare al loro volere perché non eravamo sposati? Che valenza ha l’autorizzazione che mi è stata concessa all’epoca se loro adesso cambiano idea? Posso portarle eventualmente in un altro cimitero nel paese dove io e nostro figlio andremo a vivere? Grazie
Noi abitiamo in provincia di Padova
X Alice,
Regione Veneto, allora? Bene e male al tempo stesso, perchè la relativa Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 all’art. 49 pasticcia pesantemente con i termini linguistici (relativamente all’affido, parla alternativamente di coniuge, poi di famigliari, in senso molto generico, ed alla fine ragiona “al neutro” indicando semplicemente, ed in modo imprecisato gli “aventi titolo”). Quindi si dovrebbe dedurre che l’istituto della custodia delle urne presso un domicilio privato sia di natura squisitamente “famigliare”, escludendo, così, in modo categorico il regime delle coppie di fatto o delle convivenze more uxorio. Secondo questa interpretazione molto formale il/la convivente non avrebbe mai diritto ad accedere a questo istituto.
Il Legislatore Regionale, però, conscio di quanto questi fenomeni siano ormai diffusi nella società italiana (ante Legge “Cirinnà” n. 76/2016 sulle unioni civili) si salva in corner, con la tecnica prediletta da Ponzio Pilato (noto igienista che dinanzi ai problemi cristologici si lavava spesso e bellamente le mani!!!) decide di non decidere e demanda (secondo me in modo un po’ipocrita) l’attuazione di questi scarni e lacunosi disposti, ex art. 3 comma 1 lett.) e Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 alla regolamentazione comunale in materia di polizia mortuaria, delineando così un istituto dell’affido a geometria variabile, forse per meglio adeguarsi alle mutevoli esigenze e sensibilità locali.
Ora io non conosco, nel dettaglio, il regolamento municipale di polizia mortuaria del Comune che ha adottato e rilasciato l’atto di affido (ci possono essere da Comune a Comune variazioni importanti e letture della norma regionale anche molto eterogenee), mi limito pertanto a queste minime osservazioni di ordine generale, quasi “banali” nella loro astrattezza.
1) ex D.P.R. 24 febbraio 2004 l’atto di affido ha natura autoritativa amministrativa con valenza normativa: può cioè contenere prescrizioni cogenti ed imperative valide a disciplinare la singola fattispecie, magari nelle more di un’organica normazione di settore.
2) l’atto di affido (leggasi: autorizzazione all’affido) si delinea come un rapporto di tipo asimmetrico, ossia sbilanciato a favore della parte pubblica, e fortemente verticale tra autorità comunale (il Comune è pur sempre titolare della funzione sepolcrale) e persona titolare dell’autorizzazione stessa; esso come qualsiasi altro provvedimento amministrativo può esser sì revocato o annullato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 21 quinques e 21 septies e 21 octies Legge n. 241/1990), ma occorre un atto d’imperio della Pubblica Amministrazione e ciò ci salva dall’ingerenza malevola o, peggio ancora, dai capricci in ritardo, dei parenti.
3) se i congiunti del de cuius hanno cambiato idea, fatte sempre salve eventuali norme comunali di cui non sono a conoscenza, l’autorizzazione all’affido continua a produrre comunque i suoi effetti. Essi, dunque, non hanno il potere di invalidarne l’efficacia, magari per disdegnoso gusto o personalissima ripicca.
Di solito la normazione più lungimirante ammette, quale unica ipotesi di retrocessione, la rinuncia da parte dell’affidatario, ma nessuna norma- ad oggi – almeno nel diritto formale e positivo pare contemplare questa azione di ritiro/interruzione della legittimazione a custodire in casa le ceneri. Detto in perfetto politichese, questo atteggiamento risuonerebbe come una sorta di mozione di sfiducia all’affidatario.
4) Per “strapparLe” legalmente l’urna contenente le ceneri del Suo compagno le sorelle ed i padre di quest’ultimo dovrebbero, comunque, eccitare un Giudizio, dinanzi il T.A.R. per ottenere la dichiarazione d’illegittimità della stessa autorizzazione all’affido o più probabilmente in sede civile, con rito contenzioso, dove dovrebbero dimostrare che la reale volontà del de cuius (sovrana in questi casi di conflitto strisciante) sarebbe stata quella della tumulazione delle ceneri in cimitero e NON la loro custodia presso un’abitazione privata.
5)Non dimentichiamo, poi, come a pronunciarsi per una possibile destinazione extra-cimiteriale delle ceneri dovrebbe esser anche il figlio oggi minorenne ed ancora incapace di agire giuridicamente. In sua rappresentanza potrebbe dichiarare la volontà chi su di lui eserciti la patria potestà, per analogia con quanto avviene in tema di cremazione.
E’ quasi pleonastico invitare le parti ad un accordo extragiudiziale, perchè conflitti così dilaceranti, inerenti a diritti soggettivi personalissimi, rischiano di esser risolti solamente avanti la Suprema Corte di Cassazione, al momento infatti, trattandosi di pratiche funerarie così innovative e rivoluzionarie, almeno per la tradizione italiana, non esiste nè una Legge univoca (magari!) nè, tanto meno, un comune orientamento giurisprudenziale, ancora lungi dal formarsi.
E’sempre – specie se sussistono dissidi e contrasti – legittimo conferire le ceneri in cimitero, pure temporaneamente presso una sepoltura privata e dedicata a sistema di tumulazione (nicchia cineraria, ossarino, loculo…) oppure in cinerario comune: ATTENZIONE però: il cinerario comune rappresenta il punto di non ritorno, esso è una sistemazione definitiva ed irreversibile; qui le ceneri vengono sì conservate in perpetuo, ma anche sversate in modo anonimo, promiscuo ed indistinto, cosicché non sia più ipotesi praticabile una loro successiva raccolta o separazione dalla massa amorfa di altre ceneri in cui sono confluite.
Buonasera, sono angela stamattina sotto volontà di mia sorella deceduta giovedì è stata cremata con autorizzazione di consegnarla al cimitero, ma io vorrei tenerla a casa cosa devi fare per aver il permesso? Da premettere che non l ho potuta consegnare perché il cimitero era chiuso essendo domenica e l operazione di cremazione è finita alle 13:30, la regione è la campania, grazie della risposta.
X Angela,
qui bisogna decidersi, un volta per tutte senza più fraintendimenti perchè:
1) in linea generale e di massima, salvo sempre possibili conversioni (o…semplici ripensamenti?) sulla “Via di Damasco” l’istanza di conservazione delle ceneri presso un domicilio privato deve esser contestuale rispetto rispetto alla manifestazione della volontà cremazionista da rendere ai competenti uffici comunali di Stato Civile. Il problema si pone in questi termini pure un po’ipocriti: o il defunto aveva, in vita, espresso la volontà di affidare le proprie ceneri e tale desiderio è stato disatteso (e dichiarare il falso ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 costa caro) o com’è più probabile, nel silenzio del de cuius, sono i suoi più stretti congiunti a dover riferire questa volontà. Attenzione: i congiunti (…ma sarà davvero così? E chi mai potrà appurare questa intenzione?) s’impegnano a rappresentare non un loro proprio e personalissimo volere, bensì si fanno unicamente garanti del rispetto di un’ultima volontà del de cuius magari esplicitata solo verbalmente. Sembra un sofisma, ma in diritto spesso la forma (atto di disposizione con firma autenticata oppure semplice atto sostitutivo di atto di notorietà?) si traduce anche in sostanza. A contare, infatti, dovrebbe esser solo la volontà della persona scomparsa, non surrogabile, più di tanto, da soggetti terzi, ancorchè legati al de cuius da vincoli di parentela o rapporto coniugale.
2) l’art. 2 della Legge Regionale 9 ottobre 2006 n. 20 (tanto per cambiare!) è alquanto ermetico e sin anche oscuro, ma va interpretato così: è l’ufficio della polizia mortuaria, nella persona del dirigente di settore (art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a firmare tutte le autorizzazioni funerarie, comprese quelle all’affido delle ceneri. Si procede su istanza di parte e tale richiesta è soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, inoltre, può scontare anche il pagamento di un diritto fisso, appositamente istituito dal Consiglio Comunale, modulato in base alla complessità dell’istruttoria necessaria per il rilascio dell’autorizzazione e remunerativo del servizio, non solo burocratico, che il Comune Le assicurerà.
3) Se il verbale di consegna delle ceneri menzione il conferimento delle stesse in cimitero, Lei, sino a quando non avrà ottenuto e perfezionato un’autorizzazione all’affido, l’urna dovrà, tempi tecnici di apertura/chiusura permettendo!) subito esser trasportata, anche se provvisoriamente in cimitero, non è ammissibile che l’urna clandestinamente, cioè senza un titolo autorizzativo, sia conservata in luogo differente da quello istituzionalmente deputato ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.
SALVE
Espongo il mio quesito nel comune di monte San Biagio esiste un cimitero composto da due aree attigue una contenente il cimitero monumentale risalente al 1800 e l’altra più recente anni 80 ma la domanda che pongo è la seguente nel cimitero monumentale sono presenti manufatti di cappelle gentilizie che furono concesse a titolo definitivo i cui concessionari rivendicano il diritto di proprietà anche del suolo è una rivendicazione esatta ho vige il concetto della concessione temporale a 99 anni? Grazie
X Duilio,
La più moderna dottrina ritiene, quasi all’unanimità, i sepolcri privati (= cappelle gentilizie – a sistema di tumulazione – edificate su terreno cimiteriale) come facenti parte, per attrazione, del demanio comunale, cui – ex art. 824 comma 2 Cod. Civile – il Legislatore assoggetta impianto e funzione (artt. 337, 343 comma 2 e 394 T.U.LL.SS di cui al R.D. n. 1265/1934) cimiteriale.
l’eventuale e preteso diritto di proprietà sui sepolcri insistenti su suolo cimiteriale, pertanto attiene esclusivamente alla legislazione statale ex art. 117 comma 2 lett. m) Cost. (e ciò ci salva dall’indebita ingerenza di leggi e leggine regionali, spesso mal redatte e pretenziose!), quindi il paradigma di riferimento obbligato è rappresentato dalla normativa civilistica quadro (Cod. Civile) e dalla disciplina specialistica in materia di polizia mortuaria (da ultimo si cita il vigente D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
Stante il vecchio codice civile del 1865, le aree cimiteriali non parevano ancora riconducibili al demanio pubblico; una prima questione da esaminare attiene, allora, all’essenza giuridica delle stesse.
Tutti i regolamenti statali di polizia mortuaria entrati in vigore dall’alba del Regno d’Italia, transitando attraverso l’epoca fascista, per giungere all’evo repubblicano, di cui rispettivamente al: R.D. n. 42/1891 R.D. n.448/1892 R.D. n.1880/1942, D.P.R. n. 803/1975 e, infine, D.P.R. n. 285/1990 ragionano sempre in termini di “CONCESSIONE” di lotti cimiteriali al fine di erigere edifici ad uso sepolcrale per famiglie, collettività o corpi morali.
Questa posizione, pacifica, inconcussa e costante è conforme anche ai precedenti indirizzi del Legislatore (si vedano a tal proposito per il periodo pre-unitario l’Editto Napoleonico di Saint. Cloud del 1804, mentre per quello post-unitario, ma ante un’elaborazione sistemica delle regole sulla polizia mortuaria, con apposito e dedicato regolamento, il R.D. n. 2322/1865 emanato in attuazione dell’allegato c) Legge n. 2248/1865. Da queste fonti emerge incontrovertibilmente anche l’onerosità, insita nell’atto concessorio, a vantaggio dell’erario comunale.
Il camposanto, nel suo complesso, oltretutto appartiene indiscutibilmente al demanio comunale, per espressa previsione legislativa diverso, sarebbe, il caso di (sempre possibili,) cappelle di famiglia fuori dai cimiteri (art. 104 d.P.R. 10/9/1990, n. 285), da accatastare in cat. E 9.
Nel n. 2/2012, aprile-giugno 2012, della rivista I Servizi Funerari , edita da Euro Act S.r.l. (che pubblica anche http://www.funerali.org) vi è un interessantissimo articolo proprio sull’accatastamento dei cimiteri e sepolcri in esso contenuti.
Per queste ragioni si reputa che anche per tombe, le quali, magari scontino ancora il regime della perpetuità e i cui atti costitutivi siano molto risalenti nel tempo, il rapporto instauratosi allora ed, ancor oggi, intercorrente tra Comune e privato cittadino sia di natura strettamente concessoria, laddove l’elemento della proprietà di suppellettili funebri ed opere murarie, seppur presente, è solo strumentale, intermedio, ed ontologicamente orientato all’esercizio del diritto personalissimo alla sepoltura.
Si può , così, dissertare legittimamente di un diritto dominicale, con una certa inversione semantica del concetto di godimento, limitato solamente agli oneri manutentivi ed alla loro imputazione in capo ai concessionari, ex art. 63 D.P.R. n. 285/1990.
Se le famiglie fossero proprietarie (in senso pieno) non solo del manufatto funerario, ma anche del terreno non si potrebbe mai addivenire alle ordinarie procedure amministrative (poichè presuppongono in essere un rapporto “amministrativo quale appunto è la concessione traslativa) di revoca, decadenza o requisizione degli spazi dati in uso ai privati.
Postilla molto maligna: se le cappella gentilizie fossero davvero di proprietà, pleno jure, degli (invece) semplici concessionari su di esse bisognerebbe pagare pure I.M.U. e TA.S.I. odiatissime imposte, al contrario, dalle quali le concessioni cimiteriali (per adesso!) risultano ancora esenti.
Buonasera, ho un grosso grossissimo problema….mia madre è deceduta due anni cremata e messa nell’urna e portata a casa mia. Mia madre abitava a rapallo e io a Bergamo. Mi sono recata al mio comune dove mi hanno negato l’ingresso e allora mi sono rivolta a una associazione privata.All’epoca però nn avevo soldi e ho tenuto a casa mia l’urna in buona fede visto che il comune nn mi ha parlato di affido.Ora nn posso entrare in cimitero a tumularla perché appunto risulto detentrice illigale di ceneri…..come posso risolvere la situazione?a chi mi devo rivolgee….grazie per l’attenzione
X Simona,
Preliminarmente: ho capito che i Comuni interessati sono Rapallo e Bergamo, ma ad oggi, Lei dove risiede e in quale luogo, fisicamente, l’urna è stata depositata?
Sarebbe importante disporre di tutti questi elementi, perché le due rispettive Regioni (Liguria e Lombardia) disciplinano assai diversamente l’istituto della custodia domiciliare delle urne.
Dal Suo quesito non si riesce a cogliere o apprezzare compiutamente il ruolo svolto dall’ente privato (la locale So.Crem?, un’impresa di onoranze funebri?) in questa vicenda.
Chi ha indirizzato Lei verso la scelta, si spera consapevole, dell’affido famigliare delle ceneri. Tutta la procedura di affido (istanza rivolta alla pubblica amministrazione, adozioni del provvedimento, esecutività dello stesso) è stata seguita correttamente? Lei- attualmente – è in possesso di un’autorizzazione all’affido per le ceneri di Sua madre. MI pare di no, in quanto oggi, Bergamo la “accusa” di detenere illegittimamente le ceneri.
Premetto che:
1) l’atto di affido, sconta il limite invalicabile della territorialità, ossia produce appieno i sui effetti autorizzativi solo entro i confini amministrativi del Comune che lo ha rilasciato.
2) tra Le due Regioni in questione e le due differenti Leggi Regionali, non sussiste nessuna norma transitiva di adeguamento automatico (è il solito, annoso problema della polizia mortuaria disarticolata su plurimi e farraginosi livelli di governance locale), quindi le modalità ed il procedimento d’affido (responsabilità dell’affidatario, manifestazione della volontà con relativi strumenti probatori…) validi in Liguria non necessariamente sono ritenuti secundum legem in Lombardia, siccome ognuna delle due regioni segue una diversa filosofia legislativa.
3) laddove sussistano rapporti di extra-territorialità (da Regione a Regione) vige unicamente (anche se in modo residuale) la sola normativa statale di riferimento ovvero il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria – il quale, per le ceneri non prevede la possibilità di affido, ma alternativamente la tumulazione delle ceneri o il loro sversamento in cinerario comune.
4) Il trasporto delle urne, da Regione a Regione, è, pertanto, regolato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, esso come ogni altra fattispecie di trasporto funebre è soggetto alla regola della tipicità (debbono così esser specificati nel decreto di trasporto le generalità del de cuius, di chi curerà materialmente il trasferimento, il veicolo impiegato, il probabile tragitto il luogo o di partenza e quello di arrivo) Solo una volta perfezionato il titolo di accoglimento (segnatamente autorizzazione alla sepoltura in cimitero o affido domiciliare delle ceneri) il Comune a quo, cioè quello da cui muoverà il trasporto delle ceneri potrà accordare l’autorizzazione alla movimentazione dell’urna, questo per evitare che l’urna non trovi quella stabile e definitiva destinazione richiesta dalla Legge (Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie).
Di conseguenza: Bergamo quale Comune di ingresso dell’urna, prima di accettare il trasporto, deve valutare attentamente, dopo apposita istruttoria, i titoli di trasporto e sepoltura (ovvero dove l’urna ha diritto ad esser collocata ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285?) Se in cimitero occorrerà predisporre prima una concessione di loculo, nicchia, ossarino atta alla tumulazione dell’urna. Le tumulazioni tutte, anche di ceneri, si configurano sempre come “SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI” e presuppongono il sorgere – a monte – di un rapporto concessorio, per di più a titolo necessariamente oneroso per il privato cittadino richiedente.
Ora, specificati questi punti in termini di diritto funerario minimo, ossia immediatamente applicabile, non è chiaro, dalle Sue parole, l’atteggiamento del comune di Bergamo, certo se Lei non ha un titolo formale per giustificare la custodia o il trasporto delle ceneri l’amministrazione è sin quasi obbligata a sollevare queste eccezioni procedimentali. Trattenere presso di sè le ceneri senza un titolo abilitativo integra pure una fattispecie di illecito amministrativo, soggetto a sanzione pecuniaria.
Le Consiglio di agire così: ottenga prima la concessione di una manufatto cimiteriale nel camposanto di Bergamo, quest’ultima sarà titolo legittimante l’accoglimento in cimitero, solo dopo provvede a richiedere l’emanazione del decreto di trasporto da parte del Comune ove adesso le ceneri si trovano, con questi due semplici passaggi si dovrebbero sanare le presunte irregolarità pregresse.
Rimango in attesa di Sue notizie, auspicabilmente positive.
X Simona,
dimenticavo…. per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori…e non solo:
in qualunque Regione, tutte le operazioni di polizia mortuaria (inclusa cremazione e successiva destinazione delle ceneri) sono sempre soggette a preventiva autorizzazione comunale, quasi sempre incentrata sul Comune di decesso. L’istituto dell’affido fa eccezione, poichè ad autorizzare, in questo caso, non è il Comune competente per gli altri incartamenti (autorizzazione al trasporto, formazione dell’atto di morte, autorizzazione alla cremazione…) ma quello nel cui distretto territoriale (e con le regole di dettaglio proprie del regolamento municipale, diverso in ogni Comune…giusto per complicare un quadro di per sé stesso già abbastanza complesso) le ceneri saranno materialmente custodite, poi le due figure potrebbero anche coincidere e sarebbe il caso più semplice.
Non si capisce come Lei ed a quale titolo trattenga ancora presso il proprio domicilio un’urna cineraria sprovvista della dovuta autorizzazione, senza in questi due anni aver mai regolarizzato la situazione, viziata ab origine in quanto si tratterebbe pur sempre di un affido sine titulo, ovvero NON AUTORIZZATO.
L’impianto di cremazione, infatti, conferisce l’urna agli aventi diritto a disporne solo in presenza di un verbale debitamente sottoscritto anche da chi prenda in consegna l’urna, indicandone solennemente la definitiva sistemazione (in cimitero, presso un’abitazione privata, in cinerario comune, in natura se le ceneri saranno disperse….) Ora questa procedura, a livello statale, e residualmente, è disciplinata dall’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, mentre in Lombardia tale atto, sempre in caso di affido, è sostituito dal modulo allegato 6 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005, adottata ai sensi del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e della sovraordinata Legge Regionale n.22/2003 e successive modificazioni o integrazioni, oggi, tra l’altro, interamente assorbita dal Testo Unico Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009.
Questa modulistica, invero, piuttosto innovativa, ci fornisce precise indicazioni supplementari, desumibili anche da altre fonti gerarchicamente superiori più strettamente normative, quindi generali ed astratte.
Se manca questo documento, di solito contestuale alla richiesta di cremazione, ma utilizzabile anche in un secondo momento (esempio ceneri provenienti da fuori regione, o precedentemente tumulate in cimitero perchè l’affido non sarebbe ancora stato operativo…) e non si verifica questo preliminare passaggio scritto, ogni Comune Lombardo può legittimamente reputare contra legem (= fuori legge!) la fisica detenzione delle ceneri in sito extra- cimiteriale che non sia un sepolcro privato posto fuori del perimetro cimiteriale (ipotesi talmente rarefatta da non rilevare, almeno in questa sede di disamina del quesito posto!).
Giustamente il Comune di Bergamo reputa “fuori legge” l’effettiva custodia delle ceneri priva della relativa autorizzazione, anzi in questo frangente l’urna dovrebbe obbligatoriamente – e nel frattempo, in attesa di sbloccare tutto l’iter amministrativo con un provvedimento di sanatoria ex post, esser depositata in cimitero quale presidio istituzionale preposto alla conservazione dei defunti e delle loro trasformazioni di stato.
Come extrema ratio se non si escogita una diversa soluzione, magari perfezionando la concessione ah hoc di una celletta cineraria, le ceneri saranno sversate, dopo un congruo tempo di attesa, in modo promiscuo, indistinto e massivo in cinerario comune, perdendo, così per sempre, ogni loro tratto individuale ed identificabile.
La normativa lombarda ha istituito il proprio sistema autonomo di diritto punitivo, in tema di polizia mortuaria, con l’art. 6 della Legge Regionale 8 febbraio 2005 n. 6: anch’essa trasfusa nel Testo Unico di cui alla Legge Regionale n. 33/2009.
Se l’autorità comunale investita di tale funzione di polizia amministrativa, ravvisa una violazione alle presenti disposizioni di legge o regolamentari, sempre che il fatto non costituisca reato, la trasgressione potrà elevare le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, secondo una particolareggiata “forchetta” di riferimento (da un massimo ad un minimo) e con le modalità ed i procedimenti d’irrogazione dettati dalle Legge Statale n.689/1981 implementata dal regolamento d’attuazione di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
Se, invece, (ma nutro forti dubbi a tal proposito!) la contravvenzione riscontrata riguarda solo il regolamento municipale di polizia mortuaria le sanzioni saranno quelle di cui all’art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dalla Legge n. 3/2003.
Salve mio suocero è deceduto qualche giorno fa e voleva essere cremato e messo.in un loculo al cimitero insieme a sua moglie deceduta 7 anni fa e cremata,fu messa in un urna a casa,il comune ha detto che ci vuole la carta di residenza o che sia che accerta che la moglie aveva l urna con residenza a casa, rilasciata all’ epoca,solo che noi non la troviamo,e il comune ci ha detto che si paga la penale se non la si trova,e per rendere vero l ultimo desiderio del.marito di stare insieme in un loculo del cimitero,bisogna aver per forza questa carta che accerta la residenza dell’ urna della moglie nella sua casa,volevo sapere quanto può essere in termini di costi la penale?Grazie cordiali saluti
X Michele,
X Michele,
…diamine ed accidenti! Un titolo ufficiale è pur sempre… UN TITOLO, specie se trattasi di autorizzazione amministrativa di polizia mortuaria che legittima la pratica funeraria della delocalizzazione delle ceneri presso un domicilio privato, invece della più classica tumulazione in cimitero.
Esso non deve esser smarrito, al contrario deve esser conservato con cura (come se fosse l’atto di concessione di una tomba!), affinché possa esser esibito alle autorità (servizi ispettivi della locale AUSL; vigilanza sanitaria, polizia municipale…) deputate al puntuale controllo sulle attività funerarie.
L’atto di affido delle ceneri, infatti, al di là del mero aspetto autorizzativo ha natura anche normativa poichè chi lo sottoscrive contrae pure particolari obblighi giuridici, passibili di applicazione di disposizioni diritto punitivo perchè, per le ceneri, si possa pacificamente esercitare lo Jus Sepulchri, seppur in maniera atipica e…domestica.
Ora: io non so da quale Regione Lei scriva (come mai omettete sempre questo elemento così importante?); la disciplina, difatti, varia molto in base al contesto geografico e poi non dobbiamo, certo, dimenticare, la sua implementazione capillare nei regolamenti municipali di polizia mortuaria, compresi gli aspetti direttamente sanzionatori (Art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall’art. 16 Legge n. 3/2003). La legge (almeno quella statale, ma eventualmente pure la normativa regionale) per il sistema sanzionatorio fissa una “forchetta” di riferimento, entro la quale definire l’entità della sanzione stessa.
Non mi pronuncio in merito, perchè mi mancano troppi dati per poter giudicare rettamente il caso sottopostomi.
Ad ogni modo e, di solito, il Comune dovrebbe redigere, almeno per prodenza un registro degli affidi di urne cinerarie in cui annotare diligentemente tutti gli spostamenti delle ceneri, cosicchè tutti i passaggi siano sempre tracciabili, al fine di “sanare” irregolarità di questo tipo. La responsabilità amministrativa è dell’affidatario distratto; è meglio convincersi dell’idea di dover sostenere il costo di una sanzione pecuniaria.
Buona sera, mia moglie è appena deceduta e secondo le sue volontà la abbiamo fatta cremare e disperdere all’aria. Ora volevamo mettere l’urna vuota nel loculo di famiglia di sua proprietà nel cimitero di Imola (BO), ma ci hanno detto che non si può. Volevamo anche scrivere il suo nome e mettere una foto come punto di riferimento per gli amici e conoscenti, per potere pregare in pace, ma hanno detto che non si può-
Cosa dice la legge in proposito?
Grazie
X Maurizio,
Anche se in una circostanza triste, Auguri sinceri di Buon Anno (noi, qui, sul blog, siamo sempre pienamente operativi!)
Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto (le ceneri non possono – certo – esser conferite in un semplice sacchetto di carta!) non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale, come se fosse, per assurdo una bara dissepolta (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).
Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma di dettaglio nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, soprattutto in tempi di austerty (!), purché non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.
Ciò premesso la decisione del Comune di Imola, invero molto fiscale, ma tutto sommato condivisibile, può esser adeguatamente motivata, sotto il profilo giuridico, in base ad un semplice ragionamento che attinge la sua legittimità dai principi generali dell’ordinamento nazionale di polizia mortuaria, senza lo stretto bisogno di una regola ad hoc, ma essa, così intrusiva e capillare, se vi fosse, certo non guasterebbe, almeno per maggior chiarezza e certezza del diritto funerario, anche se lo strumento del regolamento cimiteriale non può certo abbracciare, tutte le fattispecie immaginabili, spesso foriere di conflitti tra il privato e la pubblica amministrazione.
In effetti, un loculo di famiglia altro non è se non un sepolcro privato, a sistema di tumulazione, dato in concessione amministrativa, orbene, questo particolare regime cui il prefato bene cimiteriale soggiace sconta un incomprimibile vincolo di destinazione, siccome esso è teleologicamente orientato alla sepoltura di spoglie umane (= tutti i passaggi di stato, anche intermedi, in cui un corpo degradi dopo la morte fisica, ossia cadaveri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, ossa o ceneri). Per assurdo il titolare della concessione, adducendo, appunto ,la pretesa del diritto d’uso sul tumulo, non può veder soddisfatta la sua stravagante richiesta di tumulare il feretro dell’amato…GATTO (???!!!!).
L’immissione di una spoglia mortale, in un sepolcro privato, tra l’altro è sempre soggetta ad autorizzazione comunale ed il Comune deve vigilare, per evitare e reprimere eventuali abusi sull’esercizio del diritto di sepolcro, il titolo di accoglimento presuppone l’acquisto della capacità giuridica, prerogativa delle persone, mentre l’urna, specie se vuota, è un oggetto inanimato, propriamente una “COSA” non assimilabile a materiale biologico umano, ancorchè inerte, come appunto accade per le ceneri.
Ecco, allora, il non senso di seppellire un’urna vuota, la quale, astrologando per paradossi normativi, ma sino ad un certo punto, in prospettiva futura potrebbe persino sottrarre utilissimo spazio sepolcrale, funzionale alla tumulazione di nuove ceneri, la capienza di una tomba, difatti, non è notoriamente dilatabile all’’infinito.
Sulla seconda questione, cioè la concreta possibilità di ricordare su una lastra sepolcrale, un soggetto fisicamente sepolto altrove, si potrebbe molto discettare, in modo anche speculativo: alcuni Comuni aderiscono ad una lettura meno formalistica della norma, (obbligatori nome, cognome, data i nascita e morte sulla lapide, come segno identificativo della sepoltura, mentre la fotografia è un optional) consentendo l’operazione, purchè sia precisato che il defunto non è materialmente tumulato in loco. E’ l’espediente del cosiddetto cenotafio, ossia di un monumento
funebre con cui si commemora un defunto altrove sepolto (o disperso), basta, infatti, anteporre al nominativo in parola la formula, per altro molto elegante : “In spirito”.
Per disperdere le ceneri in natura occorre la presenza di un funzionario, oppure possono disperdere le ceneri i parenti o chi indicato dal defunto?
Grazie
X Concettina,
Da quale Regione scrive?
molto, difatti, dipende dalle previsioni della Legge Regionale, dai regolamenti locali d’implementazione o ancora dalla modulistica adottata.
Certo l’Ufficiale di Stato Civile che autorizza (questo, almeno, è pacifico!) potrebbe accertarsi della corretta esecuzione dello spargimento ceneri in natura (luogo e modalità in base alla volontà inequivocabile del de cuius) a mezzo dei servizi ispettivi del Comune (polizia municipale o, comunque, funzionario comunale all’uopo istituito).
Essi, infatti, potrebbero redigere apposito verbale di avvenuta dispersione da conservare, poi, agli atti, in diverse realtà territoriali, tuttavia, è sufficiente un’autocertificazione da parte di chi, nominativamente in possesso del titolo autorizzativo, aprirà l’urna per sversarne il pietoso contenuto, in queste operazioni così intime e personalissime spesso ci si basa sulla fiducia, e non potrebbe esser altrimenti, anche per non ingolfare la macchina comunale con verifiche troppo intrusive o capillari (e inutili!), capaci solo di sottrare tempo e risorse ad organici sin troppo sottodimensionati, per le reali esigenze di governo del Comune. E’ fuori da ogni logica pensare di poter sguinzagliare dietro le urne cinerarie, quando esse possono uscire dal circuito cimiteriale, personale dipendente in servizio presso il Comune.
Un preventivo controllo, magari “random”, ossia a campione, può sempre esser possibile (…ed auspicabile?).
Salve, Le scrivo perchè ho letto sulle nuove disposizioni in merito alla cremazione, in quanto le ceneri non possono essere custodite a casa nè essere disperse. Nel febbraio 2015 mia mamma è deceduta e, per sue volontà, l’abbiamo fatta cremare e l’urna, per volere di mio padre, è custodita presso la casa paterna. Mi chiedo quali sono le nuove disposizioni, in quanto anche mio padre ha lasciato come volontà quella di essere cremato e, insieme alle ceneri della mamma, essere disperso. Siamo “costretti” a reperire un loculo nel cimitero oppure c’è qualche altro modo? E’ possibile “riportare” l’urna della mamma al cimitero o in un altro luogo senza altre dichiarazioni? Almeno così possiamo eseguire le volontà di mio padre acchè stiano insieme con la mamma….. Grazie
X Antonella,
in buona sostanza il singolo quesito proposto si articola su tre sub-domande: rispondo, pertanto nell’ordine.
1) Ad resurgendum cum Chisto, non è normativa civile, tassativa, imperativa e categorica per tutti i cittadini italiani, bensì un’istruzione di Santa Romana Chiesa ed ha tutt’altro ambito di applicazione, ristretto al diritto canonico, per chi pratichi la cristiana fede.
La Legge Italiana (Legge 30 marzo 2001 n. 130), declinata, poi, nelle diverse legislazioni regionali, consente tranquillamente la dispersione delle ceneri in natura. La chiesa parla al popolo del fedeli cattolici: è, dunque una questione di coscienza, su un tema eticamente sensibile. Non so se i Suoi genitori abbiano chiesto esequie religiose o laiche.
In ogni caso anche l’ultimo documento vaticano sulla cremazione è molto prudente e si limita ad esortazioni negative, con formule del tipo: “è sconsigliato, è sconveniente…).
La cerimonia in chiesa, ad oggi, a norma del diritto canonico, è vietata unicamente ai peccatori impenitenti ed a chi scelga la cremazione in spregio al dogma della Resurrezione del Signore, ma questa è materia da confessionale, non da ufficio della polizia mortuaria.
Il problema si pone per i credenti, per i laici o gli agnostici, nulla quaestio e si procede secondo il desiderio del de cuius.
In tutt’onestà, e parlo da cattolico, mi sarei aspettato un atteggiamento moderatamente più aperturista sulla dispersione delle ceneri, da parte dell’Autorità Ecclesiastica.
2) E’ sempre possibile recedere dall’affidamento dell’urna, l’urna sarà conferita in una celletta in cimitero (o altro sepolcro privato a sistema di tumulazione) oppure le ceneri, se non richieste per un’ulteriore destinazione privata e dedicata, verranno sparse in cinerario comune, per una loro conservazione perpetua, ma modo promiscuo, massivo ed indistinto.
3) Qualche perplessità in più suscita il volere di Suo padre di disperdere le ceneri del coniuge pre-morto, nel tempo successivo alla propria morte. Ora, la questione si complica perché si tratterebbe, infatti,, di capire se il testamento sia lo strumento idoneo ad integrare, persino surrogandola, una manifestazione di volontà che – forse – materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, legittimata jure coniugii, agli uffici comunali.
In altri termini: Suo padre avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la dispersione delle ceneri della moglie sin quando fosse stato ancora in vita, ma è una questione del tutto procedurale, alla cui trattazione provvederò in altra sede, in caso di Sua ulteriore richiesta di delucidazioni o chiarimenti di sorta.
X Chiara,
piccolo excursus storico e normativo:
1)un tempo, vigenti i vecchi Testi Unici Leggi Provinciali e Comunali, approvati nel periodo di governo fascista, o all’alba del Regno d’Italia (Art. 1 comma 1 punto 8 R. D. n.2578 del 15 ottobre 1925 ora abrogato con l’Art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e la stessa provvista dei feretri, oltre all’ovvia realizzazione e manutenzione dei cimiteri (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, Art. 51 comma 1 D.P.R 285/90, Art. 91 lett. f) punti 11 e 14 T.U.L.P.C. approvato con R. D. n. 383 del 3 marzo 1934 Capitolo IV R. D. n.2322/1865 e, soprattutto Allegato c L. n. 2248/1865) il servizio cimiteriale, compresa la cura dei sepolcreti, era a carico della fiscalità generale, come confermato dalla più recente Legge n. 440/1987, con cui si ribadiva la gratuità dell’inumazione e della cremazioni, quali servizi pubblici locali (la tumulazione, invece, quale destinazione privata e dedicata per le spoglie mortali è sempre a titolo oneroso per il richiedente, poichè si basa su un atto concessorio).
2) questo ancient règime della gratuità erga omnes e generalizzata cessa definitivamente con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, norma di interpretazione autentica, con il quale il legislatore fissa alcuni “paletti”, ridimensionando la portata della stessa Legge n. 440/1987 per contenere una voce di spesa ormai fuori controllo, per le dissestate finanze degli enti locali. Ecco le principali novità
a) l’inumazione quale tecnica istituzionale di “smaltimento” dei cadaveri umani è da considerarsi quale processo, comprensivo di più passaggi che si sviluppa nel tempo, (scavo della fossa, calata del feretro, copertura della buca, fornitura di cippo identificativo, sfalcio del verde…) sino alla naturale esumazione ordinaria, con raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali.
b) tutti i trasporti funebri (salvo – forse – la raccolta salme incidentate quale prestazione necroscopica d’istituto e perciò a carico del bilancio del Comune, quale titolare ultimo delle funzioni di polizia mortuaria) sono ordinariamente a pagamento.
c) la gratuità del servizio funebre e cimiteriale , in via del tutto residuale, permane per pochi casi, come stato di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa disinteresse da parte dei congiunti a provvedere alle esequie.
3) La politica tariffaria di ciascun Comune deve attenersi ai principi contabili di cui all’Art. 117 D.Lgs n. 267/2000, mirando in ogni caso al pareggio di bilancio.
4) L’Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001 e la di poco successiva Legge n. 130/2001 intervengono anche in materia di cremazione riducendo ulteriormente i frangenti di gratuità, alla sola indigenza del de cuius, le tariffe massime per la cremazione, modulate e differenziate su plurime fattispecie, sono poi dettate dal D.M. 1 luglio 2002.
Non è l’affido stesso delle ceneri ad esser tariffato, poiché non comporta l’uso di spazi cimiteriali, quanto il rilascio dell’autorizzazione alla custodia delle urne presso un domicilio privato, in effetti il Comune per questa attività istruttoria può istituire un diritto fisso, per finanziare la stessa attività di polizia mortuaria (autorizzazioni, vigilanza, supervisione e controllo) e, detto inter nos, disincentivare richieste di affido troppo affettate o pretestuose. Dopo un primo boom iniziale di richieste l’istituto della affido famigliare o personale delle ceneri si sta rivelando di difficile gestione, in quanto molto problematico, ecco allora una soluzione filtro per sondare le reali intenzioni del famigliari: se davvero tieni ad ottenere in affido le ceneri, per un tuo intimo desiderio, e comunque nel rispetto della volontà della persona defunta devi esser disposto a pagare un prezzo, tale da giustificare la tua “originale” richiesta, per altro del tutto legittima. E’ una scelta libera del comune, mossa da una più ampia (si spera!) strategia complessiva di governance del fenomeno funerario a livello locale.
Buongiorno mia madre è stata cremata questa mattina ma non ci hanno avvertito l’abbiamo saputo solo per caso perché abbiamo chiamato per sapere quando avveniva la cremazione…. Ma possono farlo? Grazie
X Chiara,
Forse, prima di trinciare giudizi negativi, è meglio comprendere come possa essere successo questo disguido e se qualcuno dei soggetti coinvolti sia caduto in qualche errore procedurale.
C’è stato, evidentemente, un problema di interruzione nel canale comunicativo che dovrebbe instaurarsi tra il crematorio ed i dolenti.
Chi ha intrattenuto i rapporti con la Direzione del crematorio? Per caso l’impresa funebre a ciò commissionata?
Quali sono le specifiche disposizioni contenute, a questo proposito, nella carta dei servizi di cui ogni impianto di cremazione deve necessariamente dotarsi per garantire la massima trasparenza in tutte le operazioni?
Se non viene esplicitamente avanzata dalla famiglia la richiesta di seguire tutte le fasi del processo di cremazione, e ciò è consentito dalla direzione, di solito, non è ammessa la presenza dei familiari per la cremazione vera e propria, anche per motivi di ordine organizzativo. Vi è semplicemente la fissazione di un orario per il ritiro delle ceneri, magari con una piccola cerimonia di consegna.
La cremazione del feretro è considerata ancora, per ragioni gestionali (o anche imprenditoriali???) come un momento tecnico, interno ai soli addetti ai lavori peccato, perchè così i crematori sono percepiti dall’utenza non tanto come templi in cui si consuma un rito sublime, bensì come semplici incenerifici per spoglie umane.
X David George,
il trasferimento delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria; pertanto potrà provvedere Lei direttamente, con un proprio mezzo di trasporto.
Vorrei sapere, dopo la mia morte, è possibile far spargere le mie ceneri da un familiare su una mia proprietà in Italia e come poter portare le urne in Italia, visto che vivo in Germania? Soffro di cancro al pancreas con metastasi al quarto stadio.
Grazie per una risposta.
X Gaetano,
Italia e Germania aderiscono entrambe all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 che non si applica al trasporto ceneri, pertanto quest’ultimo, tra i due stati sovrani in questione, è libero (non occorre il nulla osta consolare!) e soggetto solo ad autorizzazione amministrativa. Le locali autorità tedesche, per il rimpatrio dell’urna dovranno solo rilasciare un relativo titolo di viaggio che accompagnerà il trasporto stesso, durante tutte le sue fasi.
Ora, una volta giunti in Italia il problema si complica perché l’istituto della dispersione è regolato su base regionale e non è operativo, allo stesso modo, in tutti i distretti territoriali. Lei in quale Regione vorrebbe far sversare le Sue ceneri?
Comunque, assumendo quali coordinate di riferimento solo le norme statali (Legge 30 marzo 2001 n. 130) il parente da Lei incaricato dovrà presentare specifica istanza di dispersione all’Ufficiale dello Stato Civile competente per luogo, sulla base di una incontrovertibile volontà scritta del de cuius (cioè di Lei!)
Lo stato civile, effettuata la relativa istruttoria sui titoli formali, autorizzerà, con proprio provvedimento la dispersione che diverrà, solo allora, eseguibile dalla persona incaricata da Lei stesso; essa è possibile in natura e nei terreni privati, purchè tale pratica funebre non origini fine di lucro.
X Cristina,
il personale in servizio presso l’impianto del crematorio, per ogni cremazione, all’atto dell’inserimento del feretro nel forno, adotta un elemento identificativo non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario).
La procedura, pertanto, è sicura e collaudata, tale da escludere ogni margine d’errore o disattenzione….poi si sa. ogni umana attività in sé racchiude un margine di aleatorietà.
La norma, sia Statale, sia Regionale, prevede che l’urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo di garanzia è proprio di chi ha compiuto la cremazione che con apposito atto, tra l’altro, certifica il contenuto dell’urna con gli estremi anagrafici del de cuius.
La Legge, detta, poi, precise disposizioni sulla verbalizzazione delle operazioni di confezionamento delle ceneri e della loro consegna agli aventi diritto a disporne per la successiva destinazione finale.
Più complessa è la questione dell’eventuale apertura dell’urna per un controllo.
Se i familiari hanno la netta sensazione che possano essere avvenuti fatti tali da configurare un reato, non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura: sarà poi questa a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare la dissigillatura dell’urna, vietata in ogni altro caso ex Art. 349 Cod. Penale.
In Italia, ma non è così in altri Paesi, per ovvie ragioni di pietas e tutela dei sentimenti del dolenti, non è consentito assistere direttamente , se non si è addetti ai lavori, alla cremazione. L’impatto emotivo sarebbe terribile per chi sia già stato provato duramente dal dolore di un lutto.
Il conferimento dell’urna differito nel tempo (anche più di una settimana) rispetto alla data in cui si esegue la cremazione vera e propria si motiva con ragioni squisitamente organizzative. Possono, infatti, servire diversi giorni per allestire una decorosa consegna rituale delle ceneri che non si riduca ad un azioni meramente asettica e burocratica.
Questi aspetti anche estetici debbono esser contemplati nella carta dei servizi, offerti dall’impianto di cremazione.
Buongiorno mio marito è deceduto il 12 maggio scorso abbiamo proceduto alla cremazione che è avvenuta oggi. La consegna della urna è prevista il giorno 11 giugno. Come mai deve passare tutto questo tempo?. So che il giorno della cremazione si può solo porgere un saluto alla salma io non sono andata perché per me è troppo doloroso ma se lo avessi fatto non mi avrebbero fatto assistere alla cremazione come faccio ad essere certa che mi daranno le ceneri di mio marito? Grazie cordiali saluti
Cristina
La mia moglie sara cremata in Belgio, ma la famiglia ha un tombo a Prima Porta, e vorrei trasportare le ceneri fin li’. Posso farlo nella mia macchina, o devo far fare da una dita
X Isabella,
Sì, si può fare!
L’istituto dell’affido famigliare delle ceneri in Lombardia è, in questo caso, regolato dal combinato disposto tra i commi 3 e 4 dell’Art. 14 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni o integrazioni.
Tali norme così dispongono:
L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
Nel silenzio del de cuius il potere di eleggere, quale modalità di conservazione delle ceneri, l’affido, purché sempre FAMIGLIARE, dell’urna sorge, quindi, in capo ai più stretti congiunti del defunto stesso.
buonasera scrivo perchè avrei bisogno di un chiarimento. Io mio fratello e mia madre vorremmo procedere alla riesumazione di mio padre e procedere con la cremazione e poi conservare le ceneri presso la casa di mia madre. nella stessa tomba ci sono anche i miei nonno (genitori di mia madre) entrambi già cremati e vorremmo portare anche loro a casa. sono in un altro comune ma sempre in lombardia e mia madre abita a milano. ci domandiamo se è possibile fare questo. grazie Isabella
Grazie anche per questa ulteriore risposta, che mi ha fornito altri importanti chiarimenti. Non conoscevo infatti la facoltà del comune di poter decidere per la dispersione nel cinerario comune, soluzione decisamente non accettabile. Ora possiamo quindi spiegare correttamente ai miei suoceri come la traslazione non sia cosa semplice e “automatica”, come si erano prefigurati. Del resto, come intuisco anche da tanti altri commenti e quesiti, il retaggio e le abitudini culturali in materia portano a considerare come possibili e naturali soluzioni che invece sono di difficile, se non impossibile, attuazione. I vostri consigli, quindi, sono veramente preziosi.
X Elena,
Lei dice bene: in effetti il Comune PUO’ concedere sepolcri privati, nel senso che ha solo FACOLTA’ e non obbligo di far concessione di manufatti a sistema di tumulazione per urne cinerarie. Non entro pertanto nel merito della politica cimiteriale del Comune diretto interessato, perché la gestione degli spazi sepolcrali è materia di sua stretta ed esclusiva competenza, non surrogabile da soggetti istituzionali terzi (ad esempio: La regione) rispetto a questa potestà organizzativa e normativa.
In un sepolcro privato, quali sono tutte le tumulazioni, il diritto di accoglimento sussiste: a) se pre-esiste la concessione, b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’?atto di concessione, c) previo avvenuto integrale pagamento della canone concessorio stabilito, poiché tutte le sepolture private sono sempre a titolo oneroso per il richiedente.
Allo stato attuale, anche in Lombardia, le ceneri, in cimitero possono solo esser: a) TUMULATE. b) DISPERSE in cinerario comune o giardino delle rimembranze.
Spesso l’estumulazione, specie se da una celletta monoposto, comporta ex se l’estinzione della concessione precedentemente sorta, per naturale esaurimento dello scopo insito nello stesso rapporto concessorio, cioè dar sepoltura in quel particolare avello a quel determinato defunto.
Il Regolamento Regionale Lombardo nulla dispone a proposito dell’istituto della rinuncia all’affido famigliare delle ceneri, comunque sempre possibile.
Se ragioniamo in via analogica un cadavere rinvenuto in un certo comune, se non richiesto per trattamenti dedicati, è necessariamente sepolto nel cimitero dello stesso comune, così competente per l’accettazione delle ceneri retrocesse è il cimitero del comune dove materialmente le ceneri si trovano, attenzione però: l’unica forma, per le ceneri, di accettazione vincolante (dalla quale, quindi, l’amministrazione non può sottrarsi) è la conservazione delle stesse in perpetuo, anche se in modo massivo, promiscuo ed indistinto nel cinerario comune, e ciò contraddice il significato profondo di una sepoltura privata ed individuale dell’urna. LO sversamento delle ceneri in cinerario comune può essere alternativamente una libera scelta o anche il portato residuale dell’inerzia a provvedere ad una diversa sistemazione da parte degli aventi diritto (= i più stretti congiunti del de cuius).
Aggiungo, per condividere con quanti avessero interesse, quanto mi è stato appena spiegato da una gentilissima tecnico comunale di un comune limitrofo al mio. In Lombardia, i comuni adottano in genere regolamenti restrittivi in merito alle concessioni, così come specificavo nel commento precedente, non per spietatezza ma per stroncare l’odiosa compravendita con relativa speculazione di “posti al cimitero”. Mi ha poi spiegato che il caso di recesso dall’affido familiare è spinoso perchè non è ben regolamentato: quindi i miei suoceri dovrebbero fare domanda al comune, il quale dovrebbe prendere una decisione lì per lì. E se il comune rifiutasse la concessione, per lei non è chiaro se il comune di prima tumulazione avrebbe l’obbligo di accoglienza delle ceneri, poichè la concessione primaria sarebbe oramai venuta meno. Io, dal mio canto, mi rendo conto dei problemi non facili di cui si devono far carico i comuni; mi rammarico però che questo non lasci spazio per soluzioni che tengano conto dei sentimenti di chi non vuole abbandonare le tombe dei propri cari.
Prima di tutto: grazie per la risposta così sollecita e dettagliata. In realtà non è il comune di attuale tumulazione a creare difficoltà (o almeno si spera), ma il comune dove i miei suoceri vorrebbero trasferire la residenza e trasferire anche le ceneri di mia cognata, e dove mio marito (loro figlio) ha già residenza. Oltre che per una sorta di ricongiunzione familiare comprensiva della figlia/sorella deceduta, il trasferimento sarebbe fortemente voluto per poter esercitare il diritto/dovere di cura del sepolcro nel migliore dei modi. Purtroppo il comune di destinazione negherebbe in ogni modo qualsiasi titolo di accettazione dell’urna nei vari cimiteri comunali/rionali, poichè non rilascia nessuna concessione, nemmeno per i cinerari (cioè rilascia concessioni solo all’atto di morte di residenti o di deceduti sul suolo comunale). Mi sembra quindi di capire, dalla sua risposta, che se anche i miei suoceri richiedessero ora l’affido familiare per poi recedervi in un secondo tempo (a trasferimento di residenza avvenuta), il nuovo comune di residenza non avrebbe nessun obbligo di accoglimento, e le ceneri dovrebbero ritornare nel cimitero del comune di prima sepoltura, dove sussiste lo Jus Sepulchri.
X Elena,
dato l’estremo interesse manifestato consiglio caldamente la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/autorizzazione-allestumulazione-atto-dovuto-o-provvedimento-discrezionale-858.html.
In brevis: si tratta di applicare, nel merito, l’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, pienamente operativo anche in Regione Lombardia.
In buona sostanza, se non sussiste agli atti un’inequivocabile volontà del de cuius (= divieto di estumulazione o espresso desiderio di veder deposte le proprie ceneri in quel determinato cimitero) il comune di prima sepoltura (= quello nel cui camposanto sono tumulate le ceneri) e salvo disposizioni più restrittive contenute nel regolamento comunale (di dubbia legittimità???) non ha voce in capitolo per determinare la futura destinazione delle ceneri, né per orientare gli aventi titolo verso una scelta di conservazione oppure verso un’altra, si tratterebbe, infatti, di un’indebita (per non dire peggio) intromissione. Il comune di prima sepoltura, deve solo verificare attenendosi alla Legge:
1) l’assenza di una volontà contraria da parte del de cuius al trasferimento dell’urna.
2) il formarsi attorno all’istanza di traslazione del necessario consenso da parte degli aventi diritto a pronunciarsi
3) il titolo di accoglimento nella nuova sepoltura (deve quindi preventivamente essersi perfezionato il rapporto giuridico per la concessione di apposito tumulo (celletta ossario, nicchia cineraria, loculo…) nel nuovo cimitero di arrivo.
Sulla base di questi tre elementi formali, se non rilevano altre ragioni ostative che io al momento non conosco, il comune di prima sepoltura autorizza a) l’estumulazione b) il trasporto dell’urna verso un diverso cimitero.
Ex Art. 80 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285 la sistemazione classica ed istituzionale delle ceneri è proprio la loro tumulazione in cimitero, in forza, anche, del combinato disposto tra l’Art. 340 e l’Art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie per il quale i defunti debbono esser sepolti obbligatoriamente in cimitero. Certo è ammesso l’istituto dell’affido famigliare delle ceneri, ma il Legislatore, se non con diffidenza, lo vede, comunque, come una soluzione straordinaria, ancorandolo a precisi presupposti.
Qualora si voglia recedere dalla custodia delle ceneri presso un domicilio privato si aprono problemi spinosi, da normare, in sede locale, attraverso apposito regolamento o anche nello stesso atto di affido. L’urna, ad ogni modo, rientra nella piena disponibilità degli aventi diritto a decidere su di essa e sulla sua collocazione,i quali potranno, senza dubbio alcuno, conferirla presso un cimitero di propria scelta o nel quale l’urna stessa vanti titolo di accettazione (= deve pre-esistere lo Jus Sepulchri, o comunque preventivamente costituirsi un titolo concessorio, poiché le tumulazioni tutte sempre si configurano come sepolcri privati all’interno dei cimiteri: Come extrema ratio si avrà la dispersione delle ceneri in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 presso il camposanto del Comune ove le ceneri sono affidate.
Buon giorno, vorrei chiedere un parere.
I miei suoceri, residenti in Lombardia, vorrebbero cambiare comune di residenza, spostandosi dove è residente il figlio, sempre in Lombardia ma a circa 60km. Per loro, però, sarebbe di fondamentale importanza trasferire anche le ceneri della figlia, attualmente tumulate nel cimitero del paese dove vivono. Il nuovo comune, però, non accetterebbe in alcun modo il trasferimento, ma suggerisce di richiedere l’affidamento in casa. Se così facessero, e se in seguito volessero recedere dall’affido, le ceneri ritornerebbero nel comune di prima sepoltura o dovrebbero essere accettate dal comune di nuova residenza? In altre parole: gli è stato dato un suggerimento velato per ottenere il trasferimento, o è solo un modo per dirgli “problemi vostri”? E non esistono norme a tutela del diritto/onere di sepolcro nei casi di cambio di residenza, almeno nei casi di ossa o ceneri?
X Gennaro,
1) tutte le operazioni cimiteriali che si effettuino su un sepolcro privato (quale è una tumulazione in celletta per urne) sono sempre a titolo oneroso per il richiedente. Sono a totale carico di quest’ultimo anche tutte le spese di rimozione lapide e ripristino (= pulizia) della celletta dismessa, affinché questa possa esser riassegnata in concessione.
2) Il rispettivo tariffario (anche differenziato e modulato sulla specificità dell’intervento richiesto) è adottato dal Comune, con atto della Giunta Municipale in piena autonomia, poiché attiene alla politica economica dell’Ente Locale…su quest’aspetto altro non posso dirLe. S’informi, pertanto, presso la polizia mortuaria del Suo Comune.
3) In ambito cimiteriale è vietato il “fai da te”, in quanto ogni servizio (traslazione di ceneri compresa) è appannaggio esclusivo del gestore e deve preventivamente esser autorizzato dall’ufficio comunale della polizia mortuaria sulla base dei titoli di sepoltura e trasferimento dell’urna prodotti agli atti.
Attenzione, però: trattandosi, appunto, di un sepolcro privato a sistema di tumulazione il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe anche disporre che gli aventi titolo provvedano alle opere di muratura e smuratura della tomba, nonché al trasporto dell’urna interno al perimetro cimiteriale, con impresa edile di propria fiducia, la quale, però, dovrà pur sempre esser autorizzata per lavorare in cimitero.
Salve
Mio padre è venuto a mancare circa un mese fa e le sue ceneri sono state deposte in una nicchia che lui aveva tramit una confraternita al cimitero (di Napoli). Siccome la nicchia si trova in un posto “scomodo” per mia madre abbiamo deciso di spostare le sue ceneri in un’altra nicchia dello stesso cimitero ma di un’altra confraternita.
La domanda è la seguente: bisogna pagare qualcosa per la traslazione oppure è possibile farla in modo diciamo privato? Se bisogna pagare qualcosa, quanto sarebbe??
Grazie infinite
X Paola,
la rinuncia alla custodia domiciliare con relativo conferimento delle ceneri ad un più classico cimitero, quale luogo di conservazione è uno degli aspetti più controversi dell’istituto di affido familiare/personale dell’urna e solleva non pochi interrogativi di opportunità.
Senz’altro si può retrocedere dall’affido dell’urna con atto unilaterale e personalissimo da formalizzare al comune che ha, a suo tempo, autorizzato l’affido stesso, questi, di conseguenza rilascerà il solo decreto di trasporto verso la nuova destinazione, magari sita in altro comune, non prima di aver, però, accertato preliminarmente, per le ceneri lo Jus Sepulchri ossia il titolo di accettazione in un diverso sepolcro collocato nel cimitero presso cui le ceneri troveranno stabile sistemazione. In altre parole: prima deve perfezionarsi il diritto di sepolcro, magari sulla base di un nuovo rapporto concessorio per una celletta dove tumulare l’urna, e, solo dopo, si darà corso al trasporto proprio perché il trasporto funebre (anche di ceneri) soggiace alla generalissima regola della tipicità, in forza della quale nel decreto di trasporto devono risultare chiari ed inequivocabili almeno questi elementi:
1) oggetto del trasporto (= le ceneri di quel particolare defunto)
2) Luogo di partenza e luogo d’arrivo
3) chi e con quale mezzo ben identificato effettuerà il trasporto stesso.
In merito al punto 3) il trasferimento dell’urna può esser compiuto anche dal privato cittadino, con un proprio autoveicolo, senza dover necessariamente rivolgersi ad un’ impresa funebre, in quest’ultimo caso chi prende in consegna l’urna diventa titolare del decreto di trasporto, e come tale è assoggettabile, anche penalmente, alla disciplina cui è sottoposto ogni incaricato di pubblico servizio.
avrei bisogno di un consiglio, mio marito custodisce nella nostra casa le ceneri della mamma, adesso vorrebbe portarle al cimitero della città dove lei è nata, che è diversa da dove abitiamo, dove ci sono anche i nonni sepolti; quale procedura deve seguire visto che vorremmo trasportarla con la nostra auto privata? è possibile? vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti, Paola
X Elsa:
Lei è custode del cimitero? Come La invidio!!!!
Da quale regione mi scrive? Saperlo mi faciliterebbe non poco nella risposta!
Innanzi tutto molto dipende dal contratto di servizio che il Suo Comune ha stipulato con la ditta appaltatrice e dal regolamento comunale di polizia mortuaria, in cui si disciplinano i vari servizi. In ogni caso l’uso della camera mortuaria è prestazione a titolo oneroso per l’utenza.
1) Ai sensi dell’Art. 51 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 spettano al Sindaco che è anche ufficiale di governo, manutenzione, ordine e vigilanza sull’impianto cimiteriale, ed egli si avvale dell’AUSL, quale interfaccia tecnico strumentale per gli aspetti igienico-sanitari, quindi mi sembra difficile che Lei possa trasgredire ad una disposizione del sindaco in tal senso.
2) La struttura di cui al Capo XI del DPR n. 285/1990, cioè la camera mortuaria, deve intendersi come locale chiuso e SORVEGLIATO in cui accogliere temporaneamente, non solo i feretri, ma anche le loro trasformazioni di stato come, appunto, cassette per resti ossei, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazione/estumulazione ed urne cinerarie. L’attivazione di un servizio di custodia presso la camera mortuaria è indispensabile per evitare la sottrazione del suo pietoso contenuto per scopi non ammessi dalla Legge e da quest’ultima puniti ai sensi del Cod. Penale (reati contro la pietà verso i defunti). Qualche mal intenzionato, infatti, potrebbe, ad esempio, rubare l’urna o disperderne le ceneri senza da dovuta autorizzazione dello Stato Civile ex Art. 411 Cod. Penale. Secondo un orientamento invero un po’altalenante della Suprema Corte di Cassazione integra la fattispecie delittuosa di cui all’Art. 411 Cod. Penale non solo il furto, la distruzione o la soppressione di un cadavere vero e proprio, ma anche di sue singole parti o di quanto ne residui (= ossa o ceneri) ma sia comunque atto a evocare l’idea di un corpo umano esanime e suscitare un sentimento di pia compassione verso i defunti.
3) Con ogni probabilità nel Suo Comune deposito d’osservazione per salme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e camera mortuaria cimiteriale coesistono o meglio insistono nello stesso luogo fisico, abbiamo così un ambiente polifunzionale (e promiscuo?) previsto, però, dall’Art. 64 comma 3 DPR n. 285/1990, quindi pienamente legittimo, ricordo però come la funzione edittale della camera mortuaria sia principalmente il deposito di cadaveri, già racchiusi nel feretro, e loro trasformazioni di stato, tra cui si annoverano le urne cinerarie, per i quali si renda del tutto superfluo il periodo d’osservazione volto a rilevare il manifestarsi di eventuali forme di vita. Mi spiego meglio: per un’urna cineraria non occorre certo una presenza costante per monitorare un possibile risveglio…del morto! Ecco, forse, da dove nasca l’equivoco.
Salve,
sono custode del cimitero nel comune di ……… abbiamo custodito una salma dopo morte violenta da incidente stradale come da capitolato dell’appalto e il comune ci ha pagato la custodia come da capitolato.
Dopo due mesi riceviamo con ordine dal sindaco del paese un urna cineraria di persona morta all’estero da custodire nella sala mortuaria affinché risolvessero problemi inerenti alla documentazione perciò non si e provveduto a tumulare ma a custodire sino a nuovo ordine.
La ditta presenta fattura della custodia fattasi nella sala mortuaria ma il responsabile del servizio risponde:
Il settore e impossibilitato alla liquidazione in quanto trattasi di salma cremata e non di cadavere. la sorveglianza ai sensi del dpr n. 285/90 art. 12 punto 2, e indispensabile ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Ora mi chiedo cosa dovevo fare se il sindaco mi ordina di custodire un’urna cineraria rifiutarmi ?
Chi può darmi consiglio ?
X Edith,
Il problema, invero, di non facile soluzione, verte su questa domanda: la cremazione con i suoi istituti corollario come dispersione delle ceneri ed affido famigliare delle stesse, dopo il punto 5 del il paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e soprattutto dopo la promulgazione della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Art. 3) è divenuta un diritto della personalità trasmissibile? MI spiego meglio: nel silenzio del de cuius, impossibilitato ad esprimersi, la volontà di consegnare le ceneri ai famigliari può esser surrogata dagli stessi o, nel nostro caso dal Tutore della persona interdetta in quanto incapace di intendere e volere?
Ed ancora: nel silenzio di eventuali norme regionali la Legge n. 130/2001 per quando attiene all’affido dell’urna può avere effetti retroattivi?
Buon giorno! Nel 1999 è mancato mio fratello, minorenne e incapace di intendere e di volere, quindi all’epoca non sono state lasciate disposizioni per la custodia delle sue ceneri che sono conservate al cimitero monumentale della città dove è stato cremato. Da diversi anni, io e i miei genitori vorremmo custodire l’urna a casa, ma ci è stato detto che bisogna andare per vie legali e affidare la pratica ad un avvocato. Ci stiamo muovendo per gestire la cosa, ma se qualcuno ha vissuto una situazione simile e avete informazioni utili in merito sarebbero gradite! grazie!
X Franca,
rispondo in modo celere anche se oggi è Sabato Santo e io, almeno teoricamente dovrei esser in vacanza (forzata???) perché la redazione è chiusa proprio a motivo delle imminenti festività religiose (A tal proposito e per inciso….BUONA PASQUA!).
Lascerei a studi classici, di leopardiana memoria, la poetica del vago e dell’indefinito, quindi o ragioniamo seriamente in termini di diritto o parliamo di aria fritta (anche se, ahinoi, l’aulica materia giuridica è spesso considerata astrusa ed arida, buona solo per (im)pavidi legulei, causidici da strapazzo e nostrani azzeccagarbugli. In Emilia Romagna per il caso in esame le norme di riferimento sono:
Art. 11 commi 3 e 4, nonché 5 e 6, Legge Regionale (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e DGR (Emilia-Romagna) n. 10 del 10/01/2005 così come modificata dalla DGR 13 ottobre 2008, n. 1622
La Regione consente che ceneri temporaneamente tumulate di deceduti prima della entrata in vigore della legge regionale possano essere estumulate o ritirate da un deposito temporaneo in cimitero per rispettare l’allora volere del defunto (manifestato per iscritto, anche attraverso la forma dell’atto sostitutivo di atto di notorietà) a cui prima la legge non consentiva di dar seguito. Si tratta, si ritiene, di un numero limitato di casi, dovendosi acquisire la documentazione dell’ allora volontà del de cuius.
Peraltro, se consideriamo come la normativa quadro statale non si soffermi sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma nazionale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, nonché, in loro difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Questo criterio a maglie larghe vale, naturalmente solo per la Regione Emilia-Romagna. Il defunto deceduto nel 1982 è già resto mortale e può esser cremato con la procedura di autorizzazione semplificata (sono, infatti, già trascorsi più di 20 anni dal suo decesso)
L’autorizzazione all’estumulazione/cremazione del resto mortale è di competenza del Comune, nel cui territorio insiste il cimitero di prima sepoltura che può affidare detto compito sia allo stesso funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile, come pure ad altro dipendente comunale (come il Responsabile dei cimiteri)
È quindi prevalente l’applicazione dell’articolo 3 del DPR 254/2003, successiva alla emanazione della L.130/01.
Le disposizioni della regione Emilia Romagna ivi richiamate indicano chiaramente come l’autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dal comune di decesso o di quello dove il cadavere oppure i resti mortali sono sepolti, mentre il decreto di affidamento venga rilasciato dal comune di residenza dell’affidatario.
Vivo in Emilia, mio padre morto nel 1982 è stato posto in un loculo con la cassa, in questo loculo sono state messe le ceneri di mia madre nel 2010.
E’ scaduto i termini di contratto, (mia madre aveva acquistato il loculo per mio padre e pensava fosse perpetuo,) dopo 31 anni io e miei fratelli abbiamo grosse difficoltà economiche , e non possiamo sostenere le spese per il rinnovo del loculo di altri 20 anni. Ho saputo che cremando mio padre , possiamo appunto tenere le ceneri dei mie genitori in casa. Io stessa desidero tenerle in casa mia , posso sapere con piu’ chiarezza senza pormi gli articoli di legge, ma spiegarmi che dicono questi articoli, per poter tenere le ceneri in casa mia. I miei fratelli logico sono d’accordo. Possiamo solo infatti sostenere le spese di cremazione di mio padre. Grazie per la risposta che sarebbe anche un pochino urgente .
x Carlo ,
Grazie per la risposta ,in effetti , quella del comune , e’ una scelta discutibile…..
In ogni caso ora attendo la loro spiegazione , e’ curioso infatti che chi e’ preposto ai servizi demografici del comune , non sia comunque stato in grado di darmi una qualsiasi giustificata spiegazione .
Sentirmi dire ” e’ cosi perché cosi e’ stato deciso” mi ha fatto arrabbiare , continuo a non capire perché tra un comune e l’altro vi siano delle differenze cosi marcate. Custodire le ceneri di un famigliare in un caso puo’ costar nulla in un altro tantissimo…..
Grazie ancora
X Mauro,
la scelta di istituire un diritto fisso, per l’attività istruttoria e di controllo, nel rilascio dell’autorizzazione all’affido delle ceneri è sì dolorosa e forse politicamente inopportuna, ma del tutto legittima.
Si tratta, infatti, di punti di vista. Infatti, dal momento che (dal 2/3/2001) il comune, nei servizi di polizia mortuaria, non puo’ piu’ ‘andare in passivo (salvo che per indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o disinteresse da parte dei familiari, aspetti che afferiscono alla capacita’ di spesa dei servizi sociali) e che le attività d’istruttoria e per l’affidamento anche di vigilanza sulle modalità di conservazione dell’urna il comune sostiene delle spese, la previsione di un corrispettivo che assicuri, almeno, l’integrale copertura delle spese ha un suo fondamento (anche in relazione all’art. 93 D. Lgs. 267/2000).
Potrebbero, volendo, considerarsi anche altri fattori ed effetti di tali istituti che incidono, in prospettiva, sul complesso del sistema di gestione cimiteriale.
Non guasterebbe, oltretutto, uno sguardo all’art. 4 DM 1/7/2002 che fornisce alcuni indirizzi ‘utili’, tra cui l’integrale recupero delle spese gestionali cimiteriali.
In questo contesto normativo la deliberazione della Giunta Municipale si giustifica per la definizione delle tariffe (salvo che non sia necessario anche un intervento del Consiglio Comunale per la definizione dei relativi criteri generali), ma anche per le procedure e per l’attribuzione della competenza ad un dato momento organizzativo (l’organizzazione è competenza della G.C., art. 48, 3 D.- Lgs. 18/8/2000, n. 267), dato che l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri rientra tra le funzioni attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all’art. 107, commi 3 e ss. D. Lgs. n. 267/2000, citato.
Leggendo il commento in risposta al quesito del sig. Mauro vedo che ha indicato con la data del 02/03/2001 l’obbligo da parte del comune di non andare in passivo nei servizi cimiteriali.
Perché?
E’ una disposizione normativa?
Le chiederei la cortesia di illustrarmi questi aspetti nel dettaglio, per meglio capire se il comune ha “la facoltà” o “l’obbligo” di richiedere una tariffa legata al servizio di affidamento ceneri.
Buongiorno, vorrei avere informazioni in merito alla mia situazione .
Ho preso in affido le ceneri della mia mamma che terro’ custodite presso la mia abitazione, consapevole delle responsabilita’ che che questo comporta. Siccome mia madre era residente presso un altro comune ,ora il mio comune di residenza pretende delle somme (243,00 euro + 3 marche da bollo da 16,00) , quello che pero’ non riescono a spiegarmi e’ a cosa servono questi soldi .
L’agenzia di pompe funebri che mi ha gestito funzione religiosa e cremazione, mi conferma che il comune non ha il diritto di chiedere queste somme ,cosa che in effetti risulta vera nel caso di molti comuni.
Ora io chiedo ,ma se alla cremazione ho provveduto io , al trasferimento e custodia delle ceneri ho provveduto io , perché il comune dove risiedo pretende quasi 300 euro da me? Quali sono le eventuali spese che il mio comune di residenza dovra’ sostenere, forse quelle di inviare un incaricato della Polizia Mortuaria per verificare se custodisco in maniera adeguata le ceneri della mia mamma?
Trovo tristissimo dover affrontare questo argomento , anche perché si tratta di mia madre che oltre ad un grande vuoto mi ha lasciato ben piu’ di 300 euro . Un grazie anticipato a chi mi potra’ dare una qualche risposta , risposta che il mio comune non mi ha saputo dare.
Mauro
X Pasquale,
Sì, è proprio così: attorno all’atto di disposizione che poi si estrinsecherà nel rilascio di un’autorizzazione comunale (alla traslazione, in questo caso) si deve formare il necessario consenso (meglio se scritto) di tutti gli aventi diritto a pronunciarsi, individuati secondo il criterio di poziorità ( = potere di scelta coniugato con priorità nel decidere) enunciato dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale si applica estensivamente non solo per la cremazione (come parrebbe ad una lettura superficiale), ma anche per ogni altra destinazione delle spoglie mortali. Titolo privilegiato spetta al coniuge superstite, in sua assenza sono legittimati a pronunciarsi tutti i congiunti di pari grado, sino al sesto livello di parentela. Se gli aventi diritto pari-ordinati sono una pluralità occorre la manifestazione di volontà unanime di tutti costoro.