TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100

Norme correlate:
Legge n. 130/2001
Art 74 Regio Decreto n. 262/1942
Art 75 Regio Decreto n. 262/1942
Art 76 Regio Decreto n. 262/1942
Art 77 Regio Decreto n. 262/1942

Riferimenti: TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100<

TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2013, proposto da:
Livia Boccara, Edilio Andrea Siddi e Elena Siddi, rappresentati e difesi dagli avv.… ... Leggi il resto

Quesito pubblicato su ISF2013/2-a

L’ufficiale di stato civile del Comune di …, sito in Lombardia, sottopone un quesito in merito alla dispersione delle ceneri, in riferimento alla L.R. Lombardia 22/2003 ed il Regolamento reg.le 6/2004: un foglio di agenda firmato dal de cuius ed autenticato da notaio corrisponde alla definizione di disposizione testamentaria di cui all’art. 3 della L. 130/2001, richiamata dai provvedimenti succitati oppure no? È inoltre necessaria la pubblicazione di detto foglio da parte del notaio alla stregua di un testamento olografo?... Leggi il resto

Quesito pubblicato su ISF2013/2-e

Nel caso in cui venga richiesta dai familiari la cremazione di due feti gemelli, il crematorio di … chiede se sia corretto procedere con due cremazioni distinte.

Risposta:
La risposta deriva sia dalle scelte a monte per l’incassamento, sia dall’obbligo a valle di avere la distinzione delle ceneri (dati anagrafici delle ceneri contenute nell’urna).
Poiché ogni feto deve essere contenuto in una distinta bara di legno, e visto che ogni cremazione prevede che sia introdotto un solo feretro per volta nel forno, ne consegue che la cremazione di due feti gemelli deve essere compiuta distintamente, anche ai fini della raccolta separata delle ceneri (per quel che è raccoglibile).
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TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4 aprile 2013, n. 3407

Norme correlate:
Art 1 Legge n. 241/1990
Art 2 Legge n. 241/1990
Art 3 Legge n. 241/1990
Legge n. 130/2001

Riferimenti: TAR, II 17/03/08 n. 2420

Testo completo:
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4 aprile 2013, n. 3407
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2012, proposto da:
Giambarda Perla e Leonardo Casu, rappresentati e difesi dagli avv.ti… ... Leggi il resto

Quesito pubblicato su ISF2013/1-a

L’assessore ai cimiteri del Comune di …, sito in Lombardia, ha chiesto al’Ufficio Cimiteri di inserire nel regolamento cimiteriale comunale in via di revisione la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze con tubi in materiale ecologico.
L’Ufficio chiede di avere notizie in merito a questa prassi, visto che dalle ricerche effettuate non ha trovato nulla.


Risposta:
La dispersione deve essere effettuata nei modi stabiliti dal defunto, consentiti dalla legge e dai regolamenti.
In Lombardia non è prevista la inumazione di urna cineraria dal regolamento regionale.
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Quesito pubblicato su ISF2012/4-c

Nel Comune lombardo di … in un contratto di concessione multiplo (5 loculi di fascia) l’attuale erede, subentrato al fondatore, risulta essere avente diritto alla sepoltura in uno dei 5 loculi (tra l’altro già determinato).
La concessione riporta la seguente dicitura: “allo scopo di deporvi esclusivamente, con cessione ad altri, i resti mortali di: … omissis… (seguono i 5 nominativi con il rispettivo numero del loculo)”.
Considerato che il concessionario ha espresso la volontà di essere cremato, si chiede se abbia ugualmente diritto, a tempo debito, ad entrare nel loculo anche come ceneri (occupandolo esclusivamente con un’urna), nonostante si tratti di loculo destinato, a livello costruttivo, a salma.
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Quesito pubblicato su ISF2012/4-d

Al Comune di … , nella regione Lazio, è stato chiesto di autorizzare una combinazione di dispersione di ceneri: quando si effettuerà la cremazione metà dovrebbe essere dispersa, mentre l’altra metà affidata ad un familiare (lo stesso che provvederà alla dispersione della prima metà).
Si chiede se è possibile autorizzare tale richiesta, anche perché facendolo si andrebbe a garantire sia la volontà dispersoria manifestata dal de cuius, sia quella di conservazione delle ceneri da parte del familiare.
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