Il trasporto necroscopico

fran 7348675 32370[1]ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri?
I carabinieri?
I familiari?
l’ impresa di onoranze funebri
?

Premessa:

I trasporti necroscopici constano in:

1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990);

2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/1990);

3) Trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.

Il servizio necroscopico (necessario per tutti i comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate”, sotto il profilo delle autorizzazioni, è disciplinato dal paragafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 esplicativa del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Esso ha una natura ambigua, perchè pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli Artt. 23 e seguenti del DPR 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale).

Sino all’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 in forza dell’Art. 16 DPR 295/1990 tale trasporto era da considerarsi a carico del comune, così come confermato anche dal paragrafo 5.1 della suddetta Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24.

La raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate ha, quindi, la veste di servizio obbligatorio, il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), ma deve tassativamente garantire l’ organizzazione dello stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, sul punto ripevedeva sostanzialmente 2 ipotesi, quella del trasporto al deposito di osservazione/obitorio del comune di decesso (in tal caso con onere a carico del comune ex art. 16, 1, lett. b) dPR 285/1990) oppure quella del trasporto in altro luogo, anche se nello stesso comune, o in altro comune (ma in tal caso con la preventiva autorizzazione comunale) (in questo caso con onere a carico di chi avesse disposto il trasporto altrove

Dopo l’entrata in vigore del Art. 1 comma 7 Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, secondo il quale tutti i trasporti mortuari (ossia di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato) sono prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

E’, così, avvenuta una spaccatura insanabile nella dottrina (ossia nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria), tale conflitto si polarizza su questa dicotomia:

A) Il “recupero salma” è un normale trasporto funebre, ancorchè di salma, e quindi deve avvenire “a cassa aperta” con tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/1990; esso pertanto è sempre imputabile ai famigliari del defunto (anche se le spese vengono anticipate dai Pubblici Poteri i congiunti del de cuius saranno soggetti alla ripetizione della somma anticipata, attraverso procedure coattive come l’iscrizione a “ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).

B) Il “recupero salma” attiene all’Ordine Pubblico, è un servizio ISTITUZIONALE e, di conseguenza, spetta al comune che lo può erogare in economia diretta (ossia con propri necrofori e veicoli) oppure attraverso le forme di gestione dei servizi pubblici locali dettate dall’Art. 113 Decreto Legislativo 267/2000.

Questa assimmetria interpretativa coinvolge anche le più alte sfere di governo (della nostra scalcinata Repubblica):

L’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’ art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti.

Alcuni Tribunali (TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare questa norma in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, invece, osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.

Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità.Giudiziaria. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’ha richiesto.

Se ne ricava come, legittimamente, il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.

Qualche perplessità si deve sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa 3rd 2309 coroner 001essere gestito “in regime di privativa”, sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in merito all’abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un’affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell’art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio fondamentale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio meramente comunale.

In tale accezione semantica, questa fase del trasporto funebre, viene a configurarsi non tanto come quel servizio pubblico locale di cui all’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (si veda anche Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. VI n. 7950/06 del 7/11/-27/12/2006) quanto come un compito “proprio” del comune in quantoistituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l’assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell’onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Si scontrano, quindi, due letture dei disposti di Legge profondamente difformi ed antitetiche.

Il “sugo della storia” come direbbe Alessandro Manzoni consta in questa domanda: “La raccolta salme è un filone proprio dell’attività funebre esercitata dalle imprese funebri in regime di libero mercato, come se il “recupero salma” fosse una componente dello stesso funerale; oppure è una necessità di ordine pubblico che grava in capo al Comune, anche se materialmente essa dovesse esser svolta da imprese funebri individuate dal comune secondo un regolare procedura di affidamento?

Se aderiamo alla seconda ipotesi il comune per finanziare questa azione di polizia mortuaria sul territorio riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di contribuzioni di legge o, ancora, potrebbe imporre sugli altri trasporti funebri un diritto fisso (ex Art. 149 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 267/2000) sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto oppure esigere in un trasporto che interessi più comuni, con sosta “tecnica” in comune intermedio un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa ed uso di spazi ed attrezzature, mantenendo così, implicitamente in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/1990.

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Carlo Ballotta

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67 thoughts on “Il trasporto necroscopico

  1. Salve, vorrei sapere se un’associazione di volontariato , potrebbe svolgere questo servizio, in quando per le agenzie funebre e un facchinaggio, perche in tali casi chiedono somme molte elevate alle famiglie coinvolte. Grazie

  2. Onestamente anche ai sensi Legge 10 ottobre 1990, n. 287 i servizi necroscopici, in quanto istituzionali ed a carico dell’erario pubblico, dovrebbero godere di un regime separato rispetto ai servizi funebri erogati secondo i principi di libero mercato, questa almeno è anche la posizione della Regione Emilia Romagna con l’Art. 1 comma 3 lettera c) della Legge Regionale Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19, in pratica, però, gestire il servizio di recupero salme in modo disgiunto dall’attività funebre risulta oltremodo oneroso per le casse comunali, così l’unico modo efficiente per assicurare queste prestazioni è affidarsi alle imprese funebri in quanto esse sono in possesso di mezzi, uomini ed attrezzature per svolgere queste mansioni di ordine ed igiene pubblica. Si verifica il classico caso di conflitto d’interessi finalizzato all’accaparramento dei funerali.

  3. Per il cosiddetto “recupero salma” (conosciuto altrimenti con la formula linguistica di “trasporto necroscopico) occorre necessariamente un mezzo rispondente alle prescrizioni tecniche dettate dall’Art. 20 del DPR 285/1990, assieme al decreto di trasporto rilasciato dalla Pubblica Autorità (paragrafo 5 della Circ.Min. n. 24/1993).
    Chiunque sia in possesso di questo veicolo può effettuare la raccolta salme incidentate su disposizione della Pubblica Autorità.

  4. Volevo chiedare, se anche i vigili del fuoco o il soccorso alpino puó fare un trasporto entro il comune di una salma dal posto del incidente fino al deposito di osservazione con i loro mezzi di soccorso. Grazie

  5. ciao carlo grazie per la risposta immediata ai miei dubbi per quanto riguarda il trasporto necroscopico ” sei stato molto utile”

  6. Il cosidetto recupero salme incidentate, meglio conosciuto anche con la formula linguistica di “Trasporto Necroscopico” ex D.M. 28 maggio 1993, senza dimenticare il recente parere espresso dal Ministero dell’interno, Sportello delle autonomie, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, è un servizio pubblico locale di mera spettanza comunale, essendo la polizia mortuaria per sua intima natura una funzione del comune già dopo l’approvazione del Regio Decreto 8 giugno 1885 n. 2322.
    E’, quindi, l’Ente Locale a dover individuare le forme in cui erogare detto servizio istituzionale nei rispetti del Titolo V Decreto Legislativo n.267/2000 (si veda, in particolare, l’Art. 113).
    Così le Forze dell’Ordine (la cosidetta “Polizia Giudiziaria”) provvedono d’ufficio alla chiamata dell’impresa funebre, ma non arbitrariamente, in quanto il comune deve aver predisposto un calendario con le eventuali turnazioni tra le imprese che si succedono nel recupero salme, in modo da garantire la continuità dell’azione di polizia mortuaria sul territorio comunale.
    Ecco, almeno, l’opinione prevalente della dottrina; invero, però, esistono correnti minoritarie non, certo, meno titolate volte ad affermare la preminenza sulle altre fonti del diritto dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, in forza del quale tutti i trasporti funebri sarebbero divenuti a titolo oneroso per gli aventi causa del de cuius, venendo meno, in tal modo, la possibilità di imporre una particolare azienda, scelta dal comune, anche per il trasporto necroscopico dal luogo del decesso sino all’obitorio/deposito d’osservazione.

  7. su che base le forze dell’ordine descidono chi delle ag.funebri presenti nella zona di competenza (deve fare il recupero salma)

  8. Richiamo la circolare regionale 7SAN del 9 febbraio 2004 sulla cosidetta constatazione di morte. In pratica il medico dell’ambulanza accorso sul luogo del sinistro prende atto dell’assenza di manifestazioni di vita, così la pubblica autorità dispone il trasferimento della salma presso il deposito d’osservazione e la salma stessa rimane a disposizione della pubblica autorità per ulteriori accertamenti i quali possono chiudersi anche senza la richiesta di autopsia o riscontro diagnostico, magari perchè la natura della morte è già chiara ed evidente senza bisogno di ulteriori indagini.
    La visita necroscopica, invece, ai sensi dell’Art. 74 DPR 396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile) è necessaria per tutti i decessi, a prescindere da quale ne sia la causa, per mettere in condizione l’Ufficiale di Stato Civile di rilasciare l’autorizzazione alla sepoltura.
    La visita necroscopica ha il fine di accertare l’incontrovertibilità del decesso, non la causa di quest’ultimo e sostanzialmente serve per escludere anche il solo dubbio di morte apparente.

  9. meglio: non mi è chiaro questo passaggio:

    “Se si esclude il riscontro diagnostico/autopsia (Artt. 37 e 45 DPR 285/1990) che comporta per sua stessa natura un intervento invasivo e demolitorio da parte del medico settore di solito la visita necroscopica è un esame esterno (semeiologia tanatologica fisica o strumentale), perchè si limita a rilevare i “signa mortis”, come ad esempio la rigidità cadaverica o gli iniziali segni di putrefazione”

    significa che non è il riscontro diagnostico che si fa al deposito di osservazione ma la visita necroscopica?
    insomma cosa succede nel deposito di osservazione nel caso di incidente…?
    aiuto!

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