TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 2 settembre 2010, n. 1878

Norme correlate:
Art 823 Regio Decreto n. 262/1942
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Capo 09 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 2 settembre 2010, n. 1878
«Le aree cimiteriali, ai sensi dell’art.824 c.c., sono assoggettate a regime demaniale sicché sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che li riguardano (art.823 c.c.).Il D.P.R. 11 n. 285/1990 all art. 51 prescrive che: “La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero” ed al successivo art.52 “Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.”Inoltre, secondo l art. 93 del citato regolamento di polizia mortuaria,”il diritto di uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari”.Risulta pertanto evidente che incombe sull’autorità comunale un obbligo di custodia e di controllo del cimitero.»

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