Tar Toscana, Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 1622

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Tar Toscana, Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 1622
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3488 del 1998, proposto da:
Ditta Maremmani Cesare s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Marco Dati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n. 14;
contro
Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 1999, proposto da:
Ditta Maremmani Cesare s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Marco Dati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n. 14;
contro
Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 3488 del 1998:
del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (negazione n. 14/S) emesso dal Sindaco del Comune di Pietrasanta in data 4/7/1998, con il quale è stata negata la concessione in sanatoria richiesta in data 1/4/1986 (n. 3137), relativa alle opere eseguite in via Provinciale Vallecchia, consistenti in un manufatto ad uso tettoia mostre marmo e ad uso ufficio (mapp. 183/184), e un laboratorio artigianale (mapp. 172/173/174/177)
e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 282 del 1999:
dell’ordinanza n. 130/98, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pietrasanta, in data 14/10/1998, ha ingiunto la demolizione delle predette opere;
e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Maremmani Cesare ha presentato, in data 1.4.1986, domanda di condono edilizio avente ad oggetto l’avvenuta realizzazione, ultimata nel 1971, di un manufatto adibito a laboratorio per marmi (adesso utilizzato come magazzino) e di un manufatto adibito ad ufficio ed a tettoia destinata a mostra di marmi.
Il Comune di Pietrasanta, con provvedimento datato 4.7.1998, ha respinto l’istanza per le seguenti ragioni: in relazione al laboratorio, stante la sua ubicazione in zona di rispetto fluviale costituente vincolo di inedificabilità assoluta, a seguito del parere contrario espresso dal Genio civile (il quale limitava il proprio nulla osta alle opere distanti oltre 4 metri dal limite catastale del corso d’acqua); quanto all’altro manufatto, stante la sua ubicazione in zona di rispetto stradale (all’interno dei 20 metri previsti dal D.M. 1.4.1968) ed in zona di rispetto cimiteriale (a meno di 50 metri di distanza dal muro perimetrale del cimitero).
Avverso tale diniego la ricorrente è insorta con il ricorso n. 3488/98, deducendo:
1) Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985.
E’ maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985, senza che vi ostino gli artt. 33 e 40 della legge stessa, in quanto le opere in questione ricadono all’interno del centro urbano di Vallecchia, con conseguente difetto dei presupposti di applicazione del D.M. 1.4.1968 (valevole per le zone situate fuori dai centri abitati), ed all’esterno della zona di rispetto cimiteriale risultante dalla cartografia del piano regolatore di Pietrasanta; gli abusi edilizi, inoltre, secondo l’esponente sono stati realizzati prima dell’ampliamento del cimitero da cui l’area di rispetto è stata calcolata, mentre il laboratorio aveva ottenuto, nel 1973, l’approvazione del Genio civile, il quale comunque, nella pratica di condono edilizio in argomento, ha espresso parere negativo per la sola parte del fabbricato compresa nella fascia di 4 metri.
2) Violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, in relazione al D.M. 1.4.1968 e ad altre norme.
Il citato D.M., riguardante le distanze da osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati, non si attaglia al caso in esame, che vede gli immobili de quibus all’interno del centro abitato di Vallecchia; al tempo stesso l’area di rispetto cimiteriale non include gli immobili del ricorrente, come risulterebbe dalla planimetria del piano regolatore (documento n. 3 allegato al gravame) e dalla planimetria illustrativa riportata sul catastale (documento n. 4); l’ampliamento del cimitero, in quanto successivo alla costruzione dei manufatti oggetto dell’impugnato diniego, si porrebbe in contrasto con le norme igieniche prescriventi la distanza minima dai cimiteri.
3) Eccesso di potere per errore materiale, carenza di motivazione e contraddittorietà.
In pendenza del gravame il Comune di Pietrasanta ha notificato al ricorrente l’ordinanza di demolizione datata 14.10.1998, avente ad oggetto le opere per le quali era stata respinta la domanda di condono.
Avverso tale provvedimento la società istante è insorta con il ricorso n. 282/99, deducendo:
1) violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985;
2) violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 in relazione al D.M. 1.4.1968;
3) eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta, in relazione ad entrambi i ricorsi.
Con ordinanza n. 154 del 16.3.1999 è stata respinta la domanda cautelare introdotta con la seconda impugnativa.
All’udienza del 30 settembre 2014 le cause sono state poste in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Il Collegio rileva in rito che l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in riferimento alla parte degli atti impugnati riguardante il laboratorio artigianale, rispetto al quale il contestato diniego di condono e, in via derivata, l’impugnata ingiunzione a demolire, assumono a presupposto la ravvisata dislocazione del manufatto in zona di rispetto fluviale.
L’eccezione è fondata.
Occorre considerare che, ai sensi dell’art.143 del R.D. n.1775/1933, appartengono alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.
Orbene, qualora il provvedimento dell’Ente sia motivato, come nel caso di specie, in base alla dislocazione dell’immobile oggetto di sanatoria a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla sponda di un fiume, rileva una situazione incidente in maniere diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela all’uopo apprestata dall’ordinamento (Cass., S.U., 12/5/2009, n.10845; TAR Toscana, III, 6/4/2010, n.938; idem, 27.3.2013, n. 510; idem, 27.3.2013, n. 496; TAR Campania, Napoli, VIII, 7/12/2009, n.8602).
Pertanto, le controversie in esame non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché i ricorrenti potranno assumere i giudizi davanti al giudice competente, nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
Alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque appartiene altresì la questione dell’ammissibilità del condono delle porzioni immobiliari che non ricadrebbero nella fascia di rispetto del fiume, in quanto l’opera edilizia abusiva deve essere identificata, ai fini della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato (TAR Toscana, III, 26.9.2014, n. 1497).
Per il resto (e cioè relativamente alla parte degli atti impugnati riguardante il manufatto ad uso tettoia/mostra/ufficio), il Collegio ritiene di acquisire i provvedimenti e i documenti relativi all’istituzione della zona di rispetto cimiteriale ed al suo ampliamento, nonché una relazione di chiarimenti circa l’istruttoria e gli accertamenti condotti ai fini del computo delle distanze del manufatto dal muro perimetrale del cimitero, con allegata una planimetria in scala in cui sia rappresentata la dislocazione e la distanza del manufatto medesimo rispetto al cimitero; ritiene altresì di acquisire analoga relazione, documentazione e planimetria in ordine alla zona di rispetto stradale, cui fa anche riferimento il contestato diniego.
Ciò senza che rilevi la richiesta di remissione in termini formulata dalla ricorrente con memoria depositata in giudizio in data 15.7.2014, secondo cui la comunicazione di fissazione dell’udienza le sarebbe pervenuta ad un giorno di distanza dalla scadenza del termine di deposito dei documenti. Risulta infatti che la ricezione via pec del suddetto avviso risale al 28.5.2014, e quindi a molti giorni prima della citata scadenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, dispone quanto segue:
– in relazione alla parte dei provvedimenti impugnati relativa al manufatto situato in zona di rispetto fluviale, dichiara i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che le cause potranno essere riassunte in parte qua innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine e con le modalità di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010;
– in relazione alla restante parte dei gravati provvedimenti, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Pietrasanta di depositare presso la Segreteria di questo TAR gli atti sopra elencati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente pronuncia; fissa la pubblica udienza del 21 aprile 2015 per l’ulteriore trattazione delle cause in parte qua.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)