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Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. IV, 20 ottobre 2014, n. 2510
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2014, proposto da:
Cooperativa Servizi Silvabella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Tamos, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano viale Piceno n. 14/a;
contro
Comune di Tromello;
nei confronti di
For Work Global Service Società Cooperativa;
per l’accertamento
del diritto ad accedere all’offerta tecnica presentata da For Work Global Service nella gara relativa all’aggiudicazione del servizio di spazzamento strade, manutenzione verde pubblico, pulizia cimitero e presidio piazzola ecologica del Comune di Tromello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società ricorrente ha partecipato, unitamente alla contro interessata alla gara bandita dal Comune di Tromello per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di spazzamento strade, manutenzione verde pubblico, pulizia cimitero e presidio piazzola ecologica, poi affidato a For Work Global Service Società Cooperativa;
Considerato che la ricorrente con successive istanze ha chiesto di accedere a tutta la documentazione di gara compresa la copia integrale dell’offerta economica e tecnica dell’aggiudicataria, evidenziando l’interesse alla conoscenza in relazione all’intenzione di difendere i propri interessi in sede giurisdizionale, in ragione della ritenuta sussistenza di profili di illegittimità rispetto all’aggiudicazione della gara indicata;
Considerato che la stazione appaltante, dopo averle esibito la documentazione amministrativa relativa alla gara nonché l’offerta economica dell’aggiudicataria, ha negato alla ricorrente, con determinazione datata 16 maggio 2014, l’accesso all’offerta tecnica di For Work Global Service Società Cooperativa, adducendo sia l’opposizione di tale società, in ragione dell’esistenza di “esigenze di riservatezza aziendale”, sia la mancata esplicitazione da parte dell’interessata delle ragioni per cui i documenti richiesti sarebbero utili alla tutela dei suoi interessi;
Ritenuta la fondatezza della pretesa vantata dalla ricorrente, in quanto:
– le deduzioni asseritamente sviluppate dalla controinteressata, neppure costituita nel presente giudizio, in ordine ad esigenze di riservatezza risultano, per come riferite dall’amministrazione parimenti non costituita in giudizio, del tutto prive dei requisiti di specificità cui l’art. 13 del d.l.vo 2006 n. 163 correla l’esclusione del diritto di accesso;
– sul punto la giurisprudenza ha precisato che la disposizione citata ha introdotto un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta (Cons. St., Sez. VI, 30.7.2010 n. 5062, 19.10.2009, n. 6393), ma di tale motivazione non vi è traccia nel caso di specie;
– sotto altro profilo. la ricorrente, che ha partecipato alla gara cui si riferisce la documentazione tecnica non esibita dall’amministrazione collocandosi al secondo posto, ha esplicitato la correlazione tra la domanda di accesso e l’intenzione di contestare gli esiti della gara e tanto basta ai fini del favorevole apprezzamento dell’interesse all’ostensione, atteso che esso prescinde tanto dalla preventiva proposizione del gravame, quanto dall’analitica indicazione delle possibili censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato con conseguente necessità di ordinare all’amministrazione di esibire i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., fermo restando che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre non si fa luogo alla distrazione in favore del difensore della ricorrente in quanto non dichiaratosi antistatario, anche considerando che dalla lettura della procura alle liti risulta che le spese defensionali sono sostenute direttamente dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Tromello di rilasciare copia degli atti oggetto della richiesta presentata dalla ricorrente, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Tromello al pagamento delle spese della lite, quantificandole in Euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)