Tar Toscana, Sez. III, 16 ottobre 2014, n. 1603

Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. I, 24 settembre 2014, n. 2378
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2014, proposto da:
Crematorio di Firenze S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Limberti, nel cui studio in Firenze, viale Galileo Galilei n. 32 è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Bagno a Ripoli rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Pardini nel cui studio in Firenze, via Panciatichi 78 è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Parrocchia di San Piero a Ema; Confraternita del Ss. Sacramento di San Piero A Ema, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Del Re, con domicilio eletto presso Andrea Del Re in Firenze, lungarno Archibusieri, 8;
per l’annullamento:
– del provvedimento prot. n. 10837 del 27.03.2014 del Comune di Bagno a Ripoli, trasmesso via pec il 16.04.2014, con cui è stata comunicata la reiezione dell’istanza di accesso agli atti avanzata dalla Società Crematorio di Firenze S.p.A.;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso
alla documentazione richiesta con l’istanza inoltrata il 03.03.2014, ricevuta dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli il successivo 04.03.2014 prot. n. 7598 con conseguente ordine all’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli di consentire alla ricorrente l’esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia e/o esibizione dei relativi atti e/o documenti e/o il rilascio delle informazioni richieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bagno A Ripoli in Persona del Sindaco P.T. e di Confraternita del Ss. Sacramento di San Piero A Ema;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori B. Bertuccio delegata da L. Limberti, V. Pardini e L.J. Baldry delegato da A. Del Re;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
La Società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Bagno a Ripoli le ha negato l’accesso agli atti inerenti l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento del cimitero in località S. Pietro ad Ema che sarebbero stati affidati alla omonima Parrocchia senza previo esperimento di alcuna procedura pubblica.
In particolare con istanza i data 3 marzo 2014 la Società aveva chiesto di sapere se il Comune avesse informato la Procura della repubblica delle attività abusive compiute dalla predetta Parrocchia nell’ambito del cimitero, se fossero stati rilasciati al riguardo atti abilitativi, se le aree interessate dai lavori fossero state cedute al Comune, con quale delibera il Comune abbia provveduto a determinare le tariffe praticate al pubblico dal gestore.
L’istanza è stata respinta in quanto, a giudizio del Comune, non sarebbe connessa alla tutela di un interesse individuale attuale e concreto ma tenderebbe ad un controllo generalizzato sull’operato dell’ente.
Il ricorso è infondato.
Astrattamente non può negarsi che le imprese operanti in un determinato settore di mercato siano legittimate ad ottenere ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 l’ostensione degli atti di affidamento diretto di lavori, servizi forniture da parte di una amministrazione aggiudicatrice ad imprese concorrenti. E ciò a prescindere dalla effettiva sussistenza di un contenzioso attuale o potenziale nell’ambito del quale il richiedente potrebbe giovarsi della documentazione detenuta dalla p.a., atteso che, il diritto di accesso non ha una funzione limitata alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive ma costituisce esso stesso una posizione autonoma che si correla al generale dovere di trasparenza e pubblicità della azione amministrativa.
Il legislatore ha tuttavia limitato la legittimazione ad accedere agli atti prevedendo che il relativo diritto non spetti a qualunque cittadino che sia genericamente interessato a conoscere il funzionamento e l’azione degli apparati pubblici ma solo a coloro che possano vantare un interesse concreto ed attuale direttamente collegato alla conoscenza dei dati richiesti.
Nel caso di specie la sussistenza di tale interesse fa difetto atteso che la ricorrente Crematorio di Firenze S.p.a. costituisce una società di scopo la cui attività è per statuto limitata all’esecuzione del contratto di concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione del nuovo Tempio crematorio di Firenze.
Si tratta, quindi di un soggetto non destinato ad operare in concorrenza con altri operatori ma la cui attività è destinata a svolgersi ed esaurirsi nell’ambito di una singola (per quanto importante) operazione.
Stando così le cose non si vede quale possa essere l’interesse concreto ed attuale che possa giustificare la richiesta di conoscenza di atti ed informazioni relative ad una vicenda del tutto distinta ed in alcun modo correlata alla realizzazione del nuovo Tempio crematorio del Comune di Firenze come quella dedotta nel ricorso.
Vero è che resta nella disponibilità dei soci mutare l’oggetto sociale; si tratta tuttavia di una eventualità futura ed incerta che non vale da sola ad integrare i requisiti di legittimazione all’accesso i quali presuppongono la sussistenza di un interesse attuale e concreto.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.000 oltre Iva e c.p.a. in favore del Comune di Bagno a Ripoli ed Euro 1.000 oltre IVA e c.p.a. nei confronti della Parrocchia di S. Pietro ad Ema.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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