Tar Toscana, Sez. I, 20 agosto 2014, n. 1371

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Tar Toscana, Sez. I, 20 agosto 2014, n. 1371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2014, proposto da:
So&Co – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Grazzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Palestro 3;
contro
Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Dalle Luche e Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
nei confronti di
Realpass Soc. Coop. Sociale e Samarcanda Soc. Coop., rappresentate e difese dall’avv. Luca Righi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Firenze, via delle Mantellate 8;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 1083 del 29.04.2014 con la quale il Comune di Pietrasanta determina a) di approvare tutti i verbali della procedura negoziata relativi all’affidamento dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Pietrasanta, Vallecchia, Strettoia e Capezzano Monte per mesi 18 dal 1.01.2014; b) di dichiarare l’esclusione del So&Co Consorzio di Cooperative Sociali; c) di affidare provvisoriamente al RTI Realpass Soc. Coop. Sociale e Samarcanda Soc. Coop. Sociale;
– per quanto occorrer possa, dei verbali delle operazioni di gara del 19.12.2013 e del 6.03.2014;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai suddetti provvedimenti, ancorche’ sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta e delle controinteressate Realpass Soc. Coop. Sociale e Samarcanda Soc. Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2014 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La controversia origina dalla determinazione dirigenziale del 28 aprile 2014, mediante la quale il Comune di Pietrasanta ha escluso il ricorrente Consorzio So&Co dalla gara per l’affidamento della concessione, fino al 30 giugno 2015, dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Pietrasanta, Vallecchia, Strettoia e Capezzano Monte. Le ragioni dell’esclusione attengono all’erronea interpretazione del bando da parte del Consorzio, il quale avrebbe formulato la propria offerta sulla base di un monte ore lavorative incongruo rispetto alle condizioni stabilite dall’art. 2 del capitolato di gara ed, in sede di verifica dell’offerta, avrebbe proposto chiarimenti tali da modificare nella sostanza il contenuto dell’offerta stessa, in violazione della parità di trattamento dei concorrenti.
Con il primo motivo di gravame, il Consorzio So&Co lamenta che l’amministrazione procedente avrebbe di fatto omesso le valutazioni richieste nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, e comunque non avrebbe supportato con adeguata motivazione il rigetto delle giustificazioni da esso presentate.
Con il secondo motivo, in via gradata, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta, per implicito, le sue giustificazioni, benché l’impostazione iniziale dell’offerta derivasse da una previsione di capitolato cui il Comune aveva attribuito una interpretazione insostenibile. Né potrebbe parlarsi di indebita integrazione dell’offerta con riferimento alla dichiarazione, resa dal Consorzio in sede di chiarimenti, della propria volontà di impiegare lavoratori svantaggiati, non essendo stabilite dalla legge di gara limitazioni in ordine all’utilizzo di detto personale per lo svolgimento del servizio ed essendo notorio che le cooperative sociali – qual è il Consorzio So&Co – beneficiano di sgravi fiscali attraverso l’impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati. Del pari avrebbe errato il Comune nel valutare le giustificazioni relative ai costi dei materiali e, segnatamente, al collaudo degli alzaferetri.
Le censure, che saranno esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto posto a base di gara prevede che “La ditta affidataria dovrà inoltre garantire la complessiva presenza di almeno quattro operatori sui quattro cimiteri per almeno trenta ore settimanali complessive dal martedì alla domenica”. Il Consorzio ricorrente, richiesto della verifica di congruità per aver offerto una percentuale di ribasso sensibilmente superiore a quella degli altri concorrenti, nella nota dell’8 gennaio 2014 ha dapprima stimato il costo della manodopera facendo riferimento all’impiego di due persone per trenta ore settimanali di media per diciotto mesi, su un totale di 7280 ore (2400 ore per funerali, 4680 ore per manutenzioni e attività burocratiche, 200 ore per imprevisti); quindi, nella nota del 24 gennaio 2014, a seguito della richiesta di chiarimenti proveniente dal Comune, ha precisato di aver inteso l’art. 2 del capitolato nel senso che il monte orario di trenta ore fosse riferito complessivamente ai quattro cimiteri, e non a ciascun cimitero, salvo “riformulare l’offerta” (sic) quantificando il costo della manodopera sulla base dell’impiego di quattro operai svantaggiati per un monte di trenta ore settimanali per diciotto mesi (9360 ore per lo svolgimento del servizio, senza ulteriori specificazioni).
La tesi prospettata dal Consorzio già in sede di gara è, tuttavia, inaccoglibile alla luce dell’interpretazione testuale e sistematica del capitolato, la quale conduce a risultati univoci con riguardo al numero minimo di operatori e al monte ore sui quali modulare le offerte.
Quanto al primo, la richiesta di “quattro operatori sui quattro cimiteri” non può che essere letta nel senso della presenza di almeno un operatore per cimitero in ciascuno dei giorni di apertura, diversamente non potendo essere garantito – a tacer d’altro – il rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti dallo stesso art. 2 in esame, tenuto conto della considerevole distanza fra i quattro siti.
Quanto al secondo, ritenere che il capitolato abbia voluto stabilire in trenta ore settimanali il monte da suddividere fra i quattro cimiteri equivarrebbe a una media di sette ore e trenta alla settimana per ciascun cimitero, dato manifestamente insufficiente anche a fronte delle sole attività di gestione elencate all’Allegato B del capitolato, diverse delle quali da svolgersi con cadenza giornaliera presso almeno tre dei quattro cimiteri (pulizia dei servizi igienici e delle camere mortuarie, chiesine e locali di accesso pubblico, consistente nella spazzatura manuale, spolveratura di porte, finestre, arredi, punti luce e pareti, lavaggio di pavimenti e rivestimenti, svuotamento dei contenitori per rifiuti; pulizia delle aree pavimentate interne ai cimiteri e di quelle esterne di pertinenza, consistente in raccolta dei rifiuti, spazzatura manuale o meccanica, svuotamento dei contenitori per rifiuti; pulizia delle aree libere interne ed esterne alle mura cimiteriali, consistente in raccolta dei rifiuti, svuotamento dei contenitori, spazzatura manuale o meccanica, pulizia e riassetto dei vialetti inghiaiati e delle aree verdi).
Se, a questo, si aggiungono le rimanenti attività di gestione pure elencate nell’Allegato B e le operazioni cimiteriali in senso stretto (descritte nell’Allegato A del capitolato), risulta chiaro al di là di ogni ragionevole dubbio – alla stregua della diligenza che è lecito attendersi da un’impresa del settore – che il monte ore settimanale stabilito dalla lex specialis fosse da riferire a ciascun cimitero, e non ai quattro cimiteri cumulativamente. D’altro canto, la stessa offerta originaria del Consorzio So&Co, in disparte il numero degli operatori, prevedeva a ben vedere un monte orario ben superiore alle trenta ore settimanali (7280 ore complessive per diciotto mesi corrispondono a una media di 404,4 ore al mese e 101,1 ore a settimana), a conferma della manifesta impraticabilità dell’interpretazione del capitolato oggi propugnata dal ricorrente, il quale, per inciso, non ha mai neppure dedotto l’irragionevolezza dei requisiti minimi di prestazione richiesti dal Comune.
Acclarato, dunque, che in conformità al capitolato l’offerta avrebbe dovuto contemplare la presenza di quattro operatori e un monte orario minimo di trenta ore settimanali per ciascun cimitero, e che ambedue detti elementi essenziali facevano invece difetto nell’offerta inizialmente presentata dal Consorzio, i “chiarimenti” resi da quest’ultimo in sede di verifica di congruità rappresentano una radicale riformulazione dell’offerta (e, come già osservato, così è qualificata dal Consorzio nella menzionata nota del 24 gennaio), incidendo, appunto, su quegli elementi essenziali. Del tutto correttamente il Comune ha ritenuto di non poter accedere alle modifiche proposte, stante l’esigenza di salvaguardare la parità di trattamento fra i concorrenti, principio fondamentale che ricade fra quelli espressamente richiamati dall’art. 30 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 per le concessioni di servizi, senza che in contrario rilevi la possibilità di fare ricorso all’impiego di lavoratori svantaggiati, giacché quel che conta ai fini della mancata corrispondenza tra le previsioni del capitolato e l’offerta originaria del Consorzio è il dato combinato del numero di lavoratori impiegati (due anziché quattro) e del monte ore offerto (circa cento anziché centoventi settimanali).
Le considerazioni svolte sono sufficienti a evidenziare la legittimità dell’operato del Comune, restandone assorbiti i profili di gravame inerenti il costo dei materiali.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il Consorzio So&Co alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)