Tar Basilicata, Sez. I, 22 agosto 2014, n. 556

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Tar Basilicata, Sez. I, 22 agosto 2014, n. 556
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2001, proposto da Francesco Romaniello, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Antonio Brienza, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, via del Popolo, 6;
contro
il Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Concetta Matera e Brigida Pignatari, con domicilio eletto presso con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Potenza, in Potenza via Nazario Sauro;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 560 del 15 gennaio 2001, notificato il successivo 19 gennaio;
– del provvedimento prot. n. 13218 del 20.11.2000, avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e, ove occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale n.130 del 21.7.1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori Rocco Antonio Brienza e Concetta Matera.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di una concessione perpetua di 22,50 mq. di suolo nel cimitero civico di Potenza, rilasciata al suo avente causa Vito Romaniello, in forza del contratto rogato dal Segretario generale del Comune di Potenza il 2 aprile 1962 con numero di repertorio n. 881 e registrato il successivo 5 aprile 1962 con numero 2484.
1.1. Il dante causa del ricorrente aveva costruito sul suolo oggetto di concessione una cappella funeraria in forza del nulla osta comunale prot. n. 2481/1965 e ne aveva ceduto due loculi alla sig.ra Maria Lucia Santagata con contratto per notaio Bianca Perri Pedio del 19 giugno 1967, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari al numero 1454 d’ordine e al numero 1381 di formalità.
1.2. A seguito dell’istanza di sanatoria per l’utilizzazione irregolare delle concessioni cimiteriali, presentata il 22.2.2000 dalla sig.ra Donata Maria Sileo, avente causa della sig.ra Santagata, il Comune resistente ha notificato al ricorrente i provvedimenti impugnati con i quali si comunica l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione cimiteriale n. 13218 per violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento comunale n. 288 del 1933 e degli artt. 45 e 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 198 del 1935.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti gravati per violazione di legge (artt. 71 e 100 del R.D. n.1880/1942; artt. 1 e 11 delle Preleggi; art. 3 della legge n. 241/1990) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Il Comune di Potenza, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stati impugnati atti aventi natura endoprocedimentale e, quindi, privi di lesività immediata, concludendo nel merito per la reiezione.
4. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di lesività degli atti impugnati, sollevata dal Comune resistente.
6. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e meritevole di accoglimento.
6.1. Dalla lettura dei provvedimenti gravati si evince che gli stessi hanno la finalità di comunicare al ricorrente l’avvio da parte del Comune di Potenza del procedimento volto alla declaratoria della decadenza della concessione cimiteriale di cui è titolare. Deve, però, essere evidenziato che nessuno dei detti atti, nonostante la loro formulazione in termini assertivi, l’estesa esposizione delle violazioni dei Regolamenti comunali contestate e l’assenza di un termine per presentare memorie e documenti, contiene la declaratoria della decadenza del titolo concessorio.
6.2. Pertanto, trattandosi di atti di natura endoprocedimentale il Collegio ritiene che gli stessi non siano autonomamente impugnabili, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile solo all’atto che conclude il procedimento
6.3. Né, infine, nel caso di specie si verte nell’ipotesi di un’impugnazione anticipata di atti endoprocedimentali, ammissibile esclusivamente in relazione a provvedimenti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva (cfr. Cons. Stato, IV, 16 maggio 2011, n. 2961).
7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
8. Sussistono giustificati motivi, alla luce delle considerazione esposte in relazione agli atti impugnati sub § 6.1, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)