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Tar Sicilia, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 1616
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2015, proposto da: Spina Caterina, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Crosta, con domicilio eletto presso la stessa in Palermo, Via C. Nigra n. 51;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso Palermo Ufficio Legale del Comune, in Palermo, Piazza Marina n.39;
Comune di Palermo, Area della Partecipazione Decentramento Serv. del Cittadino e Mobilita’ Impianti Cimiteriali, n.c.;
nei confronti di
Giorgio Cannata;
per l’annullamento
– della nota del 31.03.2015 , ricevuta il 2 aprile 2015, Dir. Num. 251133 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, avente ad oggetto “Comunicazione utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Sig. Spina Giuseppe sez. 341 lotto 6 BIS cimitero S.M. dei ROTOLI O. S. 323 del 19.12.2014 per l’emergenza posti salma per inumazione” con la quale è stato comunicato che l’Ufficio avrebbe provveduto ad utilizzare come deposito temporaneo n. 1 loculo nella sepoltura indicata nell’oggetto;
– della nota dell’11.05.2015, ricevuta il 13 maggio 2015, Dir. Num. 367902 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, anch’essa con oggetto “Comunicazione utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Sig. Spina Giuseppe sez. 341 lotto 6 BIS cimitero S.M. dei ROTOLI O. S. 323 del 19.12.2014 per l’emergenza posti salma per inumazione” con la quale viene comunicata la collocazione di una salma nella sepoltura;
– dell’ordinanza sindacale del Comune di Palermo n. 323 del 19.12.2014, non notificata alla ricorrente, avente a oggetto “grave carenza posti salma – Ordinanza contigibile ed urgente per motivi di sanità pubblica locale ex art. 50 D.lgs 267100”, con la quale sono state “sospese, per il periodo indicato nelle singole autorizzazioni all’inumazione, le concessioni private ricadenti nel cimitero comunale di S.M. dei Rotoli per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati alla data della presente ordinanza.. ”
– per quanto possa occorrere, della successiva nota prot. n. 418827 del 25.05.2015; -dell’ordinanza del Commissario straordinario n 48 del 21 febbraio 2012 con la quale la sospensione dell’efficacia delle concessioni cimiteriali, in precedenza circoscritta solo a quelle temporanee, è stata estesa anche a quelle perpetue;
– di tutti gli atti presupposti e connessi ai provvedimenti predetti tra i quali, per quanto occorra, e per quanto è dato di conoscere alla ricorrente, le ordinanze sindacali n. 301/2010, 111/2012 e 415/2013, mai notificate, nonchè di tutti gli atti ai medesimi conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che queste nulla hanno obiettato circa la possibilità dell’adozione di sentenza in forma semplificata;
Considerato che i provvedimenti impugnati risultano basarsi sull’ordinanza contingibile ed urgente n. 323 del 19.12.2014 adottata dal Sindaco di Palermo per fare fronte alla situazione di emergenza esistente nel cimitero di cui sopra;
– che parte ricorrente censura tale atto per assenza dei presupposti di legge, alla stregua dell’art. 50 TUEL, art. 21 quater L. 241/1990 ed art. 3 Cost.; nonché eccesso di potere sotto diversi profili;
– che a tal fine invoca numerosi precedenti giurisprudenziali di questo stesso T.A.R.;
Ritenuto che il ricorso è fondato perché, come ripetutamente affermato da questo T.A.R. in casi del tutto analoghi (sentt. 2339/2013 e 455/2015), il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti extra ordinem, contintingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo;
– che comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti in argomento, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura di che trattasi fino al 28.5.2019, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
Ritenuto che parte ricorrente richiama fondatamente fra i vari precedenti di questa Sezione la sent. 593/2015, nella quale si è ritenuto:
– che il limite temporale delle ordinanze in argomento “… deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile” sicché “non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta”;
– che “diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti del tutto generici e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità”;
Considerato che le pur articolate difese del Comune non appaiono convincenti in quanto:
– il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale (fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo della ricorrente è previsto fino al 2019;
– il fatto che la citata ordinanza contingibile ed urgente si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, pur apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata contemperazione degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), non elude il vizio connesso all’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato; potere che viceversa è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
– i progetti in corso di messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino attestano viepiù la lentezza dell’azione amministrativa a fronte di un problema sorto nel 2007 (orsono quasi otto anni);
– la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione propone un argomento che finisce con l’invocare la regola del c.d. “fatto compiuto”; il che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità del potere in argomento, non può essere condivisa;
– che l’argomento secondo cui l’Amministrazione avrebbe “… posto in essere quanto in suo potere affidando da una parte ad apposita ditta il ripristino dello stato dei luoghi con la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, e dall’altra, avviando le procedure necessarie per la realizzazione di un nuovo cimitero in località «Ciaculli» nonché l’ampliamento del Cimitero di S. Maria di Gesù” appare del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che notoriamente dura da oltre un decennio (ed anche di più: v. ad es. ordinanza n. 603 del 12.11.98, con cui il Sindaco di Palermo p.t., prendendo atto delle gravi difficoltà esistenti nei cimiteri comunali, ha disposto la revoca delle concessioni cimiteriali a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni o in perpetuità, rilasciate nei cimiteri comunali anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma);
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione non adduce argomenti validi per indicare le specifiche e concrete iniziative intraprese nel corso degli anni per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, così da potere giustificare oggi l’incolpevole perduranza di criticità che appaiono ormai meccanicamente riaffermate;
– che i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure e che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
– che le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso ed sui connessi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per quanto di ragione. Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)