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Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 26 marzo 2014, n. 898
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Grazia Di Marco, rappresentata e difesa dagli avv. Federica Gioe’ e Giuseppe Cusimano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Gioe’ sito in Palermo, via Messina N. 15;
contro
Comune di Marineo, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via dei Biscottari, 17;
nei confronti di
Giustina Rocco e Ferdinando Di Maria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, con il ricorso originario,
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Marineo sull’istanza presentata in data 21/6/2011 e diretta ad ottenere la reintegrazione nel possesso dei loculi cimiteriali nn. 109 e 112 rilasciati in concessione alla ricorrente;
con i motivi aggiunti,
del provvedimento rep. N. 3 del 25 marzo 2013, che assegna alla ricorrente i loculi nn. 67 e 68 quarta fila della nuova colombaia in sostituzione dei loculi nn- 110 e 112 della colombaia Puccio precedentemente assegnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marineo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 aprile 2012, e depositato il successivo 9 maggio, la ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione comunale in ordine alla richiesta di reintegro di due loculi cimiteriali temporaneamente requisiti con provvedimenti del 2007.
Appare opportuno fin d’ora precisare che, dalla documentazione in atti, emerge che l’intera vicenda è caratterizzata dall’erronea indicazione numerica, in taluni atti, di uno dei due loculi, identificato con il numero 109, a fronte del fatto che il loculo oggetto di effettiva requisizione è stato il numero 110.
Successivamente il comune resistente ha adottato il provvedimento n. 3 del 25 marzo 2013, con il quale l’istanza della ricorrente è stata espressamente respinta, provvedimento impugnato con i motivi aggiunti con il quale vengono articolate diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito il comune di Marineo che con memoria ha replicato alle censure articolate con i motivi aggiunti e chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande proposte con l’originario ricorso, atteso che il silenzio ivi impugnato è venuto meno.
I motivi aggiunti, proposti avverso la determinazione n. 3/2013, sono invece fondati.
Diversamente da quanto asserito dalla difesa del comune intimato i provvedimenti del 2007 sono evidentemente provvedimenti di requisizione temporanea; ciò si ricava dall’oggetto di tali atti, indicato quale “comunicazione utilizzo loculo cimiteriale”, nonché dal loro contenuto nel quale viene precisato che “Alla s.v. sarà assicurato che nel momento in cui verrà realizzata la nuova colombaia il loculo verrà liberato”. Espressione che, al di là della poco felice scelta dei verbi utilizzati, conferma chiaramente il carattere temporaneo della requisizione disposta, fino alla realizzazione della nuova colombaia.
Il provvedimento poi consente, al soggetto inciso dal provvedimento, il rimborso della somma pagata oppure l’assegnazione di un nuovo loculo nella colombaia in corso di realizzazione, ma ciò non incide nel carattere temporaneo della requisizione disposta e costituisce semplicemente un’alternativa, concessa all’interessato, alla attesa della naturale scadenza degli effetti del provvedimento di requisizione disposto.
In definitiva, da tali atti, emerge che il soggetto titolare di una concessione di un loculo requisito aveva tre possibilità: attendere semplicemente la scadenza della requisizione temporanea disposta, rinunziare alla concessione del loculo – ottenendo la restituzione di quanto pagato – ovvero richiedere l’assegnazione, in luogo di quello requisito, di altro loculo nella nuova colombaia.
Poiché la ricorrente non ha chiesto la revoca della concessione, né la sostituzione del loculo assegnato, è evidente che, sulla base degli atti del 2007, deve potere rientrare nel possesso del loculo temporaneamente requisito, liberato dalle bare ivi collocate.
Quale unico motivo addotto dal comune resistente, a giustificazione della mancata restituzione dei loculi alla ricorrente, viene indicata la circostanza che gli stessi sarebbero stati assegnati ad altri concessionari; ma è evidente che rimane poco chiaro perchè il comune abbia assegnato ad altri loculi per i quali esisteva altro concessionario e perché (ove sia stata compiuta tale operazione) tra due concessionari del medesimo loculo venga data preferenza a chi ha ottenuto la concessione in forza di un atto illegittimo (in quanto non può essere certamente assegnato un loculo su cui esiste altra concessione) piuttosto che al legittimo concessionario.
Non può neanche essere condivisa l’eccezione della difesa del comune resistente secondo la quale l’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare le concessioni ottenute da altri sui loculi di sua spettanza.
Invero tali atti concessori non determinano automaticamente la revoca delle concessioni precedentemente assentite in suo favore, ma semmai un’incompatibilità tra i diversi titoli rilasciati – con molta approssimazione – dal comune resistente, al quale spetta il compito di rimediare agli atti adottati, tra loro incompatibili, non necessariamente comprimendo gli interessi della ricorrente che, peraltro, può vantare la legittimità dei suoi titoli.
In definitiva, è vero che la ricorrente avrebbe avuto titolo ad impugnare le illegittime concessioni accordate ad altri, aventi ad oggetto i loculi di sua spettanza, ma la loro mancata impugnazione non determina di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’odierno ricorso.
In conclusione, dichiarata improcedibile la domanda, avverso il silenzio rifiuto – proposta con l’originario gravame – il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e, per il resto, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il comune resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della ricorrente, in €. 1.500,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)