Tar Sicilia, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 1897

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 1897

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2016, proposto da:
Claudio Cammarata, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele La Malfa Ribolla C.F. LMLGRL86M23G273S, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nunzio Morello 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello C.F. TMSZEI58L31G273D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 702207 del 14 aprile 2016 del Comune di Palermo – servizio cimiteri;
– del provvedimento prot. n. 885386 del 7 giugno 2016 del Comune di Palermo – servizio cimiteri con cui si comunica al ricorrente l’immissione nella sepoltura di cui è concessionario di due salme per il giorno 16 giugno 2016;
– dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo n. 361 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “grave carenza posti salma del cimitero comunale S.M. dei Rotoli”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Dalla documentazione depositata dalla difesa del comune di Palermo emerge che con nota n. 1019168 del 15 giugno u.s. l’amministrazione comunale ha revocato il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, in relazione al quale è pertanto cessata la materia del contendere.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistito per la condanna del comune di Palermo al pagamento delle spese di lite.
Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata da entrambe le parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, come da questi ritualmente richiesto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Maisano Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

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