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Tar Sicilia, Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 510
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4018 del 2014, proposto da:
Giovanna Giacchina, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mercadante, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, Via E. Notarbartolo N.20;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune, in Palermo, piazza Marina n. 39;
nei confronti di
Vincenzo La Cara, Franca Catalano, Daniela Osman, Federica Venutelli, Giuseppe Annatelli, Giuseppa Gallo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota del 28/10/2014, ricevuta in data 29/10/2014, Num. 874711 – Dir. N. Cron. 2014/1269 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità. Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, avente ad oggetto “utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura intestata alla sig.ra Giacchina Giovanna sez. 371 lotto 3 cimitero S.M. dei Rotoli in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n.415/2013”;
della nota del 03/11/2014, in data 4/11/2014, Num. 891077 Dir. N. Cron. 2014/1294 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione. Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, con la quale è stato comunicato che in data 15/11/2014 verranno collocate salme nella sepoltura intestata alla ricorrente;
dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Palermo del 24/12/2013 n. 415 avente ad oggetto la “grave carenza posti salma – Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art, 50 D.Lgs. 267/00”, con la quale sono state “sospese, per il periodo indicato nelle singole autorizzazioni all’inumazione, le concessioni private ricadenti nel cimitero S.M. dei Rotoli per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati” alla data dell’ordinanza;d) di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3 dicembre 2014, e depositato il successivo 17 dicembre, la signora Giovanna Giacchina ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Palermo.
Con ordinanza n. 84/2014 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ed ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi degli atri soggetti deceduti individuati nella nota del Comune di Palermo n. 891077 del 3.11.2014 (Alvares Francesco, Annatelli Antonio e Venutelli Francesco) che risultano essere stati tumulati nella sepoltura intestata alla ricorrente.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre 2015.
Parte ricorrente censura gli atti di cui in epigrafe per “assenza dei presupposti per l’adozione di un’odinanza con tingibile ed urgente”.
Il Comune resiste al gravame e con ampia memoria illustra la perdurante situazione di criticità presente nel cimitero di S. Maria dei Rotoli e nei connessi servizi.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 1745/2015, questa Sezione ha già avuto modo di osservare, in un caso del tutto analogo, che:
– la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato (sentt.: n. 2339/2013, confermata dal C.g.a. con sent. 267/2015; n. 1889/2014; n. 2180/2014; n. 593/2015; n. 455/2015 e, da ultimo, n. 1616/2015), che il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo (v. anche C.g.a. par. n. 310/2015);
– comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti extra ordinem, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura per più anni, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
E’ stato altresì osservato, nella citata sent. 1745/2015, che le pur articolate difese addotte dal Comune (simili a quelle ora esposte nella accennata memoria difensiva) non apparivano convincenti, in quanto:
a) il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale 323/2014 (ossia fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale, dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo della ricorrente è previsto in realtà per più anni;
b) il fatto che la citata ordinanza si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, è circostanza certamente apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata tutela degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), ma ciò non elude il vizio di fondo connesso con l’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato dall’Autorità comunale; potere che, viceversa, è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni, non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
c) a fronte di un problema sorto – notoriamente – nel 2007 (orsono otto anni), i progetti in corso per la messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino (cui si richiama la pur abile Difesa del Comune) attestano viepiù la lentezza dell’azione amministrativa;
d) la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione, propone un argomento che finisce con l’invocare una sorta di regola del “fatto compiuto” che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità ed eccezionalità del potere in parola, non può essere condivisa;
e) l’ulteriore argomento, secondo cui, lo stesso Comune avrebbe posto in essere quanto in suo potere, non solo per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, ma anche per la realizzazione di un nuovo cimitero, o per l’ampliamento di altri, è del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che dura da molti anni (in tal modo l’Amministrazione, non indica specifiche e concrete iniziative intraprese per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, e l’addotta incolpevole permanenza della criticità della situazione appare ormai solo meccanicamente affermata).
6. In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
Le spese debbono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto anulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)