TAR Sicilia, Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 505

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 505

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, proposto da:
Vincenzo Agrò e Daniela Agrò, rappresentati e difesi dagli avv. Chiara Castellana e Alessandro Carducci, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Palermo, via Noto, n. 12;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;
nei confronti di
Arcangela Milazzo, nella qualità di erede del signor Ceraulo Armando, e Davide Alicata, nella qualità di erede della signora Frighetto Maria, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. N. 943972 – Dir n. cron. 2015/924 del 7 dicembre 2015, con la quale il dirigente del settore servizi alla collettività impianti cimiteriali del Comune di Palermo ha comunicato l’utilizzo temporaneo di due loculi nella sepoltura dei ricorrenti concessionari;
– della nota prot. N. 20861 – Dir n. cron. 2016/25 del 13 gennaio 2016, con la quale il dirigente del settore servizi alla collettività impianti cimiteriali del Comune di Palermo ha comunicato i nominativi delle salme che entreranno in sepoltura il prossimo 26 gennaio 2016;
– dell’ordinanza sindacale n. 323 del 19 dicembre 2014, contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
– della successiva ordinanza sindacale n. 361 del 23 dicembre 2015, contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
Considerato che:
– il censurato utilizzo temporaneo di due loculi nella sepoltura dei ricorrenti rinviene il suo fondamento giustificativo nell’(impugnata) ordinanza contingibile ed urgente n. 361 del 23 dicembre 2015 adottata dal Sindaco di Palermo per fare fronte alla situazione di emergenza esistente nel cimitero in questione;
– parte ricorrente censura tale atto per assenza dei presupposti di legge di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL.;
– secondo il consolidato orientamento della sezione relativo a fattispecie identiche a quella in esame (per tutte la sentenza n. 1418/2015), il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti extra ordinem, contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo; il limite temporale dei provvedimenti del tipo di quello in questione deve, infatti, essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per intervenire con gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, in quanto non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta;
Ritenuto di non discostarsi da tale orientamento e di accogliere il ricorso con la conseguente statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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