Tar Sicilia, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 2427

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Tar Sicilia, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 2427

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2016, proposto da:
SAPIO Maria Immacolata e SAPIO Anna Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Terenzio C.F. TRNVCN74M08G273R, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Don Bosco N.11;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello C.F. TMSZEI58L31G273D, con domicilio eletto presso Palermo Ufficio Legale Del Comune – Pa in Palermo, piazza Marina N.39;
nei confronti di
Giovanna Calia, Calogero Pitanza, Antonia Pitanza non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento n. cron. 2016/41 del 14.1.2016 num.25008 Dir. emesso dal Settore Servizi alal Collettività – Ufficio Cimiteri del Comune di Palermo e comunicato alle ricorrenti in data 22 gennaio 2016 con il quale si comunica l’utilizzo temporaneo degli spazi a loculi nella sepoltura data in concessione alla Signora Rienzi Maria Antonietta presso il cimitero di S.M. dei Rotoli in Palermo, sez. 356 lotto 78;
– di tutti gli atti e comunicazioni connesse e successive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato gli atti sopra richiamati con cui il Comune di Palermo ha disposto l’utilizzo temporaneo dei loculi di cui è concessionaria presso il cimitero di S.M. dei Rotoli di Palermo, censurandoli sotto l’aspetto del difetto dei presupposti di legge di cui agli articoli 50 e 54 TUEL nonché per eccesso di potere sotto diversi profili;
Il Comune di Palermo, ritualmente intimato, si è costituito, esponendo le particolari condizioni che, a suo dire, giustificano il provvedimento gravato.
Pregiudizialmente, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa e/ o tardiva impugnazione del provvedimento presupposto di quello impugnato. Infatti, ha assunto che con il ricorso notificato il 10 marzo 2016, le ricorrenti hanno impugnato unicamente la nota del Comune di Palermo, Servizio Impianti Cimiteriali, prot.25008 del 14.01.2016 notificata il 22 gennaio 2016 con cui è stato comunicato il nominativo delle salme da immettere temporaneamente nei loculi liberi della sua sepoltura, in forza dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Palermo, n.361 del 23 dicembre 2015, mai impugnata. Ed inoltre, la parte ricorrente non avrebbe mai impugnato la precedente nota del Servizio Impianti Cimiteriali n°950824 del 10.12.2015 notificata il 30 dicembre 2015 emessa in forza dell’ordinanza contingibile e urgente n.323 del 19 dicembre 2014 con cui si comunicava al ricorrente l’imminente occupazione temporanea di loculi nella sepoltura di che trattasi.
II – Osserva il Collegio che le eccezioni non possono essere condivise.
Questo Tribunale, infatti, si è già ripetutamente pronunziato sull’illegittimità dell’ordinanza sindacale del 2015 con riferimento all’utilizzo dello strumento contingibile ed urgenza pur in presenza di un problema ‘cronicizzato’ (le decisioni n. 1271/2016, n. 3354/2015, n. 1616/2015) accogliendo peraltro, la domanda di annullamento anche con riferimento alla predetta ordinanza sindacale.
L’illegittimità derivata appena menzionata sarebbe di per sé idonea all’accoglimento del gravame.
Nello specifico caso di interesse, peraltro, non può rilevare neppure l’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame eccepito, in quanto il provvedimento gravato si appalesa viziato per profili di illegittimità altresì propri, quanto alla motivazione ed alla contraddittorietà con l’atto presupposto.
III – Ciò posto, va sottolineato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione:
– il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo (v. anche C.g.a. n. 310/2015);
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità;
– comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti extra ordinem, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura per più anni, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
Ritenuto, con riferimento all’ultima statuizione sopra riportata, che la comunicazione di occupazione dei loculi impugnata si appalesa illegittima per gli ulteriori profili dedotti di contraddittorietà anche in relazione al termine ivi previsto di inumazione delle salme introdotte con riferimento a quanto diversamente disposto dalla stessa ordinanza sindacale, nella quale è riportato il termine del 30 settembre 2016;
Ritenuto, pertanto di accogliere il gravame, con il conseguente annullamento dell’ atto impugnato.
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Palermo nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO