Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2274

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2274

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2016, proposto da:
Pietro Di Leonardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carbonaro C.F. CRBGPP58M16G273W, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, largo Primavera N.14;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t.,, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello C.F. TMSZEI58L31G273D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
per l’annullamento
1) della comunicazione utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma, n. 1198853 – Dir, del 18.07.2016, notificata il successivo 22.07.2016, con la quale il Comune di Palermo – Settore servizio alla Collettività – Servizi cimiteriali, richiamata l’O.S. n. 361/2015 e precisata la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che avrebbe provveduto ad utilizzare come deposito temporaneo n. 2 loculi nella sepoltura gentilizia, concessionario Di Leonardo Salvatore, sez. 386, lotto 21 cimitero S.M. de Rotoli in Palermo;
2) della comunicazione utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma, n. 1275411 – Dir, del 10.08.2016, notificata in pari data, con la quale il Comune di Palermo – Settore servizio alla Collettività – Servizi cimiteriali, richiamata l’O.S. n. 361/2015 e la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che nella sepoltura sopra indicata al punto 1) in data 26.08.2016 sarebbero state collocate temporaneamente le salme di Sammartino Loredana e Cardinale Salvuccio Mario, indicando nel contempo, quale data di inumazione il 24.04.2019;
3) dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 361/2015 del 23.12.2015, costituente presupposto dei provvedimenti di utilizzo della sepoltura, della cui esistenza il ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito delle comunicazioni del 18 luglio e 10 agosto 2016;
– di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto e preordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 11 agosto 2016, e depositato il successivo 16 agosto, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo in sostanza che l’amministrazione comunale intimata avrebbe adottato i provvedimenti impugnati, aventi la natura di ordinanze contingibili ed urgenti, in assenza dei necessari presupposti per l’adozione di tal genere di provvedimenti.
Si è costituito il comune di Palermo depositando il provvedimento n. 1287757 del 17 agosto2016, con il quale sono stati annullati i provvedimenti impugnati e chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, la controversia è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Dalla documentazione depositata dalla difesa del comune di Palermo emerge che con nota n. 1287757 del 17 agosto u.s. l’amministrazione comunale ha revocato i provvedimento impugnati con il ricorso in epigrafe, in relazione al quale è pertanto cessata la materia del contendere.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistito per la condanna del comune di Palermo al pagamento delle spese di lite.
Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata da entrambe le parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in €. 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L’ESTENSORE
Nicola Maisano
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO

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