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Tar Sicilia, Sez. III, 12 agosto 2014, n. 2180
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2011, proposto da:
Concetta Compagno, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Wagner n.9;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del Comune di Palermo sito in Palermo, piazza Marina n.39;
nei confronti di
Gesip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
-della nota prot. n. 217711 del 21.3.2011 del Dirigente del Servizio Gestione Impianti cimiteriali del Comune di Palermo;
-dell’ordinanza sindacale n. 27 del 3 febbraio 2011, contingibile e urgente, avente ad oggetto la grave carenza di posti salma:
-di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresa l’o.s. n. 414 del 31.12.2010, avente ad oggetto la proroga dell’o.s. n. 163 del 26.6.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2014 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento – ordinanza contingibile ed urgente n. 27 del 2011 – adottato dal sindaco del comune di Palermo, nella veste di ufficiale di governo, con il quale sono state sospese le concessioni private ricadenti nel cimitero S. M. dei Rotoli, per la parte dei loculi disponibili, per il periodo di vigenza dell’O. S. n. 414/2010.
In particolare, con ricorso notificato in data 24 maggio 2011, e depositato il successivo 27 maggio, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere; attraverso i motivi proposti lamenta, nella sostanza, la mancanza di tutti i presupposti di legge necessari per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente con conseguente nullità, o quanto meno, illegittimità, del provvedimento adottato, la mancata indicazione della durata dei suoi effetti, la mancanza di adeguata istruttoria e, comunque, l’arbitrarietà del criterio utilizzato per sopperire alle esigenze che ne hanno determinato l’adozione.
Si è costituito il comune di Palermo che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e concluso perché venga dichiarato inammissibile od infondato.
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2014, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
In primo luogo rileva il Collegio, in relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del comune resistente, che non è dubitabile l’interesse della ricorrente alla proposizione del presente gravame, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che incide unilateralmente sui benefici derivanti da un atto concessorio precedentemente adottato in suo favore.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non ci siano ragioni per discostarsi da quanto deciso da questa Sezione in relazione a vicende analoghe a quella oggetto dell’odierno giudizio (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2339; 16 luglio 2014, n. 1889).
Il ricorso merita dunque accoglimento in ragione della fondatezza della censura articolata da parte ricorrente secondo la quale il provvedimento impugnato non indica, con certezza, il limite temporale della sua efficacia, come avrebbe dovuto, rientrando nel novero delle ordinanze contingibili ed urgenti.
E’ noto che tali atti costituiscono una sorta di provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità che normalmente presiede alla adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l’uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all’amministrazione.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Giudice Amministrativo ha però individuato dei precisi limiti che devono comunque essere rispettati nell’adozione di tali atti, al fine di evitare che tale strumento, che si pone già ai limiti del principio di legalità – sul quale è fondato l’intero Ordinamento – possa legittimare atti slegati da alcun paradigma normativo con effetti pesantemente incidenti sulla realtà fattuale e giuridica.
Anche a volere seguire le ricostruzioni giurisprudenziali più estensive, secondo le quali l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è giustificata anche a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa amministrazioni – in quanto condizione che non fa venir meno l’emergenza che, in ipotesi, si è venuta a determinare – costituisce, ai fini che interessano, limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l’indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia.
La necessità di tale limite temporale è connessa non soltanto alla stessa natura “contingibile” degli atti di cui si discute, ma all’ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Nel nostro ordinamento la legge – con le garanzie ad essa connesse – costituisce il punto di sintesi dell’immanente conflitto tra autorità e libertà, che può essere derogato solo per straordinarie esigenze ed in via temporanea; oltre la temporaneità di tali interventi, nei limiti strettamente necessari, l’amministrazione deve provvedere attraverso gli ordinari strumenti specificatamente ed analiticamente disciplinati dalla legge.
Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, è errata, in punto di diritto, la tesi articolata dalla difesa del comune, e posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo la quale le ordinanze contingibili ed urgenti non devono essere necessariamente temporanee; certamente il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti.
In definitiva la contingibilità del provvedimento deve essere rapportata al tempo necessario per fronteggiare il rischio con mezzi ordinari e non a quello – necessariamente più lungo ed indeterminato – necessario per la soluzione a regime della vicenda che ha determinato il rischio.
Diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti del tutto generici e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità che deve presiedere a tutta l’azione della P.A.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di interesse e quindi nella misura in cui incidono negativamente sui benefici derivanti dalla concessione di sepolcro in favore dei ricorrenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune intimato e vengono liquidate come da dispositivo; possono essere compensate nei riguardi della controinteressata GESIP s.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della controinteressata GESIP s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)