Tar Puglia, Sez. II, 31 luglio 2014, n. 2053

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Tar Puglia, Sez. II, 31 luglio 2014, n. 2053
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2013, proposto da:
Vincenzo Adelano Labbruzzo, Michele Francesco Labbruzzo, Francesco Pio Giovanni Labruzzo, Marcello Vito Labbruzzo, Filomena Carmen Labbruzzo, Francesca Anna Maria Labbruzzo, Victor Andrea Vito Botta, rappresentati e difesi dall’avv. Viviana Labbruzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Niccolo’ Faoscarini 7;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Antonio Musa, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Produttive – Settore Attività Produttive datato 23 ottobre 2013 n. 35/AP, notificato ai ricorrenti tra il 13 novembre 2013 e il 17 novembre 2013, con il quale è stato dichiarato estinto il diritto di concessione, per scadenza dei termini del lotto cimiteriale n. 96 a suo tempo assegnato al loro dante causa Giuseppe Labbruzzo di cui sono eredi ed è stato stabilito che i ricorrenti possono richiedere una nuova assegnazione della medesima entro 30 giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
per l’accertamento e la declaratoria che l’atto di assegnazione aveva ad oggetto una concessione perpetua rilasciata anteriormente alla entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975 n. 803 (il cui contenuto è stato ripetuto nel DPR 10.9.1990 n. 285), esclusa dal regime di decadenza novantanovennale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito dei Normanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi i difensori avv. L. A. Musa per la P.A. e, nei preliminari, avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. V. Labbruzzo, per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli eredi di Giuseppe Labbruzzo hanno impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato estinto il diritto di concessione, per scadenza del termine novantanovennale, del lotto cimiteriale n. 96 a suo tempo assegnato al loro dante causa con contestuale retrocessione al Comune di ogni diritto sullo stesso e sui manufatti insistenti, fatta salva la facoltà dei ricorrenti di richiedere una nuova assegnazione della concessione scaduta con la corresponsione dell’intero costo di concessione determinato, in base alla tariffa vigente, nella complessiva somma di € 11.131,03.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di potere e della carenza di motivazione.
L’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita al giudizio si desume che la concessione rilasciata nel lontano 1884 a Giuseppe Labbruzzo era perpetua. Come chiarito da Cons. St., V Sezione, con sentenza 8 febbraio 2011 n. 842 in punto di revoca della concessioni cimiteriali perpetue, l’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1992 non prevede affatto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato, limitandosi a stabilire che, per il futuro, non possano essere rilasciate che concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni e, in generale, che le tutte concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo il diritto dei titolari di concessioni non ancora scadute di ottenere nel nuovo un posto corrispondente. Per le concessioni già rilasciate di durata eccedente i 99 anni la revoca può essere disposta unicamente alla contestuale ricorrenza di tre condizioni, ossia, oltre il non uso ultracinquantennale e il verificarsi di una “grave situazione insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune”, anche l’impossibilità di “provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”.
Nello stesso senso è anche Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 ove si afferma che l’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l’atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n. 803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione (grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero) per far luogo alla revoca della concessione cimiteriale. Neppure si richiama l’altra causa di estinzione prevista per tutte le concessioni cimiteriali dall’art. 92, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 285/1990 (soppressione del cimitero).
Non vi erano, pertanto, i presupposti per procedere alla revoca della concessione cimiteriale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)