Tar Puglia, Sez. I, 29 agosto 2014, n. 1128

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Tar Puglia, Sez. I, 29 agosto 2014, n. 1128
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2013, proposto da:
Maria Chiriatti, rappresentata e difesa dagli avv. Fernando Barbara, Danilo D’Arpa, con domicilio eletto presso Danilo D’Arpa in Lecce, via Manzoni N. 32/D;
contro
Comune di Nardo’;
nei confronti di
Luigi Scorza;
per l’annullamento
della deliberazione del C.C. n. 30 del 23/04/2013, avente ad oggetto “Modifica al Piano Commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 50/2010”, nella parte in cui istituisce il mercato dei fiori consistente in “nr. 2 posteggi, antistanti l’entrata principale del Cimitero, nei giorni festivi e prefestivi, con orario di vendita coincidente con l’apertura e la chiusura al pubblico del cimitero”;
della nota prot. 662/13/P.L. del 21/02/2013, a firma del dirigente Polizia Locale con cui il Corpo di Polizia Municipale ha espresso parere favorevole all’ubicazione “nr. 5 posteggi, delle dimensioni di mt. 6×3 settore non alimentare (fiori) nel parcheggio antistante il cimitero”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per la parte il difensore Danilo D’Arpa, anche in sostituzione di Fernando Barbara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Nardò ha modificato il piano del commercio su aree pubbliche, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione di legge (art. 1 comma 1 della legge regionale Puglia n. 18/2001) e vizio del procedimento, per non avere il Comune modificato il piano del commercio, seguendo le stesse modalità procedurali previste per l’iniziale adozione dell’atto e cioè previo coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate;
2) eccesso di potere, violazione del principio di completezza dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune compiuto la necessaria istruttoria prima di addivenire alla modifica del piano di commercio e per non avere adeguatamente motivato le scelte operate;
3) violazione del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, per non avere il Comune consentito un’adeguata partecipazione dei privati al procedimento che ha portato alla modifica del piano del commercio.
Il Comune di Nardò, con memoria depositata in data 07.10.2013, si è costituito in giudizio eccependo l’intempestività dell’impugnazione, oltre che del deposito del ricorso.
Con ordinanza depositata in data 11.10.2013 il Tribunale di Lecce, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta dalla ricorrente, ha sospeso il provvedimento impugnato.
Sulla base delle difese assunte dalle parti e degli atti prodotti in giudizio, il ricorso va accolto.
Invero, preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di intempestività dell’impugnazione e del deposito del ricorso atteso che, quanto al primo profilo (tardività della notifica del ricorso), ai sensi dell’art. 41 del cod. proc. amm. il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare l’atto amministrativo decorre “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, sicché nel caso di specie, non risultando che il Comune abbia notificato o comunicato la delibera alla ricorrente e non avendo l’ente dimostrato una data anteriore di piena conoscenza del provvedimento impugnato da parte della signora Charitti, il dies a quo per la verifica della tempestività del ricorso non può che essere quello di scadenza del termine della pubblicazione della delibera all’albo pretorio del Comune (art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge») e quindi il 14/05/2013.
Ne consegue la tempestività dell’impugnazione, proposta con ricorso notificato il 12.07.2013 e quindi entro il termine di 60 giorni dal 14.05.2013.
Parimenti tempestivo deve ritenersi il deposito del ricorso avvenuto in data 25.09.2013, atteso che pur non operando la sospensione feriale dei termini con riguardo ai provvedimenti cautelari (nel senso che questi ultimi vanno trattati anche durante il periodo 01.08 – 15.09), il rapporto processuale nel rito amministrativo, come già rilevato nell’ordinanza cautelare del 11.10.2013, deve ritenersi unico, con conseguente tempestività dell’intera impugnazione, una volta accertato il rispetto, nel deposito del ricorso, del termine di 30 giorno dall’ultima notifica, calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Nel merito, i motivi di impugnazione risultano fondati e possono essere trattati congiuntamente, avendo tutti come presupposto il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nel procedimento posto in essere per addivenire alla modifica del piano di commercio.
Invero l’art. 13 della L.R. 18 del 2001 così recita: “I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione”.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, era onere dell’amministrazione resistente coinvolgere le associazioni di categoria, non solo nel procedimento di iniziale approvazione del piano del commercio, ma anche all’atto delle sue eventuali modifiche successive, trattandosi di un incombente istruttorio necessario per raccogliere tutti gli elementi utili al fine di operare una scelta ponderata sul punto.
Al contrario, nel caso in esame, come si evince dal contenuto della delibera impugnata, le associazioni di categoria non risultano essere state coinvolte dal Comune nella decisione di modifica del piano del commercio (la delibera 30 del 2013 non fa menzione dell’adempimento in questione e l’amministrazione resistente costituendosi in giudizio non si è in alcun modo difesa al riguardo), diversamente invece da quanto correttamente fatto dal Comune di Nardò, non solo in sede di prima approvazione del piano, ma anche con riferimento ad altra precedente sua modifica (vedi la delibera 222 del 2012 dove si attesta il mancato inoltro di osservazioni da parte delle associazioni di categoria, previamente interpellate).
Pertanto, stante la fondatezza della censura svolta dalla ricorrente attinente la violazione procedimentale derivante dal mancato coinvolgimento in sede di modifica del piano del commercio delle associazioni di settore e delle organizzazioni dei consumatori, la delibera impugnata va annullata.
La materia del contendere e le ragioni della decisione giustificano, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla “in parte qua” la delibera impugnata, nei limiti dell’interesse vantato dalla ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)