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Testo completo:
Tar Piemonte, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1420
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2008, proposto da:
Antonio Bilotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Martino, Piero Golinelli, Fabrizio Drago, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Stefano Clemente, 22;
contro
Comune di Cuneo;
per l’annullamento
– del provvedimento emesso in data 19 novembre 2007, con il quale il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, Settore Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, del Comune di Cuneo, ha respinto la domanda di sanatoria presentata in data 13 dicembre 2004, prot. 66192, da Bilotta Antonio (condono edilizio), relativa alla costruzione di un fabbricato in legno in Cuneo, via del Fontanone, censito al foglio 88, mappale 60;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso, in fatto:
– che il ricorrente espone di aver abusivamente realizzato, negli anni ’50, un fabbricato in legno in via Fontanone, nel Comune di Cuneo, e di aver richiesto nel 2004 il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003;
– che il Comune di Cuneo, con il provvedimento qui impugnato, ha respinto l’istanza sull’assunto che “… il fabbricato abusivo in oggetto è stato realizzato all’interno della fascia cimiteriale di inedificabilità previgente ed insiste tuttora in quella vigente”;
Ritenuto, in diritto:
– che i due motivi di censura, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;
– che, secondo la ricostruzione del ricorrente, il manufatto abusivo venne realizzato negli anni ’50 e la sua inclusione all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (attualmente ad una distanza di 85,25 metri dal confine cimiteriale) sarebbe dovuta al successivo ampliamento del cimitero di Cuneo, risalente agli anni ’80;
– che, per giurisprudenza costante, la fascia di rispetto cimiteriale costituisce un vincolo di inedificabilità ex lege sancito dall’art. 338, primo comma, del r.d. n. 1265 del 1934, che si impone con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi e si configura, in via ordinaria, come un vincolo di inedificabilità assoluta per il quale non vi è, di regola, la necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 1999 n. 1871);
– che tuttavia, qualora si tratti di immobile abusivamente edificato prima dell’imposizione del vincolo di rispetto, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 in materia di condono edilizio, cosicché l’opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole dell’autorità preposta alla gestione del vincolo (cfr., in termini: Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008 n. 5489; TAR Campania, Napoli, sez. II, 25 gennaio 2007 n. 708; Id., sez. II, 1 dicembre 2010 n. 26459);
Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento impugnato è affetto da carenza d’istruttoria e di motivazione in ordine agli aspetti (decisivi) dell’epoca di realizzazione del manufatto abusivo e dell’epoca di imposizione del vincolo di rispetto cimiteriale;
Ritenuto, pertanto, di dover annullare il provvedimento di diniego, rinviando al Comune di Cuneo per la riapertura dell’istruttoria sull’istanza di condono presentata dal ricorrente;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)