Tar Molise, Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 527

Tag: Cimitero 
Norme correlate:  

Massima

Testo

Testo completo:
Tar Molise, Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2013, proposto da:
Società Sammartino Costruzioni S.r.l. in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Roberto Fagnano, Giampaolo Ruggiero, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso l’avv. Fagnano in Campobasso, corso Mazzini, n. 101;
contro
Comune di Agnone in persona del Sindaco e l.r.p.t.;
nei confronti di
Ditta F.Lli di Menna & Figli S.r.l. in p.l.r.p.t.;
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 336 del 21.12.12 con la quale il Comune di Agnone ha approvato l’aggiudicazione definitiva della procedura per l’ampliamento e completamento del cimitero capoluogo – project Financing in favore dell’impresa Di Menna e Figli srl comunicata con nota del 21.12.12, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione del 22 luglio 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso inviato a notifica il 24 gennaio 2013, la Sammartino Costruzioni s.r.l. ha premesso che nel luglio 2006 il Comune di Agnone aveva indetto una procedura per la realizzazione, mediante finanza di progetto (art. 153 del d.lgs. n. 163/2006), di una serie di interventi di pubblica utilità, tra cui l’ampliamento del Cimitero Capoluogo.
La procedura culminava con la selezione del progetto della Sammartino costruzioni che veniva posto a base del bando per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del Cimitero Capoluogo.
Effettuato l’esame delle offerte pervenute, la Commissione, con determinazione 23 febbraio 2012, n. 45, giudicava economicamente vantaggiosa l’offerta formulata dalla impresa F.lli Di Menna & Figli. Avverso tale provvedimento la Sammartino Costruzioni proponeva ricorso che questo Tribunale respingeva con sentenza 7 dicembre 2012, n. 744, impugnata poi in appello.
Sennonché, nelle more della definizione del giudizio di appello, il Comune di Agnone disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta F.lli Di Menna & Figli, che la Sammartano Costruzioni ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con sentenza 26 settembre 2013, n. 4760 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, conseguentemente, il Comune di Agnone, con determinazioni nn. 306/2013 e 29/2014 ha, prima ritirato in autotutela l’aggiudicazione definitiva impugnata nel presente giudizio e ha poi disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’odierna ricorrente. Quest’ultima, con dichiarazione depositata in Segreteria il 22 luglio 2014, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
All’udienza pubblica del 24 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto delle circostanze rappresentate e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente, al collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) del cod.proc.amm..
Tenuto conto del divergente esito dei giudizi di primo e secondo grado e dell’intervento in autotutela con cui il Comune di Agnone si è adeguato alla pronuncia di appello, si ritiene giusto compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)