Tar Lazio, Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 855

Testo completo:
Tar Lazio, Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 855
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2014, proposto da: Ditta Onoranze Funebri Carnevale Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cocco e Giovanni Forlini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in Latina, via Monte Santo, 46;
contro
Comune di Pico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Santopietro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro D’Erme in Latina, corso della Repubblica, 265;
nei confronti di
Agenzia Funebre di Gelfusa Anna, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Agenzia Funebre Franzosa Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del verbale di gara del 10 marzo 2014, recante aggiudicazione del servizio di spostamento salme all’interno del cimitero comunale di Pico alla Ditta Gelfusa Anna;
– della determinazione del Comune di Pico n. 67 del 4 aprile 2014, recante approvazione del citato verbale di gara del 10 marzo 2014 e, per conseguenza, affidamento in via definitiva del servizio di spostamento salme all’interno del cimitero comunale;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi l’eventuale deliberazione e/o determinazione con cui si è deciso di chiedere un preventivo per il servizio di spostamento salme, quale indagine di mercato, e, ove necessario, della stessa richiesta di preventivo
per la declaratoria
di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, in via principale attraverso l’aggiudicazione e/o il subentro nell’esecuzione del contratto, e, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto annulla la determina n. 67/14 di affidamento del servizio;
accoglie la domanda di risarcimento dei danni nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto condanna il Comune di Pico al pagamento della somma ivi quantificata.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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