TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 aprile 2022, n. 827

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 aprile 2022, n. 827

Pubblicato il 13/04/2022
N. 00827/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, proposto dal
Comune di Dervio e dalla società < omissis > S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, con la Direzione Generale Welfare, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, Piazza Città di Lombardia 1;
nei confronti
Comune di Chiari, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
1) del Decreto della Direzione generale del Welfare della Regione Lombardia n. 5493 del 22 aprile 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell’evoluzione della rete regionale degli impianti crematori in attuazione della DGR n. XI/3322/2020”, nella parte in cui – tra le istanze con verifica preventiva positiva – non ricomprende anche quella presentata dal Comune di Dervio, al fine della realizzazione di un nuovo impianto crematorio sul proprio territorio;
2) del provvedimento della Direzione generale del Welfare della Regione Lombardia prot. n. 3262 del 23.4.2021;
3) del provvedimento prot. n. 2658 del 31.3.2021, con il quale la Direzione generale del Welfare della Regione Lombardia ha ritenuto non ammissibile (e, quindi, escluso) l’istanza presentata dal Comune di Dervio, al fine della realizzazione di un nuovo impianto crematorio sul proprio territorio;
4) del Decreto della Direzione generale del Welfare n. 13065 del 30 ottobre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento del monitoraggio del trend della scelta crematoria ai sensi della DGR 30 giugno 2020 n. XI/3322”, qualora si ritenga che lo stesso, ai fini dell’ammissibilità delle istanze presentate dai Comuni interessati ai sensi della D.G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020, imponesse l’attuale esistenza di un piano cimiteriale approvato che già prevedesse, all’interno del perimetro cimiteriale, la realizzazione di un tempio crematorio;
5) “ove occorrer possa”, degli atti endoprocedimentali prot. n. 2876 del 9.4.2021, prot. n. 2658 del 31 marzo 2021, prot. n. 1944 del 5.3.2021, prot. n. 1750 dell’1.3.2021 e prot. n. 1300 dell’11.2.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Chiari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Dervio e la società < omissis > S.r.l. (quest’ultima in qualità di soggetto proponente un progetto di realizzazione di un tempio di cremazione e nella veste di mandataria di costituenda ATI con l’impresa mandante Immobiliare Longoni S.r.l.) hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il provvedimento con cui la Direzione generale del Welfare della Regione Lombardia ha ritenuto non ammissibile l’istanza presentata dal Comune al fine della realizzazione di un nuovo impianto crematorio sul proprio territorio.
La Regione ha escluso l’istanza comunale in quanto “l’istruttoria condotta ha evidenziato che i documenti allegati all’istanza presentata non consentono di rilevare la conformità` al requisito di localizzazione dell’impianto all’interno del perimetro cimiteriale”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione, travisamento e falsa/omessa applicazione della deliberazione G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020; eccesso di potere sotto i profili della ambiguità, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del corretto procedimento: secondo la prospettazione dei ricorrenti la deliberazione di G.R. n. XI/3322/2020 chiedeva ai Comuni soltanto di predisporre un progetto che ricomprendesse il tempio crematorio all’interno del perimetro cimiteriale (così come risulterebbe aver fatto il Comune), senza pretendere che gli enti locali interessati dovessero già avere un piano cimiteriale che lo contemplasse; l’allegato B al decreto della Direzione generale Welfare n. 13065/2020, recante i criteri per la verifica preventiva delle istanze presentate, pur specificando, con riguardo alla “ricomprensione all’interno del recinto cimiteriale”, che “l’istanza deve evidenziare la collocazione dell’impianto all’interno del perimetro cimiteriale, a norma dell’art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 e dell’art. 78 c. 1 DPR 285/1990, in conformità al piano cimiteriale”, non potrebbe essere interpretato – a pena di illegittimità dello stesso decreto per contrasto con la citata deliberazione di G.R. n. XI/3322/2020 – nel senso di richiedere la vigenza di un piano cimiteriale;
2) violazione, travisamento e falsa applicazione, sotto altro profilo, della deliberazione G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020; violazione, travisamento e falsa applicazione dello stesso decreto n. 13065 del 30 ottobre 2020; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del corretto procedimento: la “ricomprensione all’interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale” non avrebbe potuto assurgere a causa di esclusione dalla procedura, in quanto rappresenterebbe un criterio di mera valutazione delle istanze, che al più avrebbe potuto condurre a un diverso posizionamento del progetto presentato dall’Amministrazione comunale ricorrente rispetto alle proposte degli altri enti locali;
3) violazione, travisamento e falsa applicazione, sotto altro profilo, della deliberazione G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del corretto procedimento: sarebbe illogica la scelta regionale di pretendere che, ai soli fini dell’ammissibilità della domanda, i Comuni istanti dovessero munirsi di un piano cimiteriale operativo già contenente un’apposita previsione riguardante l’impianto di cremazione in discorso (impianto la cui realizzazione era incerta siccome subordinata al previo assenso della Regione);
4) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: i provvedimenti della Direzione generale Welfare e, precisamente, le motivazioni rese a fondamento dell’esclusione del Comune di Dervio, sarebbero contrastanti tra loro in quanto la Regione Lombardia, da un lato, con provvedimento prot. n. 2658 del 31 marzo 2021, ha dapprima preteso di ricollegare l’esclusione alla mancata approvazione del piano cimiteriale contenente la prescrizione relativa all’impianto in progetto, e d’altro lato, con successivo decreto n. 5493 del 22 aprile 2021, avrebbe modificato la motivazione, chiarendo che l’esito negativo della verifica preliminare delle istanze (tra le quali è compresa quella del Comune di Dervio) è dipeso dal fatto che le stesse sarebbero risultate “prive del requisito di cui al punto b) localizzazione dell’impianto all’interno del recinto cimiteriale”; tale ultima motivazione, peraltro, sarebbe del tutto infondata, in quanto il Comune di Dervio ha puntualmente indicato e individuato – anche a mezzo di tavole cartografiche e disegni – la localizzazione dell’impianto in progetto all’interno del perimetro cimiteriale;
5) violazione, falsa e omessa applicazione della deliberazione G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020; violazione della ratio ispiratrice del provvedimento: dalle risultanze di cui al decreto della Direzione generale Welfare n. 5493 del 22 aprile 2021 emergerebbe che l’obiettivo della Regione Lombardia di addivenire ad una “evoluzione della rete degli impianti” è stato completamente disatteso, in quanto, con la sostanziale esclusione di tutte le proposte che prevedevano nuovi impianti, e con il solo potenziamento di impianti già esistenti, si sarebbe finito per avvantaggiare le zone attualmente già servite, con conseguente svantaggio delle zone (come la provincia di Lecco) sprovviste di impianto crematorio.
Si è costituita la Regione Lombardia per resistere al ricorso.
Si è costituito il controinteressato Comune di Chiari, chiedendo la reiezione del ricorso “laddove fosse volto ad annullare l’intera procedura”.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.
Nelle more del giudizio il Consiglio comunale di Dervio, nella seduta del 18 novembre 2021, ha approvato il Piano regolatore cimiteriale.
Alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Risulta dirimente, ai fini della reiezione del gravame, osservare che il decreto della Direzione generale Welfare della Regione n. 13065 del 30 ottobre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento del monitoraggio del trend della scelta crematoria ai sensi della DGR 30 giugno 2020 n. XI/3322”, non si pone in contrasto con la citata D.G.R. n. XI/3322/2021 ma, al contrario, chiarisce e illustra i requisiti previsti dalla stessa ai fini della partecipazione alla procedura di cui è causa, precisando in particolare, all’allegato B, con riguardo alla necessità della “ricomprensione all’interno del recinto cimiteriale” dell’impianto crematorio, che “l’istanza deve evidenziare la collocazione dell’impianto all’interno del perimetro cimiteriale, a norma dell’art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 e dell’art. 78 c. 1 DPR 285/1990, in conformità al piano cimiteriale”.
Invero, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la pretesa, da parte regionale, che gli enti partecipanti alla procedura siano dotati di un piano cimiteriale, nel quale sia prevista un’area per l’impianto de quo (o, comunque, che venga allegata all’istanza la delibera di Consiglio comunale di revisione del piano cimiteriale, nel caso in cui il piano stesso non preveda l’area per l’impianto o si intenda cambiare la destinazione di alcune aree o sia necessario agire sulla fascia di rispetto per acquisire nuovi spazi), non può ritenersi irragionevole né illegittima, in quanto si giustifica alla luce della normativa vigente in materia.
Nel dettaglio:
– l’art. 343 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) così dispone: “La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione
”;
– l’art. 78 (“Cremazione”) del d.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) stabilisce al comma 1 che “I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco”;
– l’art. 9, comma 2, della l.r. n. 22/2003 prevede che “Ogni comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione”;
– l’art. 6 (“Piani cimiteriali”) del Regolamento regionale n. 6 del 2004, ai commi 1 e 2, prevede che “1. Ogni comune è chiamato a predisporre uno o più piani cimiteriali al fine di rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi […]” e che “2. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l’ASL competente per territorio e l’ARPA. I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in considerazione dal piano”.
Correttamente, dunque, la Direzione generale Welfare ha illustrato i criteri istruttori necessari per l’ammissibilità (e non per la mera valutazione, come preteso dai ricorrenti) delle proposte, affinché queste potessero essere immediatamente realizzabili, tra cui “la collocazione dell’impianto all’interno del perimetro cimiteriale, a norma dell’art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 e dell’art. 78 c. 1 DPR 285/1990, in conformità` al piano cimiteriale”, presupponendo pertanto, con tale richiamo, che gli enti locali interessati disponessero di un Piano cimiteriale.
Per le stesse ragioni si giustifica anche la richiesta da parte regionale al Comune di Dervio di esibire un Piano cimiteriale che comprendesse la descrizione dell’area e delle eventuali costruzioni accessorie previste quali il forno crematorio, a conferma della localizzazione dell’impianto in questione all’interno del recinto cimiteriale, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 343 del R.D. n. 1265/1934 e all’art. 78, comma 1, del d.P.R. n. 285/1990.
In quest’ottica, peraltro, non si ravvisano nemmeno i contestati profili di contraddittorietà fra gli atti adottati dalla Regione.
Deve, invece, concludersi che a fronte della riscontrata carenza di uno dei requisiti previsti dai sopra richiamati atti regionali, la Regione altro non poteva fare se non ritenere inammissibile (e, quindi, escludere dalla procedura) l’istanza presentata dal Comune di Dervio.
Né, del resto, può in alcun modo desumersi, dalla semplice circostanza che numerosi altri Comuni siano stati esclusi dalla procedura analogamente a quanto accaduto alla ricorrente, che la Regione abbia tradito la ratio ispiratrice della G.R. n. XI/3322 del 30 giugno 2020, essendo chiaro, per quanto sopra osservato, che l’inammissibilità delle istanze in questione è dipesa dalla inosservanza di prescrizioni poste dalla Regione in conformità alle norme vigenti in materia.
Le censure, pertanto, vanno tutte respinte.
2.2. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Oscar Marongiu)
IL PRESIDENTE (Gabriele Nunziata)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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