TAR Lazio, Roma, Sez. II-stralcio, 19 aprile 2022, n. 4679

TAR Lazio, Roma, Sez. II-stralcio, 19 aprile 2022, n. 4679

Pubblicato il 19/04/2022
N. 04679/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09748/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9748 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Donatella I., rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Maria D’Ottavi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi, 9;
contro
Comune di Tuscania, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annecchino, Franco Sciarretta, con domicilio eletto presso lo studio & Associati Studio Legale Annecchino Sciarretta Parrotta in Roma, via Cassiodoro, 1/A;
per l’annullamento
(con il ricorso introduttivo) dell’ordinanza sindacale n. 97 del 12 agosto 2011 con la quale è stata disposta la estumulazione di numerose salme collocate in più lotti del cimitero comunale, tra le quali quelle di parenti o conoscenti defunti della ricorrente meglio indicati in atti;
(con motivi aggiunti) della nota del Segretario Generale del Comune di Tuscania del 7 gennaio 2012, prot. n. 260, con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame dell’ordinanza sindacale n. 97 del 12 agosto 2011; – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tuscania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente espone di essere “parente o comunque conoscente” di persone meglio indicate in atti ed agisce, nel presente giudizio, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale nr. 97/2011 con la quale l’Ente locale intimato ha disposto l’estumulazione dei loro resti dal cimitero comunale, al fine di recuperare l’uso dei loculi per fini di interesse generale.
Censura il provvedimento impugnato per (I) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del DPR n. 285/1990 e dell’art. 93 del DPR n. 803/1975, eccesso di potere sotto diversi profili e violazione dell’obbligo di motivazione (i loculi dei quali è stata disposta l’estumulazione sono oggetto di concessioni perpetue anteriori al 1990 e quindi non potevano trovare ad essi applicazione le condizioni di cui all’art. 92 del DPR 285/1990; la disposizione indicata troverebbe applicazione solo alle concessioni a tempo determinato; le concessioni perpetue preesistenti non è previsto debbano essere trasformate o ricondotte alle concessioni di cui alle tipologie del DPR n. 285/1990, restando soggette al loro regime del momento in cui furono costituite, salvo soppressione del cimitero); inoltre, (II) non sarebbe stato osservato il giusto procedimento, essendo mancato l’avviso di avvio ed ogni forma di coinvolgimento partecipativo; (III) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e violazione del principio di tipicità degli atti e provvedimenti amministrativi, nonchè dell’obbligo di motivazione sotto diversi profili (non essendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 del DPR n. 285/1992, non sarebbe possibile ricorrere a provvedimenti innominati; non risulterebbero i presupposti di urgenza, considerato che il Comune si è dotato di un nuovo cimitero; la possibilità, pure prevista dall’ordinanza, che i familiari dei defunti possano acquistare un nuovo loculo, tra quelli che saranno realizzati, sarebbe contrastante con il notevole aumento dei relativi costi).
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato la nota del Segretario Generale dell’Ente che ha respinto l’istanza, tra gli altri, della stessa ricorrente con la quale era stata sollecitata l’autotutela, deducendone l’illegittimità per difetto di competenza, per vizi derivati dall’illegittimità dell’ordinanza sindacale già impugnata, violazione dei principi di partecipazione procedimentale e del c.d. “contrarius actus”; difetto di motivazione sotto altri profili, con riserva di chiedere il risarcimento del danno.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso del quale eccepisce l’inammissibilità (la ricorrente non allegato, nè dimostrato, quale relazione avesse con i defunti, dei quali solo genericamente indica che sarebbero suoi parenti o conoscenti); nel merito, difende la legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso.
Le parti hanno scambiato memorie e documenti; in particolare, la difesa della ricorrente ha depositato la copia del DPR del 29.4.2014, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla stessa ricorrente avverso precedente ordinanza sindacale di identico tenore a quella oggetto del presente gravame.
Nella pubblica udienza del 25 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione in rito con la quale il Comune resistente ha evidenziato che la ricorrente non allega alcuna dimostrazione dei propri rapporti di parentela o conoscenza con le persone i resti delle quali sono custoditi nei loculi dei quali l’ordinanza impugnata ha disposto il recupero. Tale mancanza si riflette evidentemente anche in ordine al presupposto legittimante costituito dalla relazione con i tumuli stessi, rispetto alla quale la ricorrente neppure dichiara di essere in possesso di un qualsiasi titolo (concessione o altro).
L’eccezione – alla quale peraltro la ricorrente non ha sostanzialmente opposto repliche – è fondata.
Giova rammentare il risalente, ma sempre valido insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, a norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chiede l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (incluso l’interesse ad agire), principi pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo a norma dell’art. 63 c.p.a. (cfr. per diverse applicazioni in varie fattispecie, TAR Lazio, Roma, IIbis, 2 agosto 2021, nr. 0125; TAR Lazio, Roma, II stralcio 15 luglio 2020, nr. 8117; TAR Lazio, Roma, II ter, 22 gennaio 2018, nr. 788; 8 maggio 2017, nr. 5497; 12 agosto 2014, nr. 8928; TAR Reggio Calabria 6 giugno 2014, nr. 238).
Non conduce a diverso esito il richiamo della difesa della ricorrente al precedente costituito dall’esito del ricorso straordinario di cui al DPR 29.4.2014, intervenuto tra le parti odierne per una medesima fattispecie (relativa, tuttavia, all’estumulazione di soggetti diversi da quelli che oggi sono indicati nel provvedimento impugnato) e depositato agli atti di causa l’11.02.2022: invero, il presupposto parere del Consiglio di Stato (reso nell’adunanza del 13.11.2013), pur dando atto nelle premesse che l’Amministrazione aveva sollevato un’analoga eccezione di carenza di legittimazione, non l’ha risolta, avendo accolto il ricorso nel merito senza trattarla; ciò che preclude al Collegio di tenere conto di tale decisione.
Il ricorso va dunque respinto, ma con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite, attesa la diversità di esito rispetto al ricorso straordinario di cui alla motivazione che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
L’ESTENSORE (Salvatore Gatto Costantino)
IL PRESIDENTE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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