TAR Basilicata, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 297

TAR Basilicata, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 297

Pubblicato il 13/04/2022
N. 00297/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, proposto da dall’avv. Giuseppe S., il quale si rappresenta e difende da sé medesimo, PEC giuseppescioscia@ordineavvocatiroma.org, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Pescopagano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
-della Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line dal 4.12.2020 al 19.12.2020), con la quale il Comune di Pescopagano ha modificato ed integrato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, con esclusivo riferimento: A) all’art. 60 bis, comma 5, che ha stabilito la decadenza della concessione a tempo indeterminato delle Cappelle perpetue, in caso di estumulazione e/o trasferimento delle salme, site nelle predette Cappelle cimiteriali, nello stesso Cimitero di Pescopagano o in Cimiteri di altri Comuni, per ricavare nuovi posti in tali Cappelle; B) all’art. 60, comma 4, che ha escluso la possibilità di subentrare all’originario concessionario nella titolarità della concessione a tempo indeterminato delle suddette Cappelle perpetue;
-della nota prot. n. 297 del 13.1.2021 (notificata con raccomandata a.r. in data 20.1.2021), con la quale il Sindaco di Pescopagano ha invitato l’avv. Giuseppe S. “alla regolarizzazione della Cappella cimiteriale” ai sensi delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvate con la citata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020, evidenziando sia che le predette “variazioni sono state pubblicate con avviso del Sindaco il giorno 25 dello stesso mese e sono visionabili sul sito istituzionale del Comune”, sia che l’art. 95 del suddetto Regolamento, come modificato dalla Del. C.C. n. 34/2020, “è norma transitoria” e “pertanto gli interessati hanno facoltà di farvi ricorso sino e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della presente”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Giuseppe S.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. C.C. del 3.7.1877 il Comune di Pescopagano approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria, prevedendo la possibilità di edificare nel Cimitero comunale Cappelle, dove potevano essere seppelliti più cadaveri, di durata perpetua “come ogni altra proprietà” per il prezzo di £. 60.
In data 13.8.1880 il Comune cedeva, per il predetto prezzo di £ 60, un lotto del Cimitero al sig. Giovan Battista S., per la costruzione di una Cappella di famiglia, nella quale sono stati seppelliti lo stesso concessionario, sua moglie, sua figlia, suo genero ed altri 4 discendenti, tra cui i genitori dell’avv. Giuseppe S..
Con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013 il Comune di Pescopagano approvava il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, con il quale veniva stabilita l’abolizione delle concessioni perpetue degli spazi cimiteriali ed il cui art. 93 statuiva che erano “scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913”.
Uno dei proprietari delle suddette Cappelle perpetue impugnava il predetto art. 93 dinanzi a questo Tribunale, il quale con Sentenza n. 585 del 28.8.2018 lo annullava, in quanto gli artt. 93 DPR n. 803/1975 e 92 DPR n. 285/1990, nel disporre la durata massima di 99 anni delle concessioni cimiteriali, hanno statuito che le precedenti concessioni di durata superiore e/o perpetue, rilasciate anteriormente, possono essere revocate, se ricorrono le seguenti condizioni: il decorso 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma; o il verificarsi di una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, che non può essere risolta tempestivamente mediante l’ampliamento del cimitero o la costruzione di un nuovo cimitero.
Tale Sentenza TAR Basilicata n. 585 del 28.8.2018 è stata appellata dal Comune di Pescopagano dinanzi alla V^ Sezione del Consiglio di Stato con Ric. 9978/2018, senza chiedere l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della Sentenza di primo grado, con giudizio tuttora pendente.
L’avv. Giuseppe S. prima con istanza del 27.9.2020 ha chiesto al Comune di Pescopagano, di subentrare nella titolarità della suddetta concessione a tempo indeterminato, rilasciata il 13.8.1880 al suo avo Giovan Battista S., “anche quale referente degli altri suoi tre fratelli”, e poi in data 20.1.2021 ha ricevuto la nota prot. n. 297 del 13.1.2021 (notificata con raccomandata a.r.), con la quale il Sindaco di Pescopagano lo ha invitato “alla regolarizzazione della Cappella cimiteriale” ai sensi delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvate con la citata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020, evidenziando sia che le predette “variazioni sono state pubblicate con avviso del Sindaco il giorno 25 dello stesso mese e sono visionabili sul sito istituzionale del Comune”, sia che l’art. 95 del suddetto Regolamento “è norma transitoria” e “pertanto gli interessati hanno facoltà di farvi ricorso sino e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della presente”.
L’avv. Giuseppe S. ha affermato che, successivamente alla ricezione della predetta nota prot. n. 297 del 13.1.2021, dall’esame delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvate con la citata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line dal 4.12.2020 al 19.12.2020), ha conosciuto che: A) l’art. 60 bis, comma 5, stabilisce la decadenza della concessione a tempo indeterminato delle Cappelle perpetue, in caso di estumulazione e/o trasferimento delle salme, site nelle predette Cappelle cimiteriali, nello stesso Cimitero di Pescopagano o in Cimiteri di altri Comuni, per ricavare nuovi posti in tali Cappelle (precisamente, consultando il sito internet del Comune di Pescopagano, in quanto la Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020 non è stata deposita in giudizio, tale norma prevede: “Quando la capienza di un sepolcro, la cui concessione è a tempo indeterminato, è stata raggiunta, gli aventi causa non devono procedere ad estumulazioni di salme e/o trasferimenti di queste o di resti mortali nello stesso Cimitero o in altri Comuni, allo scopo di ricavarne nuovi posti salma nella Cappella, pena la decadenza della concessione”); B) l’art. 60, comma 4, esclude la possibilità di subentrare all’originario concessionario nella titolarità della concessione a tempo indeterminato delle suddette Cappelle perpetue (precisamente, consultando il sito internet del Comune di Pescopagano, tale norma prevede: “Le concessioni a tempo indeterminato, purché ancora valide ed efficaci, restano in capo al concessionario fondatore, salvo rinuncia alla perpetuità delle stesse da parte di tutti gli aventi diritto e richiesta di nuova concessione. La nuova concessione, soggetta agli oneri concessori in vigore alla stipula dell’atto, sarà intestata ai soli discendenti diretti”).
L’avv. Giuseppe S. con il presente ricorso, notificato il 5.3.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it e depositato il 12.3.2021, ha impugnato:
1) l’art. 60 bis, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria, deducendo la violazione dell’art. 86, comma 2, DPR n. 285/1990;
2) l’art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria, deducendo: A) l’eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto lo stesso Regolamento di Polizia Mortuaria prevede la trasmissibilità delle concessioni cimiteriali a tempo determinato; B) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto, come sopra già detto, l’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, è stato annullato da questo Tribunale con Sentenza n. 585 del 28.8.2018;
3) la nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 297 del 13.1.2021, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il richiamato art. 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina le sepolture occupate in assenza di concessioni.
All’Udienza Pubblica del 6.4.2022 il ricorso è passato in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione del suddetto 60 bis, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano, introdotto con la citata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità dell’impugnazione della Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line dal 4.12.2020 al 19.12.2020), nella parte, relativa ai contestati artt. 60, comma 4, 60 bis, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano.
Infatti, con riferimento all’art. 60 bis, comma 5, nella parte in cui stabilisce la decadenza della concessione a tempo indeterminato delle Cappelle perpetue, in caso di estumulazione e/o trasferimento delle salme, site nelle predette Cappelle cimiteriali, nello stesso Cimitero di Pescopagano o in Cimiteri di altri Comuni, per ricavare nuovi posti in tali Cappelle, va specificato che, poiché non è immediatamente lesivo, può essere impugnato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla sua conoscenza anche unitamente al provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale, applicativo del contestato art. 60 bis, comma 5.
Pertanto, l’impugnazione dell’art. 60 bis, comma 5, sebbene ricevibile, anche perché il ricorrente lo ha conosciuto non prima della ricezione della nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 297 del 13.1.2021 in data 20.1.2021, cioè 44 giorni prima della notifica del ricorso in epigrafe, allo stato risulta inammissibile per difetto di interesse, in quanto, anche se il ricorrente ha dimostrato la legittimazione attiva, in quanto discendente dell’originario proprietario della Cappella perpetua di cui è causa, non sussiste l’interesse a ricorrere, perché ancora non si è verificata una lesione attuale e concreta dell’interesse a procedere all’estumulazione di uno dei feretri, sepolti nella Cappella del suo avo Giovan Battista S., tenuto conto delle circostanze che nella Cappella perpetua in questione sono disponibili soltanto 3 loculi, che non possono essere occupati dal ricorrente o da l’ultimo a morire dei suoi tre fratelli, tutti molto anziani (il ricorrente, nato l’11.1.1951, è il più giovane).
Parimenti, va affermata la ricevibilità dell’impugnazione dell’art. 60, comma 4, nella parte in cui esclude la possibilità di subentrare all’originario concessionario nella titolarità della concessione a tempo indeterminato delle Cappelle perpetue, in quanto, sebbene si tratta di una disposizione immediatamente lesiva, come già statuito da questo Tribunale con la citata Sentenza n. 585 del 28.8.2018, di annullamento dell’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S. Sez. II Sent. n. 382 dell’11.1.2021; C.d.S. Sez. V Sent. n. 5390 del 30.11.2015) il termine decadenziale di impugnazione di un atto amministrativo generale, come nella specie il Regolamento di Polizia Mortuaria, che incide sulla sfera giuridica di singoli destinatari, come nella specie, in quanto l’art. 60, comma 4, si applica soltanto agli aventi causa degli originari proprietari delle Cappelle perpetue, decorre dalla data in cui tali soggetti ne abbiano avuto piena conoscenza e non dalla data dell’ultimo giorno di pubblicazione del Regolamento lesivo.
Al riguardo, va anche richiamato l’art. 21 bis L. n. 241/1990, il quale nel primo periodo statuisce che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”, specificando nel secondo periodo che l’Amministrazione può utilizzare le forme della pubblicità, “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa”.
Pertanto, poiché il ricorrente non può aver conosciuto l’impugnato art. 60, comma 4, deve ritenersi tempestivo il ricorso in esame, notificato il 5.3.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it e depositato il 12.3.2021.
Al riguardo, va precisato che il ricorrente ha dimostrato anche l’interesse a contestare il predetto art. 60, comma 4, in quanto con istanza del 27.9.2020 ha chiesto al Comune di Pescopagano, di subentrare nella titolarità della suddetta concessione a tempo indeterminato, rilasciata il 13.8.1880 al suo avo Giovan Battista S., “anche quale referente degli altri suoi tre fratelli”.
Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento all’impugnazione dell’art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato e/o integrato dalla contestata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020.
Infatti, va accolta la censura nei confronti dell’art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria, con la quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per illogicità, in quanto, come sopra già detto, l’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, con il quale sono state “dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913”, è stato annullato da questo Tribunale con Sentenza n. 585 del 28.8.2018; mentre può essere assorbita la censura, relativa all’eccesso di potere per disparità di trattamento, riferita alla contestuale previsione della trasmissibilità delle concessioni cimiteriali a tempo determinato, anche perché non possono essere messe sullo stesso piano le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato.
Il gravame risulta parimenti fondato, con riferimento all’impugnazione della nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 297 del 13.1.2021, in quanto va accolta la censura, relativa all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, poiché il richiamato art. 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina le sepolture occupate in assenza di concessioni, la Cappella del suo avo Giovan Battista S. non doveva essere regolarizzata, in quanto la proprietà del relativo suolo cimiteriale, dove era stata costruita, era stata ceduta dal Comune in data 13.8.1880 al predetto Giovan Battista S., in attuazione del suindicato Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. del 3.7.1877.
A quanto sopra consegue l’inammissibilità per difetto di interesse, con riferimento all’impugnazione del suddetto 60 bis, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano, introdotto con la citata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020, e l’accoglimento del ricorso, con riferimento all’impugnazione dell’art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato e/o integrato dalla contestata Del. C.C. n. 34 del 24.11.2020 e della nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 297 del 13.1.2021, con il conseguente loro annullamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte dichiara inammissibile per difetto di interesse ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla l’art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano e la nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 297 del 13.1.2021.
Condanna il Comune di Pescopagano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a tilo di Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Pasquale Mastrantuomo)
IL PRESIDENTE (Fabio Donadono)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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