TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 22 luglio 2022, n. 10479

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 22 luglio 2022, n. 10479

[ Idem: TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 6 ottobre 2022, n. 12669 ]

Pubblicato il 22/07/2022
N. 10479/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05247/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Nicotra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accesso in ordine all’esibizione dei documenti richiesti alla ASL Roma 1 relativi al procedimento amministrativo concluso con la sepoltura del feto abortito in data 26-1-20 presso il Presidio ospedaliero San Filippo Neri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
La sig.ra -OMISSIS-in data 26 gennaio 2020 si è sottoposta ad un aborto terapeutico alla ventiduesima settimana di gestazione presso il Presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri di Roma.
Nel mese di marzo u.s. la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che il feto espulso ad esito dell’interruzione di gravidanza è stato sepolto presso il cimitero Flaminio di Prima Porta.
In data 23 marzo 2022 ha quindi presentato istanza di accesso alla ASL RM 1 ai sensi della Legge n. 241/1990, volta a prendere visione dei seguenti documenti: richiesta di sepoltura del feto alla ASL Roma 1; autorizzazione alla sepoltura da parte della ASL Roma 1; consenso informato alla sepoltura del feto; documentazione attestante la presa in consegna del feto da parte di AMA S.p.A. (soggetto preposto al seppellimento).
In mancanza di riscontro, con ricorso notificato in data 11 maggio 2022, la sig.ra -OMISSIS-ha chiesto al Tribunale adito di: dichiarare il proprio diritto di accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 23.03.2022; ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti, mediante visione e/o estrazione di copia; condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda, ha affermato in particolare che “Gli atti afferiscono ad una posizione giuridico soggettiva della signora, la quale si è sottoposta ad un trattamento sanitario nell’ambito del quale avrebbe dovuto essere informata e coinvolta nelle procedure di smaltimento del feto. La signora è anche titolare dei diritti che afferiscono all’uso del proprio nome oltre che del diritto alla privacy come codificato nell’art. 21 della legge 22.05.1978, n. 194, quanto alle interruzioni di gravidanza, e, più in generale, nella legge 30.06.2003, n. 196”.
Si è costituita l’Azienda sanitaria evidenziando che l’istanza formulata dalla ricorrente con messaggio di posta elettronica certificata del 23 marzo 2022 era carente sotto il profilo della dimostrazione della sussistenza dell’interesse giuridico prescritto dall’art. 22 della legge 241/1990, in quanto la stessa riferiva unicamente di “essere venuta a conoscenza del fatto che il feto è stato sepolto presso il cimitero Flaminio di Prima Porta con una croce riportante il mio nome e cognome”. Solamente in seguito alla notificazione del presente ricorso la signora -OMISSIS-avrebbe chiarito l’interesse sotteso all’istanza in esame e, conseguentemente, avrebbe potuto ostendere la documentazione richiesta.
L’Amministrazione ha concluso chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo proceduto a riscontrare la richiesta di accesso in data 20 maggio 2022 allegando la seguente documentazione: richiesta Nulla Osta alla sepoltura datata 03.03.2020; autorizzazione al seppellimento.
Alla camera di consiglio del 18 luglio 2022 la causa è stata infine introitata per la decisione.
2. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio la resistente ha provveduto ad ostendere la documentazione richiesta, con piena realizzazione della pretesa azionata dal ricorrente.
Invero, non esistono documenti ulteriori rispetto a quelli ostesi, atteso che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, il procedimento amministrativo che disciplina il seppellimento dei feti consta di due atti: 1) la richiesta di nulla osta alla sepoltura proveniente dal presidio ospedaliero in cui è avvenuto l’intervento 2) l’autorizzazione al seppellimento, prodotto dal reparto di medicina legale della scrivente ASL Roma 1. Non essendo la sepoltura una prestazione sanitaria, non richiede l’acquisizione del consenso informato del paziente né è previsto che venga prodotta documentazione in merito alla presa in consegna del feto da parte di AMA S.p.A.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Francesca Ferrazzoli)
IL PRESIDENTE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

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Sereno Scolaro

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