Tar Campania, Sez. I, 16 settembre 2014, n. 1579

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Tar Campania, Sez. I, 16 settembre 2014, n. 1579
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2014, proposto da:
Giuseppe D’Anzilio e Aurelio Sparano, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, al c.so Garibaldi, n. 103;
contro
Comune di Capaccio, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Annunziata, con domicilio eletto in Salerno, alla piazza Sant’Agostino, n. 29;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, sez. I n.1023/13 e per la declaratoria di nullità e7o l’annullamento della delibera della giunta municipale del Comune di Capaccio n. 471 del 25.11.2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Capaccio in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- I ricorrenti sono titolari di una concessione demaniale cimiteriale perpetua, per l’estensione di mq. 24,10, per la realizzazione di una cappella ipogea di cui al contratto Rep. N. 75 del 30.01.1939.
Il Comune di Capaccio, ravvisata l’esigenza di ampliare il cimitero cittadino, approvava il progetto per la realizzazione del nuovo spazio cimiteriale ed, in particolare, per la realizzazione delle opere di collegamento con il vecchio sito, al qual fine – avendo individuato quale unica possibilità di collegamento tra il vecchio ed il nuovo sito cimiteriale proprio l’area occupata dalla cappella ipogea di loro proprietà – revocava la ridetta concessione, offrendo in compensazione una cappella gentilizia nella parte nuova del cimitero, assumendo a proprio esclusivo carico anche l’attività di traslazione dal vecchio al nuovo sito.
Proposto ricorso, il Tribunale, con sentenza n. 1023/2013, lo accoglieva, rilevando, per quanto di interesse: a) che “mentre la cappella preesistente era idonea a contenere 16 loculi, quella assegnata con la delibera citata ne [poteva] contenere appena 8”; b) che “l’assenza nell’area cimiteriale oggetto di ampliamento di cappelle analoghe a quella oggetto di revoca [non avrebbe potuto] costituire un motivo sufficiente per derogare alla predetta regola di equivalenza”; c) che “la domanda di annullamento [era] fondata anche nella parte in cui contesta [va] l’impugnata delibera di assegnazione della concessione sostitutiva laddove stabili [va] che la nuova concessione [venisse] assegnata per il tempo residuale della concessione in atto”, posto che “l’Amministrazione comunale [aveva] erroneamente ritenuto che alla concessione originaria fosse apposto un termine, in contrasto con il suo carattere perpetuo (giustificativo quindi della concessione della nuova cappella per 99 anni)”.
Persistendo di fatto le problematiche del collegamento tra il vecchio ed il nuovo cimitero, il Comune di Capaccio ha, di conserva, avviato trattative al fine di raggiungere un bonario componimento, che era stato, tuttavia, impossibile perseguire, come attestato anche dal Responsabile Comunale dell’Area VI con nota prot. n. 40865 del 08.11.2013.
Per tal via, la Giunta Comunale di Capaccio, con delibera n. 471 del 25.11.2013, preso atto delle esposte circostanze; “considerato che lungo il confine fra il vecchio ed il nuovo cimitero non ci [erano] varchi utili onde poter allocare eventuale nuovo passaggio di collegamento e che comunque ciò, qualora fosse [stato] possibile, [sarebbe risultato in contrasto] con l’ubicazione, all’interno del nuovo cimitero, delle opere, scala e rampa, già eseguite, per cui sarebbe [stato] improponibile; ritenuto che l’eliminazione dell’attuale passaggio di collegamento fra vecchio e nuovo cimitero, attraverso la passerella sovrastante l’area alienata con contratto del 30/01/1939 Rep. N 75 sopra detto [avrebbe comportato] di fatto, l’eliminazione di ogni collegamento interno al cimitero con grave danno per i cittadini nella fruizione del civico cimitero; considerato, quindi, che [fosse] assolutamente necessario conservare l’attuale passaggio di collegamento fra vecchio e nuovo cimitero e che tale necessità costituis [se] pubblica utilità per la fruizione del civico cimitero la cui rimozione [avrebbe costituito] interruzione di pubblico servizio; considerato, infine, fondamentale conservare l’attuale passaggio di collegamento fra vecchio e nuovo cimitero onde evitare i disagi sopra rappresentati e l’interruzione di un pubblico servizio”, formalizzava “la necessità di trovare adeguata soluzione al problema attraverso le seguenti eventuali opzioni con la controparte: – concedere agli eredi D’Aizzino l’equivalente dei loculi ed ossari attualmente esistenti nella cappella ipogea di cui sopra in un altro posto del civico cimitero; – espropriare la suddetta area degli eredi D Anzilio”.
2.- Avverso la ridetta delibera insorgevano i ricorrenti con atto notificato nelle forme di cui agli artt. 112 ss., prospettando la nullità degli atti assunti dal Comune di Capaccio perché adottati in asserita elusione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 1023/2013.
3.- Si costituiva in giudizio il Comune intimato, che argomentava l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Nel rituale contraddittorio delle parti, alla camera di consiglio dell’8 maggio 2014, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso non è fondato.
1.1.- Con il primo motivo di doglianza, i ricorrenti lamentano l’elusione del giudicato inter partes.
Nondimeno, il Collegio rileva che il Comune di Capaccio, in dichiarata esecuzione della epigrafata sentenza, ha proceduto alla individuazione di due soluzioni alternative, tra cui quella, ritenuta prevalente, concernente la concessione dell’” equivalente dei loculi ed ossari attualmente esistenti nella cappella ipogea […]in un altro posto del civico cimitero”, formulando apposito atto di indirizzo al Responsabile del VI Settore del Comune per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Invero, con la sentenza azionata, il Collegio ebbe a statuire l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, rilevando proprio la violazione della “regola di equivalenza”: e ciò in quanto, come esposto nella narrativa che precede, “mentre la cappella preesisterete era idonea a contenere 16 loculi, quella assegnata con la delibera citata ne [poteva] contenere appena 8” ed in quanto “l’Amministrazione comunale [aveva] erroneamente ritenuto che alla concessione originaria fosse apposto un termine, in contrasto con il suo carattere perpetuo (giustificativo quindi della concessione della nuova cappella per 99 anni)”.
Con la delibera oggetto di giudizio, per contro, l’Amministrazione ha inteso concedere ai ricorrenti l’opportunità di accettare una cappella contenente lo stesso numero di loculi attualmente detenuti (n. 16), senza alcun riferimento alla temporalità della eventuale concessione, essendo stata demandata al Responsabile del Settore VI la successiva valutazione delle opzioni possibili offerte ai ricorrenti e l’assunzione dei consequenziali provvedimenti.
Per l’effetto, il provvedimento adottato non appare elusivo del giudicato, ai cui limiti – avuto riguardo all’effetto conformativo che ne discendeva – si è pienamente conformato.
2.- Infondata appare la distinta censura, con la quale i ricorrenti si dolgono della asserita mancanza di partecipazione all’iter procedimentale.
In disparte ogni altro rilievo, deve in contrario osservarsi che, come è dato evincere dalla nota prot. n. 40685 del 08.11.2013, non contestata sul punto, il Responsabile del VI Settore comunale ha dichiarato di aver “avuto molteplici incontri con la controparte interessata, anche su loro espressa richiesta, al fine di verificare la possibilità di un accordo bonario onde conservare l’attuale passaggio fra il vecchio ed il nuovo cimitero”, ancorché “da questi incontri […]non si [fosse] arrivati ad alcuna soluzione utile […]”.
Ciò che vale ad attestare, di fatto, una effettiva e concreta partecipazione procedimentale.
3.- Con distinto motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono della irrituale attivazione di una procedura ablatoria in loro danno.
Invero, la delibera impugnata, per il suo effettivo tenore, concreta mero atto di indirizzo al Responsabile del VI Settore e, peraltro, non comporta l’attivazione di una procedura espropriativa, non potendo essere, come tale, qualificato né come atto di un esproprio puramente evocato in termini di futura possibilità, né quale sorta di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
4.- Il ricorso deve, perciò, essere respinto, non riscontrandosi fondata la censura di inesatta od elusiva attuazione della azionata sentenza.
La particolarità della fattispecie legittima l’integrale compensazione, tra le parti in causa, di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)