Tar Marche, Sez. I, 10 settembre 2014, n. 786

Testo completo:
Tar Marche, Sez. I, 10 settembre 2014, n. 786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2004, proposto da:
Biondi Donatella s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Mancinelli e Mariangela Bressanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Giamperoli Teresa – Gurini Elsa – Di Sante Mara, rappresentate e difese dall’avv. Lorenzo Ruggeri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l’annullamento
– del decreto del Dirigente del Servizio regionale n. 121 del 23.4.2004, nella parte che approva l’allegato B relativo ai posteggi liberi nei mercati di nuova istituzione, limitatamente al Comune di Pesaro, e stabilisce di pubblicare il bando relativo al predetto allegato;
– della determinazione del Responsabile del Servizio comunale n. 289 del 10.2.2004 di approvazione del bando per l’assegnazione provvisoria di n. 2 posteggi per rivendita di fiori presso il Cimitero di Santa Maria delle Fabbrecce e pubblicazione del relativo bando;
– degli artt. 5 e 34 del regolamento adottato dal Comune con delibera C.C. n. 105 del 9.6.2003;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro e della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 273/2004;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori Ester Cioccolanti su delega dell’avv. Buonassisi, Mariangela Bressanelli, Gabriella De Berardinis e Salvatore Menditto su delega dell’avv. Ruggeri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, unica esercente l’attività di rivendita di fiori nei pressi del cimitero di S. Maria delle Fabbrecce in Pesaro sin dal 1989, ha impugnato gli atti dirigenziali con cui il Comune ha approvato il bando per l’assegnazione di due posteggi ulteriori per la rivendita dei fiori presso il medesimo cimitero, individuati, in attesa che avvenga l’ampliamento del cimitero, come da planimetria allegata al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 9 giugno 2003 (vedi artt. 5 e 34 del citato regolamento), nonché lo stesso regolamento nella parte di interesse.
A sostegno del gravame ha dedotto violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 114/1998, degli artt. 19 e 26 della legge regionale n. 26/1999 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pesaro e la Regione Marche.
Hanno altresì spiegato intervento ad opponendum le controinteressate Giamperoli Teresa, Gurini Elsa e Di Sante Mara, avendo le stesse partecipato al bando per l’assegnazione dei posteggi di che trattasi con istanza depositata al Comune di Pesaro in data 21 aprile 2004.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune resistente, avuto riguardo all’infondatezza del ricorso nel merito, per le ragioni appresso indicate.
Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal d.lgs. n. 114/1998 e dalla legge regionale marchigiana n. 26/1999 e ss.mm.ii., che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l’individuazione delle aree da destinare ai posteggi.
Ai sensi dell’art. 29 della sopra citata legge regionale spetta ai Comuni l’individuazione del numero di posteggi liberi da assegnare, in base ai criteri indicati al precedente art. 19, comma 2, secondo cui “L’istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità dei mercati su aree pubbliche esistenti e dell’eventuale carenza del commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e non residente”.
Rientra pertanto nell’esercizio del potere discrezionale dell’Ente locale la scelta di istituire nuovi posteggi su aree pubbliche al fine di potenziare il mercato e soddisfare le crescenti esigenze dell’utenza, mentre risponde al principio di libera concorrenza l’individuazione di nuovi operatori mediante la previa pubblicazione di un bando.
Ciò posto, la decisione del Comune di prevedere due nuove postazioni per la rivendita di fiori nei pressi del cimitero non si rivela né illogica né irragionevole, ma è volta a soddisfare gli interessi della collettività; peraltro, la scelta di ubicare le due nuove attività nella parte opposta del cimitero rispetto a quella dove insiste il punto vendita della ricorrente fonda sul contemperamento tra l’interesse pubblico al potenziamento del servizio di rivendita dei fiori e l’interesse privato di quest’ultima a veder tutelati i propri diritti acquisiti (conformemente a quanto previsto all’art. 5 del regolamento comunale innanzi citato).
Con detta norma, invero, l’Amministrazione ha immediatamente istituito due nuovi posteggi, rinviando al momento dell’ampliamento del cimitero la sola individuazione delle aree in cui essi sarebbero stati ubicati, precisando che detta ubicazione sarebbe dovuta avvenire senza pregiudizio per i diritti acquisiti da coloro che già esercitavano. Ed è quello che è stato fatto nella fattispecie in sede di individuazione provvisoria delle aree, in applicazione dell’art. 34 del regolamento, atteso che i due nuovi posteggi sorgerebbero distanti rispetto a quello della ricorrente, ossia nella parte opposta del cimitero.
II.1. Parte ricorrente sottolinea anche l’irragionevolezza della scelta amministrativa di istituire due nuovi posteggi invece che, tutt’al più, uno solamente, per violazione del principio di proporzionalità, avuto riguardo al non ancora attuato ampliamento del cimitero; ciò soprattutto tenuto conto della previsione regolamentare (art. 5) che ha rimandato alla fase della progettazione di detto ampliamento l’istituzione dei nuovi posteggi, evidentemente perché solo in tale momento le esigenze dell’utenza di ottenere un potenziamento del mercato si sarebbero concretizzate.
Anche tale censura va disattesa.
Come innanzi esposto, infatti, l’art. 5 del regolamento stabilisce l’immediata istituzione di due posteggi presso il cimitero di Santa Maria delle Fabbrecce, rimandando l’individuazione definitiva delle aree di ubicazione all’atto dell’ampliamento del cimitero, mentre il successivo art. 34, in attesa che ciò avvenga, effettua una individuazione provvisoria dei punti su cui ubicare i posteggi; ciò, evidentemente, sulla base di una ponderazione dell’interesse pubblico attuale, al fine di dare immediata attuazione alla previsione regolamentare precedente (art. 5) con cui i posteggi sono stati istituiti e a prescindere dal realizzando ampliamento (rilevante al solo scopo di stabilire l’ubicazione definitiva dei medesimi).
In tale ottica, quindi, non si rinviene, nelle norme regolamentari in esame (artt. 5 e 34) il contrasto lamentato dalla ricorrente.
III. Per i motivi sopra esposti, il ricorso va respinto.
III.1. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo alla questione interpretativa affrontata dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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