TAR Campania, Salerno, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 2897

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 2897

Pubblicato il 02/11/2022
N. 02897/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2022, proposto da
Raffaella C., rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Mirabella Eclano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vittorio T., rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Freda, Maria Elena Rossano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 8083 del 27.09.2021, solo ora conosciuto, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mirabella Eclano ha rilasciato il permesso di costruire (n. 18 del 23.09.2021) avente ad oggetto la realizzazione di “un fabbricato da destinare a casa Funeraria” nell’ambito della area limitrofa a quella di proprietà della ricorrente;
b – ove e per quanto occorra, del parere favorevole reso dal RUP in data 23.09.2021, richiamato nel provvedimento sub a);
c – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mirabella Eclano e di Vittorio T.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2022 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, proprietaria di un immobile limitrofo sito in via Pianopantano, impugna il permesso di costruire n. 18 del 23.09.2021, rilasciato dal Comune di Mirabella Eclano in favore di T. Vittorio, per la realizzazione di “un fabbricato da destinare a casa funeraria”.
Deduce, in sintesi, i seguenti vizi: 1) l’area è ricompresa in zona B1-zona di completamento del P.R.G., ove non sarebbero consentire interventi edilizi diretti, senza la preventiva approvazione di un piano particolareggiato; 2) la volumetria prevista per la costruzione è maggiore di quella massima assentibile; 3) la destinazione dell’immobile sarebbe incompatibile con quella di zona residenziale; 4) il controinteressato non esercita un’impresa autorizzata allo svolgimento dell’attività funeraria; 5) il regolamento di polizia mortuaria prevede solo sale pubbliche del commiato e non anche case funerarie; 6) l’immobile è carente dei requisiti strutturali e impiantistici minimi; 7) alla case funerarie, in quanto assimilabili agli obitori ed alle camere mortuarie dei cimiteri, va applicata la distanza dei 200 metri dal centro abitato; 8) il provvedimento è stato rilasciato, in difetto di competenza, dal S.U.E., anziché dal S.U.A.P.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Esso è manifestamente irricevibile, quanto alle censure n. 1) e n. 2), essendo stato notificato il 10.10.2022, quando è documentato che i lavori si sono pressoché conclusi nel mese di giugno 2022.
Invero, il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s’intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere.
Le altre censure sono manifestamente infondate, sulla base delle seguenti considerazioni:
3) l’attività è compatibile con la destinazione residenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22). Infatti, fatti salvi i limiti posti dalle leggi regionali, è consentito che i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possano realizzare e gestire servizi propri per il commiato. Invero, essendo la morte un accadimento naturale che colpisce la popolazione residente, il servizio funebre è svolto nell’interesse di quest’ultima e, pertanto, deve ritenersi consentito nelle zone a vocazione residenziale;
4) l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funeraria riguarda il futuro esercente dell’attività e non il proprietario dell’immobile;
5) la realizzazione delle case funerarie è autorizzata in via generale dalla delibera di Giunta Regionale n. 90 del 20.02.2018;
6) la presenza dei requisiti strutturali e impiantistici sono attestati nel parere favorevole dell’ASL del 09.09.2021, per altro non impugnato. Inoltre, poiché la superficie è inferiore ai 400 mq, non è richiesto il parere dei Vigili del fuoco;
7) l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 impone solo per i cimiteri la distanza minima di 200 m. dai centri abitati, mentre l’attività propria della casa funeraria non è assimilabile a quella di un cimitero, essendo così stabilita dalla citata delibera regionale: a) ricevere i corpi di persone decedute, per cause naturali, presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero e di cura, ovvero in luoghi pubblici e per essere custoditi durante il periodo di osservazione; b) porre la salma in osservazione ed esposizione, prima dell’accertamento della morte da parte del medico necroscopo; c) eseguire trattamenti conservativi; d) eseguire trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; e) organizzare e svolgere riti funebri aperti al pubblico nella sala del commiato; f) svolgere l’attività funebre;
8) l’atto è stato correttamente adottato dal S.U.E., non trattandosi di attività produttiva o commerciale.
Le spese del processo possono essere compensate, stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e nel resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Nicola Durante)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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