TAR Sicilia, Palerno, Sez. II, 14 novembre 2022, n. 3218

TAR Sicilia, Palerno, Sez. II, 14 novembre 2022, n. 3218

Pubblicato il 14/11/2022
N. 03218/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2022, proposto da
Paolina C., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Burgio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L. n. 241/90, sull’istanza di accesso della odierna ricorrente, assunta al protocollo del Comune di Burgio in data 15.04.2022;
nonché per l’emanazione
nei confronti del Comune di Burgio di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall’odierna odierna ricorrente con l’istanza di accesso di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 13 giugno 2022 e depositato il successivo 15 giugno, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso dalla medesima avanzata a mezzo pec al Comune di Burgio in data 15 aprile 2022, nonché la condanna ad esibire la documentazione richiesta.
A tali richieste ha premesso:
– di essere l’unica erede di Calogero M., deceduto nel 1997;
– che il predetto M., a sua volta, aveva ereditato dal sig. Pietro Ch. una cappella gentilizia (rectius: era succeduto nella relativa concessione cimiteriale) sita all’interno del cimitero comunale di Burgio;
– di avere avanzato al Comune di Burgio, in data 31 gennaio 2020, una richiesta di subentro/rinnovo della concessione cimiteriale originariamente concessa al sig. Ch.;
– che tale istanza è rimasta priva di riscontro;
– di avere informalmente appreso che il Comune ha recentemente autorizzato la tumulazione nella detta cappella della salma di un defunto non appartenente alla famiglia della ricorrente;
– di avere pertanto chiesto al Comune, in ragione della propria aspettativa qualificata al subentro nella concessione, di prendere visione ed estrarre copia degli atti adottati in relazione a richieste di tumulazione, di istanze di autorizzazione ad effettuare interventi di modifica o di manutenzione, nonché eventuali richieste di assegnazione afferenti la cappella gentilizia e la relativa concessione;
– che anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2022, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda di accesso presentata dal ricorrente, formulata in termini del tutto chiari in relazione alla documentazione richiesta, non è stata evasa dall’Amministrazione nei termini previsti dalla legge, con conseguente configurarsi del silenzio-rigetto previsto dal comma 4 dell’art. 25 L. 241/1990.
Stante l’evidenza dell’interesse sottostante all’istanza, prospettato nel corpo della stessa, e considerato che non ricorre alcune delle ipotesi in cui la legge esclude il diritto di accesso, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Burgio alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 750,00, oltre accessori ed oltre alla rifusione del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
L’ESTENSORE (Raffaella Sara Russo)
IL PRESIDENTE (Giuseppe La Greca)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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