TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 gennaio 2018, n. 209

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 gennaio 2018, n. 209

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 gennaio 2018, n. 209
In presenza di disposizione del regolamento comunale che, in presenza di controversie tra più titolari, il comune   rimetta l’adozione di provvedimenti al formarsi del giudicato, è legittimo il rifiuto di variazione dell’intestazione di concessione cimiteriale. Una variazione dell’intestazione cimiteriale, a seguito del decesso del fondatore del sepolcro, non può avere ad oggetto un modificazione della concessione, oltretutto se comportante l’esclusione di una o più persone dal diritto di sepoltura, non potendo contenere nuovi patti, termini o condizioni rispetto alla concessione originaria..

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10/9/21990. n. 285

Pubblicato il 11/01/2018
N. 00209/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2015, proposto da:
Prisco P., rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Lista, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria T.A.R., piazza Municipio 64;
contro
Comune di San Prisco, in persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;
nei confronti di
Roberto P., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Mauro Piccirillo, Giovanni Tufariello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avino in Napoli, via Cilea 39;
della comunicazione di diniego n.13759/2014 del 29.10.2014 emessa dal Comune di San Prisco avente oggetto un’istanza di variazione della concessione di suolo cimiteriale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roberto P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Prisco P. è figlio del defunto Vincenzo P., concessionario di una cappella funeraria nel cimitero di San Prisco (concessione n. 59 del 18.2.1954).
Dopo la morte del proprio padre il sig. Prisco P. nel 2014 ha chiesto la voltura a proprio nome della concessione cimiteriale con esclusione di altri congiunti, in primo luogo del germano Roberto P., escluso dall’utilizzo della cappella dal padre Vincenzo con testamento olografo pubblicato il 22.11.2013. Il testamento è stato impugnato dal figlio Roberto P. con causa instaurata presso il giudice ordinario.
Con comunicazione del Comune di San Prisco prot.n. 13759 del 29.10.2014 la richiesta di voltura è stata negata evidenziando la pendenza di una lite civilistica, inerente la successione di Vincenzo P., e richiamando l’art. 39 del regolamento comunale di polizia mortuaria secondo cui le controversie tra più aventi diritto sono risolte innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Con il presente ricorso il sig. P. Prisco ha impugnato il detto diniego e chiesto, quindi, al Tribunale di voler disporre la richiesta voltura.
Si è costituito in giudizio il sig. P. Roberto contestando l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Questo Tribunale con ordinanza n. 388/2015 ha rigettato la richiesta cautelare.
All’udienza pubblica del 19.12.2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Il diritto di sepolcro all’interno della cappella di famiglia è oggetto di un contenzioso pendente tra i fratelli P. e Roberto Prisco presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (RG 7678/2013, 7506/2014).
Con la nota impugnata prot.n. 13759/2014, il Responsabile dell’Area VII del Comune di San Prisco ha comunicato che ai sensi dell’art. 39, comma 3 (Esercizio del diritto d’uso) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, “eventuali controversie tra più aventi diritto sono risolte innanzi all’Autorità Giudiziaria competente, con esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le pareti interessate” e ha quindi disatteso l’istanza del ricorrente
La nota impugnata correttamente fa quindi applicazione di una disposizione regolamentare che contempla la pregiudizialità della pronuncia del giudice per ogni istanza di variazione della concessione e che subordina, in pendenza di una lite tra gli aventi titolo, ogni modifica del rapporto concessorio alla decisione dell’autorità giudiziaria
Peraltro, allo stato, la concessione cimiteriale, nei termini previsti dal regolamento comunale, non può essere variata, in particolare modo per quanto concerne i titolari a beneficiare della sepoltura nella cappella gentilizia.
Con l’istanza oggetto di diniego infatti il sig. Prisco P. non si limita a chiedere una semplice voltura ma propone una modifica della concessione, escludendo dall’uso della cappella il fratello Roberto con la relativa famiglia.
Tali modifica appare in contrasto con le previsioni del regolamento mortuario in quanto (art. 27) il diritto di sepoltura spetta al concessionario e ai componenti della famiglia (e dunque a tutti i figli del defunto Vincenzo P.); tale diritto può essere ristretto a alcuni congiunti ma solo a condizione che “sia espressamente indicato nell’atto di concessione”. E nell’atto di concessione nel 1954 non risulta essere contemplata nessuna limitazione.
Peraltro la voltura della concessione, nel caso di morte dell’originario concessionario, “non può contenere nuovi patti termini o condizioni rispetto alla concessione originaria” (art. 40).
Alla luce delle disposizioni richiamate, e impregiudicato ogni diverso esito del giudizio civile al quale è rimessa la decisione sulla spettanza dello ius sepulchri, il diniego comunale di voltura/modifica della concessione cimiteriale appare giustificato dall’applicazione del regolamento comunale in materia.
Quanto alla pretesa inosservanza del termine per provvedere, il Collegio rileva che il superamento del detto termine, per orientamento consolidato (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 2718/2017), non comporta, se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa, la consumazione del potere da parte dell’amministrazione; di conseguenza nessun vizio viene ad inficiare, su questo piano, la legittimità della nota impugnata.
La domanda risarcitoria è poi palesemente infondata in quanto genericamente proposta senza l’allegazione di elementi concreti, che era onere di controparte esibire e dai quali desumere l’esistenza del lamentato danno ingiusto (cfr. TAR Napoli n. 3641/2017).
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente P. Prisco alla rifusione delle spese di giudizio in favore del sig. Roberto Prisco, liquidate in euro 1.500, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Luca De Gennaro)
IL PRESIDENTE (Rosalia Maria Rita Messina)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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