TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 marzo 2018, n. 1733

TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 marzo 2018, n. 1733

Ai fini dell’accesso a corsi di formazione professionale, nella regione Campania ed alla luce della L. R. (Campania) 24/11/2001, n. 12 e s.m., nonché degli atti amministrativi attuativi, il pregresso ruolo di socio amministratore o di attività imprenditoriale in aziende svolgenti l’attività funebre, integra il requisito di esperienza documentata di almeno due anni nel profilo, previsto per l’ammissione al corso per “operatore addetto al trasporto funebre (aggiornamento)”.

NORME CORRELATE

Campania, L.R. 24/11/2001, n. 12 (e s.m.)

Campania, Delibera Giunta Regionale 15/05/2009, n. 963

Pubblicato il 21/03/2018
N. 01733/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2013, proposto da:
A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia Tubelli e Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, alla via Caracciolo n. 15;
contro
– Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale.;
– Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Scetta, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1;
per l’annullamento
– del verbale di controllo documentale del 10/10/2012, recante l’esclusione di n. 14 allievi dal corso di formazione n. 01 per “operatore addetto al trasporto funebre (aggiornamento)” redatto a seguito di verifiche ispettive disposte dalla Regione Campania sulle attività della società ricorrente nell’espletamento di attività di formazione professionale;
– della nota prot. n. 2012.0739349 del 10.10.2012 con la quale la Regione Campania – AGC Istruzione, Educazione, Formazione Professionale – ha confermato il depennamento di n. 14 allievi iscritti al corso di formazione n. 01 per “operatore addetto al trasporto funebre (aggiornamento)”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione della illegittima valutazione fatta dalla Regione Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato nelle date del 10 e 11 dicembre 2012, e depositato il 9 gennaio 2013, la A. srl adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento del verbale di controllo del 10 ottobre del 2012, conclusosi con l’esclusione di 14 allievi dal corso di formazione n.1 per “operatore addetto al trasporto funebre” (esclusione confermata dalla nota del 10 ottobre del 2012 della Area Istruzione ed Educazione della Regione Campania), nonché il risarcimento del danno conseguente dalla stessa subìto.
A tal proposito la società ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
organismo leader nel settore della erogazione dei servizi della formazione professionale nel territorio campano, l’ente era operativo dal 1988;
era stato autorizzato il 20 ottobre del 2011 ad espletare attività di formazione professionale, finanziata anche con fondi pubblici, oltre che con retta a carico degli utenti;
per quanto di interesse nel gravame de quo, la società svolgeva anche corsi a spese delle imprese interessate per operatori funerari e cimiteriali, ai sensi della L. Regionale Campania n. 12 del 2011, e in particolare dell’art.7 (il quale prevede che la Giunta delibera “l’istituzione di corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali”), sicché, in attuazione di tale disposizione, la Giunta con Delibera n. 45 del 21 febbraio 2005 aveva riconosciuto i corsi di formazione.
con successiva delibera del 15 maggio 2009, la Regione approvava 12 percorsi formativi per operatori funerari e cimiteriali e n. 12 schede descrittive corrispondenti ad ogni percorso formativo individuato, fra cui quello di “Operatore Addetto al trasporto funebre”;
per l’accesso a quest’ultimo corso si prescriveva il possesso di “un’esperienza documentata di almeno due anni nel profilo”, e la società A. per l’anno 2012 su tanto modulava la propria offerta formativa;
al predetto corso prendevano parte n. 19 iscritti, documentando il possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore, ma, a seguito di verifiche ispettive, veniva rilevata, erroneamente, la presunta assenza per n. 6 allievi del requisito di ammissione richiesto, e per n.8 allievi un’assenza documentale, così che veniva disposta la cancellazione di 14 iscritti su di un totale di 19, cui pertanto era inibito il nulla-osta per l’esame finale;
con nota del 10 ottobre del 2012 la Regione Campania confermava le irregolarità riscontrate, così, nella prospettazione attorea, illegittimamente vanificando l’attività formativa espletata dalla società ricorrente.
Tanto premesso l’impugnativa veniva affidata ai seguenti motivi: a) violazione della L. Regione Campania n. 12/2001; violazione degli artt. 2 e 3 L. 241/90; violazione delle delibere di G.R.C. n. 9623/2009 ( rectius : 963/2009 – N.d.R.) e n. 582/2012; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; violazione del principio del giusto procedimento.
La parte ricorrente instava altresì per il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva, con atto di costituzione formale, la Regione Campania; e quindi, con successiva memoria depositata l’11 novembre del 2017, contestava l’avverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche la Provincia di Napoli con memoria di stile.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
In diritto si osserva che il ricorso è solo in parte fondato. Vi è infatti un riscontro solo parziale sulla sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria nel provvedimento impugnato.
In merito è bene evidenziare che il provvedimento del 14 ottobre del 2012 della Regione Campania – che, all’esito della verifica ispettiva, ha escluso n. 14 allievi dalla frequenza al corso di Operatori funebri addetti al trasporto – è motivato sulla base della mancanza dei requisiti di accesso, sub specie del requisito delle “esperienze professionali nel profilo e nel ruolo”.
Per contro, esaminando la documentazione versata in atti dalla società ricorrente, relativa alle posizioni di sei partecipanti al corso, si evince che costoro erano in possesso del descritto requisito.
La documentazione in atti del presente processo è costituita dalle certificazioni prodotte dagli stessi interessati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla società ricorrente.
Tali positivi riscontri alle violazioni lamentate dall’attrice inficiano il provvedimento impugnato e corroborano, come detto, il motivo di ricorso fondato sul difetto di istruttoria dell’atto impugnato. In particolare, contrariamente a quanto si legge in quest’ultimo, risultano presenti i requisiti della pregressa esperienza nel settore, con riferimento ai seguenti discenti del corso.
M. Antonino e M. Ferdinando che hanno lavorato, quali soci amministratori, dal 26 febbraio 2005 al 31 dicembre 2010, presso la S.n.c. Onoranze Funebri di Antonino e Ferdinando M., avente, quale oggetto sociale, tra gli altri, “l’esecuzione di servizi funerari ed espletamento delle prestazioni connesse”.
P. Raffaele, che ha lavorato, anch’egli, quale socio amministratore, dal novembre del 1998 al gennaio del 2012, presso la S.n.C. “Casa Pengue” di P. Raffale & C. S.n.C., che ha quale oggetto sociale, tra gli altri “ servizi di pompe funebre ed attività connesse”.
S. Vincenzo che, quale titolare di Piccola Impresa, ha svolto, tra le altre, “attività di traporti funebri dal 9 dicembre del 1992 al gennaio del 2011”.
S. Giandomenico, che, anch’egli quale titolare di Piccola Impresa, ha svolto attività di onoranze e di trasporti funebri dal 13 gennaio 1998 al 31 dicembre del 2011.
V. Vincenzo, che ha svolto, in forma imprenditoriale, attività di commercio avente ad oggetto tra l’altro “pompe funebri ed attività connesse” dal 5 giugno del 2000 al 16 maggio del 2006.
In tali limiti, pertanto, il gravame deve essere accolto.
Viceversa, con riferimento alle altre 8 posizioni, non avendo la parte ricorrente fornito adeguati elementi probatori, non vi sono elementi in atti sufficienti ad inficiare il decisum di cui all’atto impugnato.
Venendo alla richiesta di risarcimento danni, va osservato che la stessa, nella sua prima formulazione, si fondava sulla constatazione che gli allievi esclusi avrebbero abbandonato il corso, chiedendo alla società ricorrente la restituzione delle somme già versate.
In un secondo momento, a quanto risulta dalla memoria depositata dalla ricorrente il 22 novembre del 2017, poiché la società A., per la stessa cifra da loro originariamente pagata, aveva consentito agli esclusi di frequentare un altro corso di formazione più impegnativo, perché articolato su 400 ore di lezione invece delle originarie quaranta ore, il danno è stato ricalcolato nella differenza tra il prezzo pagato dai discenti e l’effettivo costo sostenuto dall’azienda per il corso in concreto organizzato, ovviamente più alto.
Il Collegio ritiene che la richiesta di risarcimento dei danni richiesti, sia con la prima che con la seconda quantificazione – in disparte la mutatio libelli ivi operata e la sua ammissibilità – non sia accoglibile.
Quanto alla prima, perché non v’è prova in atti di quanto affermato dalla società ricorrente. Quanto alla seconda, perché l’istituzione e l’avviamento di un nuovo corso di formazione, così come la decisione di offrirlo ad un prezzo ribassato, hanno rappresentato, evidentemente, il frutto di un’autonoma scelta di strategia aziendale, non necessariamente conseguente al provvedimento impugnato. In altre parole quella scelta, non potendosi configurare quale conseguenza immediata e diretta derivante dall’illegittimità del provvedimento impugnato, rappresenta un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità nella produzione dei danni di cui all’art. 1223 del codice civile. Da qui discende la complessiva infondatezza della richiesta di risarcimento danni.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere
L’ESTENSORE (Sergio Zeuli)
IL PRESIDENTE (Michelangelo Maria Liguori)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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