TAR Basilicata, Sez. I, 17 gennaio 2023, n. 31

TAR Basilicata, Sez. I, 17 gennaio 2023, n. 31
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2022, proposto da
Michelina G., rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 34;
contro
Comune di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della Determinazione n. 754 del 14.06.2022 del Dirigente del III Settore – Urbanistica-Edilizia Privata – Patrimonio – Protezione Civile – Paesaggio del Comune di Policoro;
– dell’Avviso del 02.09.2014 del Dirigente III Settore del Comune di Policoro;
– del Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale approvato con D.G.C. n. 6 del 26.02.2014 del Comune di Policoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Policoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 4/8/2022, la deducente – già titolare di una concessione per la costruzione di una cappella gentilizia nel cimitero di Policoro, rilasciata in data 11/10/1980 – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione comunale che ha dichiarato la decadenza della richiamata concessione (per non avere, l’assegnataria, rispettato il termine di due anni previsto nell’originaria concessione-contratto per l’ultimazione della cappella gentilizia, successivamente prorogato di un triennio dall’art. 80 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con D.G.C n.6 del 26/2/2014), nonché la medesima disposizione regolamentare dianzi citata.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
– in data 11/10/1980, il Comune di Policoro ha concesso alla deducente il diritto d’uso di un’area della pianta cimiteriale per realizzare un sepolcro familiare. In base a quanto previsto dall’art. 4 della concessione-contratto, “Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire la costruzione del sepolcro familiare entro il termine di due anni a decorrere dalla data della presente concessione (…) Qualora l’interessato non provveda alla costruzione nel termine stabilito, l’Amministrazione, salvo proroga, potrà dichiararlo decaduto dalla concessione, senza obbligo di restituire il relativo prezzo incassato”;
– nel 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/2/2014) che, con l’art. 80, ha riconosciuto ai concessionari la facoltà di usufruire di una proroga triennale, decorrente dalla data di approvazione del regolamento, per l’ultimazione dei lavori delle cappelle gentilizie;
– con nota in data 8/11/2016, la deducente ha chiesto di poter beneficiare della proroga di cui alla citata previsione regolamentare, all’uopo versando l’importo di euro 2.250,00;
– a decorrere dal 18/11/2016, la deducente si è, quindi, attivata presso i competenti Uffici comunali e regionali per ottenere (allo stato senza esito) i titoli abilitativi necessari (dal punto di vista edilizio e paesaggistico) alla realizzazione della cappella gentilizia;
– con nota del 19/12/2019, il Comune ha avviato il procedimento di decadenza della concessione in esame, esitato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– è anzitutto contestata la mancata comunicazione alla deducente della proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori disposta dall’articolo 80 del nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 6 del 25/2/2014.
– nel merito, la causa del mancato inizio dei lavori non sarebbe riconducibile all’inerzia della deducente, che a oggi, nonostante l’espletamento di ogni propedeutica incombenza amministrativa, è ancora in attesa dell’autorizzazione dell’Ufficio del genio civile necessario per eseguire i lavori. Il provvedimento impugnato, inoltre, non specificherebbe l’interesse pubblico giustificante l’intimata decadenza.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il Comune di Policoro.
3. All’udienza pubblica dell’11/1/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno la prima delle rassegnate censure, in quanto il presupposto Regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/2/2014) è stato ritualmente assoggettato al regime di pubblicità legale, mediante affissione nell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Policoro (con effetti notiziali erga omnes), riveniente dal combinato disposto degli artt. 124 del D.lgs. n. 267/2000 (“Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”) e 32, co. 1, della L. n. 69/2009 (“A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni degli enti pubblici obbligati”).
Di talché, deve escludersi la sussistenza di alcun obbligo – suppostamente violato – di comunicazione individuale di tale regolamento, la cui impugnazione (peraltro genericamente introdotta, senza enucleazione di specifiche censure) si appalesa, dunque, tardiva.
D’altra parte, va anche rilevato come la richiamata previsione regolamentare, nel sancire la proroga del regime decadenziale contenuto nell’originaria concessione (atto, peraltro, inoppugnato), costituisce – a ben vedere – una norma di favore (rispetto a situazioni già stigmatizzabili con la declaratoria di decadenza a seguito di perdurante inerzia), la cui impugnazione non è neppure sorretta da un concreto interesse.
Parimenti infondate sono le ulteriori censure, atteso che:
– in via generale, la previsione di un termine decadenziale per l’ultimazione dei lavori di costruzione della cappella gentilizia costituisce puntuale conformazione dell’attività amministrativa al paradigma normativo desumibile dal comma 3 dell’art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 (Regolamento generale di polizia mortuaria), secondo cui “Con l’atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione”;
– in specie, è incontroverso che è decorso un ampio lasso temporale senza che la deducente abbia diligentemente adempiuto agli obblighi concessori di ultimazione dei lavori, nei termini ivi prescritti; occorrenza, al cui verificarsi, l’Amministrazione comunale era legittimata alla declaratoria dell’intervenuta decadenza (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, 25/11/2019, n. 5540), non essendoci alcuna previsione che le imponesse di indagare ex post sulle ragioni che hanno precluso il raggiungimento di tale obiettivo ovvero sulla loro imputabilità (o meno) al concessionario. Ciò, fermo restando che le motivazioni del ritardo addotte nel ricorso si appalesano non del tutto persuasive e, comunque, inidonee a giustificare ab integro la prolungata inerzia (dal 1980) che ha colpevolmente contraddistinto il contegno della titolare della concessione;
– l’interesse pubblico sotteso all’avversata decadenza per inattività del concessionario, a prescindere dalla sostanziale doverosità di detta declaratoria, è comunque in re ipsa, non richiedendo particolari enunciazioni motivazionali, stante l’evidente necessità per l’Amministrazione di razionalizzare, in favore della collettività e degli altri potenziali fruitori, l’utilizzo di beni pubblici accordati in concessione (siccome naturalmente limitati).
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate nella somma forfetariamente determinata di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Paolo Mariano)
IL PRESIDENTE (Fabio Donadono)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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