Tar Abruzzo, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 271

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Tar Abruzzo, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 271REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carmela Aceto, rappresentata e difesa dall’avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, n.10;
contro
Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Tracanna, Marco Morgione, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
nei confronti di
A.T.I. Socomer Grandi Lavori S.r.l.;
per l’annullamento
della nota n. prot. 40243 del 21 giugno 2012 con cui il Dirigente del VI Settore del Comune di Chieti ha diffidato la ricorrente dall’iniziare i lavori di cui al Permesso di Costruire n. 62/2012; del provvedimento n. prot. 40795 del 22.06.2012 con cui lo stesso dirigente ha ordinato la sospensione dei lavori in via cautelativa; della delibera di C.C. n. 380 del 22.06.2012 relativa alla localizzazione del nuovo cimitero; del provvedimento n. prot. 45266 dell’11.07.2012 di dichiarazione della decadenza del suddetto permesso di costruire; nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori l’avv. Rosella Ferrara per la parte ricorrente, l’avv. Patrizia Tracanna per il Comune resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna le note comunali di diffida ad iniziare i lavori e di sospensione degli stessi, nonché il provvedimento di decadenza del Permesso di costruire (Pdc), in uno alla delibera di variante specifica del Prg, che ha destinato i terreni, con vincolo conformativo, per la localizzazione del nuovo cimitero di Chieti scalo, approvato con atto n. 524/7.8.2013, gravato con motivi aggiunti. Si censura l’intero procedimento, in tutti i suoi passaggi, con richiesta del risarcimento dei danni.
Carmela Aceto ha presentato in data 21.9.2011 istanza di Pdc un fabbricato rurale (artt. 70-71 Lra n. 18/1983 e ritiene che si sia formato il silenzio assenso (art. 20, comma 8°, Dpr n. 380/2001), circostanza questa contestata dal Comune, che ha rilasciato l’atto espresso n.62 in data 19.6.2012, prima sospeso (21.6.2012) e poi dichiarandone la decadenza (11.7.2012).
Le censure sono relative: a) alla violazione dell’art. 20, commi 3, 5, 8, Dpr n. 380/2011, b) eccesso di potere sotto vari profili, c) carenza istruttoria , d) violazione dell’art. 97 cost., e) inosservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa (art. 78 d.lgs. n. 267/2000, art. 35 Lra n. 18/1983, l. n. 190/2012).
La difesa del Comune sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati, essendo stata fatta applicazione dell’art. 15, comma 4°, Dpr n. 380/2001.
All’udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Gli atti rilevanti ai fini decisori sono i provvedimenti conclusivi, quale la decadenza del Pdc (11.7.2012) e l’approvazione della variante speciale (7.8.2013, pubblicata sul Bura (6.11.2013), in quanto assorbenti delle fasi infraprocedurali e di quelle meramente propedeutiche alle determinazioni finali.
L’istante ha ottenuto il Pdc in data 19.6.2012, su domanda del 21.9.2011, e con fax trasmesso alle ore 21,10 dello stesso giorno ha informato il Comune di iniziare i lavori, essendosi formato il silenzio assenso, nonché emesso anche il formale permesso.
In data 21.6.2012 il Comune ha diffidato l’interessata dall’iniziare i lavori, accertando, mediante l’ufficio di sorveglianza, che alle ore 15,00 dello stesso giorno non c’era stato inizio di alcun lavoro, mentre il giorno successivo risulta esservi stato uno sbancamento di modesta entità.
La delibera di adozione della variante specifica al Prg, con localizzazione del nuovo cimitero sui terreni di Aceto Carmela, è adottata il 22.6.2012 e comunicata alla medesima il 1-3-2012 (art. 7 l. n. 241/1990).
Lo stato dei luoghi è rimasto immutato, come da verifica dell’ufficio di sorveglianza (10.7.2012), ed in data 11.7.2012 è stata dichiarata la decadenza dal Pdc, ai sensi ed effetti dell’art. 15, comma 4°, Dpr n. 380/2001.
Il contrasto sopravvenuto dell’opera assentita con le nuove previsioni urbanistiche, importa la decadenza ope legis del Pdc , avendo i lavori subito un immediato arresto iniziale, che ha bloccato i lavori ad una irrilevante fase di sbancamento (Tar Pe n. 193/2011); essa è, invero, giustificata dalla stessa previsione normativa, in presenza di provvedimento formale di variante. Ciò esclude ogni ulteriore motivazione analitica e la necessità dell’avvio del procedimento, rappresentando il provvedimento declaratorio dell’Amministrazione, un adempimento vincolato di un effetto voluto dalla legge, per la tutela di preminenti interessi pubblici urbanistici.
Sul piano cognitivo soggettivo, lo studio di fattibilità sulle aree della ricorrente (delibera G.M. n. 564/16.6.2011) e la modifica del piano triennale delle OO.PP. con inserimento del nuovo cimitero comunale (delibera Cc n. 248/2011), regolarmente pubblicati all’albo pretorio, sono stati oggetto di comunicazione all’interessata con racc. a.r. del 15.2.2012 e, quindi, ben conosciuti da tempo.
L’inibizione e la sospensione dei lavori sono stati atti immediatamente successivi al rilascio del Pdc e la decadenza è intervenuta dopo l’adozione della variante (22.6.2012); sul piano temporale l’azione amministrativa è stata tempestiva e tale da escludere ogni possibile affidamento di parte.
L’istante, che, per dare la comunicazione d’inizio dei lavori al Comune, ha atteso l’atto permissivo espresso, sollecitato mediante diffida stragiudiziale (15.6.2012), viene a sostenere che si era già formato il silenzio assenso, acquisendo lo jus aedificandi, e ridimensionando il successivo Pdc ad un mero atto confermativo, privo di valore.
Il primo aspetto da esaminare è, invero, il presupposto silenzio – assenso, nonché la pretesa confermatività del provvedimento espresso.
In merito deve osservarsi come il silenzio, quale atto con effetti sostanziali di autorizzazione, si forma sempre ed unicamente sul progetto presentato e quindi rappresenta una forma di accettazione pura e semplice da parte dell’Amministrazione; il Pdc esplicitato contiene, invero, delle prescrizioni speciali ((art.6) che rappresentano ex se delle modificazioni del contenuto, rendendo l’atto del tutto nuovo e sostitutivo; circostanza questa di cui l’interessata è ben consapevole, avendo voluto attendere il Pdc n. 62/2012, anche in relazione ai completamenti istruttori della propria domanda, che necessitava di essere perfezionata.
Tale considerazione viene a superare la questione del silenzio – assenso, su cui la Aceto basa il suo legittimo affidamento, nonostante che nessuna attività effettiva fosse stata intrapresa.
Ad ogni buon fine, l’istante, presentata la domanda del Pdc in data 21.9.2011, si è visto richiedere (15.2.2012) la documentazione integrativa (19 documenti) di rilevante importanza, cui viene sottoposto il rilascio del Pdc, significando successivamente (27.4.2012) che la stessa allo stato non poteva produrre gli effetti del silenzio – assenso, particolarmente per il fatto che sarebbe stato violato l’art. 20 Dpr n. 380/2001, ponendosi in risalto l’assenza della dichiarazione asseverativa di un tecnico abilitato di conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti.
A tale richiesta l’interessata ha dato evasione in data 18.5.2012, allegando la dichiarazione del progettista che, in effetti mancava negli allegati trasmessi il 21.9.2011, dove la dichiarazione è relativa all’osservanza delle norme igienico – sanitarie.
Va, pertanto, escluso la formazione del silenzio – assenso e la piena validità del Pdc n. 62/19.6.2012.
La norma (art. 20 Dpr n. 380/2001) parla, ai fini della formazione del provvedimento tacito, di dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, assumendosi ogni responsabilità penale e disciplinare.
La dichiarazione asseverativa del progettista abilitato, non può non avere il puntuale contenuto stabilito dalla legge.
Circa la trasparenza amministrativa, la censura ha carattere astratto, privo di ogni deduzione reale , necessaria per individuare le parti censurate e la concreta utilità di un eventuale annullamento.
La delibera n. 380/2012 (adozione variante) comunque dà atto della verifica di cui all’art. 35 l. n. 18/1983 e nessun componente si è astenuto dalla discussione e dalla votazione (art. 78 d. lgs. n. 267/2000), a concreta dimostrazione dell’assenza di ogni motivo di non compatibilità di legge, né parte ricorrente ha indicato chi si sarebbe dovuto astenere per un individuato conflitto d’interesse e, quindi, precisare l’effettività utilità della richiesta di annullamento in tutto o in parte.
In merito alla procedura di variante speciale, va detto che il Comune, in sede di osservazione ha assentito a che l’istante trasferisse la cubatura del Pdc n. 62/2012, su altra area, che, però, non può essere comunale, presupponendosi non solo un preventivo trasferimento proprietario, ma, come precisato, mancando la disponibilità di aree comunali allo scopo. La ricollocazione è stata comunque rinviata ad altro provvedimento di variante al Prg.
La variante speciale, una volta indicata la norma applicata, non ha bisogno di alcuna ulteriore motivazione che non potrebbe mai andare in contrario avviso alla volutas legis; la scelta urbanistica è, infatti, corredata da uno studio di fattibilità, da una relazione allegata alla variante e da una scelta effettuata attraverso il piano triennale delle OO.PP., che danno un valido e ragionevole sostegno alla scelta dell’Amministrazione.
Di nessun valore è l’inciso, contenuto nella delibera di variante, che fa riferimento ad un Pdc in fase istruttoria, atteso che l’inesattezza è superata dalle altre argomentazioni e che essa fa riferimento all’inizio della sua predisposizione che è anteriore al 19.6.2012; trattasi quindi di un refuso di nessun incidenza sostanziale.
Una volta che le valutazioni ed i pareri delle autorità competenti (Arta e Asl) hanno deciso per la non assoggettabilità della variante alla Vas, il Comune si è attenuo a tali prescrizioni (art. 5 d. lgs. n. 152/2006), confortata anche dalle risultanze tecniche in punto di assenza di impedimenti dal punto di vista geologico, morfologico ed idrogeologico. La falda acquifera è, infatti, indicata a mt. 6/7,5 dal piano di campagna, come confermato dai tecnici della ditta aggiudicataria, senza alcuna influenza sulla inumazione; resta solo il doveroso ed eventuale controllo nel tempo.
Il profilo geomorfologico è stato pienamente valutato ed escluso perché l’area non è soggetta a fenomeni di esondazione, nè di ruscellamento concentrato, assicurando alla falda acquifera il controllo e le opportune soluzioni tecniche.
Il Genio civile (3.5.2012), la Asl (22.5.2012) e l’Arta (31.5.2012) hanno dato il loro parere favorevole senza necessità di sottoposizione alla Vas; di essi ne ha preso atto il Comune di Chieti (determina dirigenziale n. 1179/2012) che, coerentemente ha escluso la variante dalla Vas.
La scelta urbanistica , che è ampiamente discrezionale, non appare affatto cervellotica e/o abnorme, né la destinazione previgente a zona agricola può costituire una remora.
Il nuovo cimitero rappresenta una necessità per Chieti scalo, come da dichiarata saturazione dell’attuale cimitero, posto al centro storico, nonché in considerazione dell’analisi previsionale per i prossimi 30anni.
La zona scelta è atta a soddisfare le esigenze prospettate, l’istruttoria espletata ha escluso ogni valido impedimento ed evidenziato la sua idoneità per essere l’area esterna al centro abitato, di facile accessibilità e lontana dal grande traffico.
Il ricorso è respinto.
La legittimità degli atti esclude ogni possibile pretesa risarcitoria.
La natura della fattispecie, per i suoi molteplici aspetti valutativi, giustifica la compensa zio e delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Dino Nazzaro, Presidente FF, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)