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Tar Abruzzo, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 275
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2014, proposto da Giulia Fasoli, rappresentata e difesa dall’avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, n.10;
contro
Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Tracanna, Marco Morgione, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
nei confronti di
A.T.I. Socomer -Grandi Lavori S.r.l.,
Regione Abruzzo;
per l’annullamento
delle delibere n. 380 del 22 giugno 2012 e n. 524 del 07 agosto 2013 con le quali il C.C. del Comune di Chieti ha rispettivamente adottato e approvato la variante specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo cimitero comunale in località S.Filomena in Chieti Scalo; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l’avv. Rosella Ferrara per la parte ricorrente, l’avv. Patrizia Tracanna per il Comune resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente contesta il procedimento che ha portato all’approvazione della variante specifica al Prg di Chieti, per la localizzazione del cimitero comunale in località Santa Teresa di Chieti Scalo, di cui alla delibera n. 524/7.8.2013.
I terreni della Fasoli rientrerebbero nella fascia di rispetto cimiteriale (vincolo conformativo) e forse sarebbero direttamente interessati all’espropriazione, parlandosi di informativa, a mezzo dell’avviso di avvio del procedimento, distorta e fuorviante, per l’inesattezza della planimetria.
Le altre censure sono relative alla trasparenza amministrativa, mancando ogni verifica in merito alle incompatibilità dei singoli consiglieri comunali (artt. 78 d.lgs. n. 267/2000 e Lra n. 190/2012, art. 35).
Si sostiene che la variante specifica sarebbe solo eccezionale, derogante e da motivare in modo puntuale; in base al Prg, la zona sarebbe stata destinata al cimitero, ma, scaduto il vincolo quinquennale, è diventata “bianca”, per poi tornare ad essere “agricola” (2009) e, di recente, nuovamente interessata alla previsione cimiteriale, nonostante l’esistenza di un supposto rischio idrogeologico.
Si censura il fatto che non vi sia stata la Valutazione ambientale strategica (Vas), né la valutazione della sua assoggettabilità o meno alla stessa.
Si deduce una carenza di istruttoria anche documentale, nonché una eccessiva celerità per l’aggiudicazione del progetto cimiteriale.
La difesa del Comune eccepisce la carenza d’interesse, essendo la zona interessata da una cava da dismettere.
Si chiarisce che l’area rientrerebbe solo nella fascia di rispetto e che le dichiarazioni dei consiglieri comunali sono state rese, tutte in senso negativo, ovvero senza alcun conflitto d’interesse, rivendicandosi, peraltro, l’ampia discrezionalità nella scelta anche in zona agricola, una volta fatti ogni dovuto accertamento geologico e considerato che il dissesto, a causa della cava. è puramente contingente.
I pareri espressi dai vari organismi hanno permesso di ritenere la Vas non necessaria.
La causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Per quanto concerne la notificazione del ricorso alla Socomer, va subito puntualizzato che il precedente gravame (n. 403/13) è stato definito con sentenza n. 106/2014 (irricevibilità ed inammissibilità), consolidando l’aggiudicazione definitiva della “project financing” alla Sacomer.
Passando all’esame del presente ricorso, va osservato che la precisazione, non contestata, da parte del Comune che i terreni di Giulia Fasoli sono interessati solo dalla fascia di rispetto cimiteriale, consentono di superare l’eccezione di carenza d’interesse, atteso che la proprietà ha inteso contestare la variante specifica anche in relazione al vincolo assoluto posto dall’art. 338 T.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, al di là di ogni eventuale pregiudizio collegabile alla cava, che, come osservato dalla stessa difesa dell’Ente, rappresenta un aspetto contingente.
La chiarificazione intervenuta consente di valutare come irrilevante la censura in punto di avvio del procedimento, che implica sempre un certo onere di diligenza da parte dell’interessata, la quale non risulta aver fatto alcuna osservazione in merito alla citata planimetria. La stessa comunicazione è, peraltro, precisa nel parlare di “aree interessate da vincolo conformativo – fascia di rispetto cimiteriale”, indicante il Responsabile del procedimento (Rup) e che trattasi di una variante specifica, con gli atti tutti visionabili presso il competente ufficio comunale.
Per quanto concerne la trasparenza amministrativa, viene sollevata una mera omissione formale della dichiarazione preventiva (art. 35 Lra n. 18/1983), senza peraltro porre alcuna precisa contestazione in punto di incompatibilità, confermandosi che non vi è stata alcuna reale situazione di conflitto d’interesse che avrebbe dovuto comportare un’astensione personale ex art. 78 d.lgs. n. 267/2000.
Il principio di effettività e l’oggettiva correttezza procedurale hanno un valore prevalente e tale da superare la citata censura.
La delibera consiliare n. 380/2012, che ha adottato la variante specifica, precisa, inoltre, a pag.4 “che sono state eseguite le procedure in materia di trasparenza amministrativa previste dall’art. 35 della L.R. 70/95”.
L’esistenza in zona di una cava è ben evidenziata nella Conferenza dei servizi (Cs), con la nota che la stessa “va eliminata”; la variante, pertanto, ha tenuto presente lo stato dei luoghi ed ha inteso superare ogni incertezza manifestata in precedenza.
Trattasi di una scelta urbanistica territorialmente limitata e per la realizzazione di una singola opera pubblica che consente l’adozione di una variante specifica che è stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento (garanzia partecipativa), cui la parte non ha opposto alcuna osservazione e/o controdeduzione. Il discorso della motivazione è, quindi, limitato alle ragioni che hanno imposto il mutamento della originaria destinazione generale (agricola), ed è rappresentata dall’indicazione degli obiettivi da perseguire, con riferimento al “Programma triennale del territorio” (Ptt), che è stato pubblicato all’albo pretorio (delibera Cc n. 248/9.9.2011), ed al suo studio di fattibilità (delibera Gc n. 564/16.6.2011 pubblicata), che prevedono la realizzazione di un nuovo cimitero a Chieti scalo per “esigenze di natura sanitaria ed alla necessaria dotazione di indispensabili servizi alla comunità, presentando ..un interesse pubblico sicuramente prevalente rispetto ad una mera aspettativa .. privata”.
La delibera Cc n. 380 citata, rinvia, sul punto, ai relativi elaborati (relazione illustrativa, quadro conoscitivo, elaborato progettuale, rapporto preliminare), al parere favorevole della Commissione urbanistica comunale (Cuc). La relazione illustrativa (elab.1) è ampia ed esaustiva, evidenziando le esigenze pubbliche, la scelta della località, la presenza della cava da eliminare, la geologia del terreno (relazione di professionista esterno -2.5.2012, prot.27934), escludendo ogni impedimento morfologico alla trasformazione urbanistica; circostanza confermata in sede di approvazione del progetto preliminare, evidenziandosi, altresì, la dovuta distanza dalla zona abitata.
Non vi è, pertanto, nessuna incongruenza nel prevedere il nuovo cimitero in un’area agricola e le sollevate questioni geologiche sono connesse all’esistenza della cava che, come precisato sarà eliminata; ogni ulteriore problematica, Vas compresa, dovrà esser valutata successivamente.
La citata delibera n. 380 riferisce comunque tutti gli adempimenti conoscitivi (relazione geologica e studio microzona sismica, verifica assoggettabilità a Vas) e l’aspetto procedurale conserva la sua piena validità, non potendosi rilevare alcuna illogica abnormità.
La nuova struttura cimiteriale è stata ubicata in Chieti scalo, dovendo soddisfare l’utenza di tale territorio per i prossimi 30anni e lo studio di fattibilità è rigoroso, puntuale e logico nell’analisi operata.
Il profilo geologico non è affatto negativo, la superficie topografica non ha alcun dissesto, né problemi acquiferi, essendo la falda idrica posta ad una profondità di mt.6/7,5, tale da non interessare le fosse di inumazione.
Il Genio civile, da parte sua, ha espresso parere favorevole anche per quello che è stato lo studio di micro zonizzazione sismica (19.6.2012, prot. n. 142785) prima dell’adozione della variante (22.6.2012).
La questione cava, oltre ad essere situazione contingente, non interessa neppure quella che è la fascia di rispetto; l’ufficio regionale “Attività estrattive” (1.6.2012), parla, infatti, di ripristino in atto, senza che l’avvenuta estrazione del materiale argilloso abbia avuto alcuna influenza sul recupero dell’area.
L’ufficio regionale “Politiche forestali” ha, a sua volta, confermato (5.10.2012, prot. n. 13423) il parere favorevole (19.9.2013), di cui al precedente nulla osta.
La Asl/Pe (22.5.2012) ha escluso che la variante speciale deve essere assoggetta alla Vas e l’Arta (31.5.2012, prot. n. 7086) ed è univoca nel dire che l’attività cimiteriale non rappresenta un impatto ambientale significativo, in una zona che non ha alcun pregio ambientale, né che trattasi di sito di rilevanza comunitaria, con la consequenziale non assoggettabilità alla Vas. Pareri questi tutti pubblicizzati con delibera dirigenziale comunale (n.1179/12) che ha confermato l’esclusione dalla Vas.
Quel che va rilevato, è che il ricorso di parte si pone come una frontale opposizione alla scelta comunale, che, come illustrato, è del tutto possibile e logica, sollevando situazioni ipotetiche e/o potenziali, non considerando tutto l’iter procedimentale svolto, con i suoi atti pubblici, né la reale configurazione del terreno in discussione, che resta agricolo con l’apposto vincolo conformativo della fascia di rispetto cimiteriale; esso, invero, non incide sulla natura agricola del terreno.
Conclusivamente il ricorso è respinto.
Gli aspetti particolari della vicenda, giustificano la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Dino Nazzaro, Presidente FF, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)