Tag: diniego
Norme correlate:
Massima
l diniego di autorizzazione per la realizzazione di un forno crematorio per animali da compagnia è illegittimo se adottato in assenza di preavviso di rigetto e senza attivare il contraddittorio con il richiedente, in violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'amministrazione procedente, nel caso di Conferenza di Servizi semplificata conclusa con esito negativo, è tenuta a comunicare preventivamente all'interessato la determinazione di conclusione negativa della Conferenza, assegnandogli un termine per presentare osservazioni, al fine di consentirgli di integrare la documentazione o proporre soluzioni alternative, anche in ordine alla localizzazione dell'impianto, prima dell'adozione del provvedimento finale di diniego. Il mancato rispetto di tale procedimento, che viola il principio del contraddittorio e della partecipazione, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, non potendosi ritenere meramente formale tale violazione, attesa la possibilità di individuare soluzioni alternative che avrebbero potuto consentire il superamento dei rilievi ostativi. Inoltre, l'amministrazione non può fondare il diniego sull'asserito mancato riscontro da parte del richiedente di una richiesta istruttoria di documentazione, ove risulti provato l'effettivo inoltro della stessa in tempo utile. Infine, il mero annullamento giurisdizionale dell'atto, per vizi formali o procedimentali, non consente di riconoscere il risarcimento del danno, essendo necessario che il giudicato di annullamento abbia riconosciuto la spettanza del bene della vita richiesto, il che non si verifica quando l'annullamento avvenga per violazione delle norme sul procedimento o per difetto di motivazione.
Testo
Pubblicato il 03/06/2019
N. 00143/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), e ((omissis)), con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Pescara, via ((omissis)) n.6;
contro
Comune di Pollutri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in forma digitale come in atti;
Azienda Regionale per le Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Pescara, via Catania n.12;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo:
del provvedimento di rigetto e archiviazione della Scia SUAP 59947 emesso dal SUAP del Comprensorio Trigno Sinello del 25 agosto 2017, del parere urbanistico non favorevole emesso dal Comune di Pollutri, prot. 2793 del 17.7.2017, reso nella pratica comunale 30.2017 – SCIA Progetto per la realizzazione di un Forno crematorio per animali da compagnia – Albero della vita-nonché di tutti gli atti connessi e prodromici.
e per l’accertamento
del proprio diritto al risarcimento del danno;
e con i motivi aggiunti presentati il 16.1.2018 :
della determinazione prot. 5436 del 9.11.2017-11-20 avente a oggetto “integrazione al provvedimento di diniego prot. 2793 del 17.7.2017”
nonché di tutti gli atti connessi e prodromici.
e, con i motivi aggiunti presentati il 24.10.2018 :
per l’annullamento
della determinazione SUAP con esito negativo relativa alla pratica SCIA 59947 del 20.8.2018, di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14-bis della legge 241.1990, dei pareri negativi, resi nell’ambito del procedimento, dall’ARTA con prot.5878 del 23.5.2018 e dal Comune di Pollutri con prot. 2704 del 30.05.2018;
di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, anche se non conosciuti;
e per l’accertamento
del proprio diritto al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pollutri e dell’Azienda Regionale per le Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2019 la dott.ssa ((omissis)) e uditi l’avv. ((omissis)) su delega dell’avv. ((omissis)) per la parte ricorrente, l’avv. ((omissis)) in sostituzione dell’avv. ((omissis)) per l’amministrazione resistente;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 332/2017 ((omissis)) impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di rigetto e archiviazione della s.c.i.a. Suap 59947 relativa al progetto per la realizzazione di un forno crematorio per animali da compagnia.
A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.p.r. n. 447/1998;
Il procedimento risulta viziato poiché adottato in assenza di preavviso di rigetto;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, sviamento, difetto dei presupposti;
Il provvedimento gravato risulta illegittimo poiché si basa esclusivamente sul parere non favorevole del Comune di Pollutri del tutto insufficiente a giustificare il diniego. E’ del tutto apodittica l’argomentazione secondo cui l’area ricade all’interno del ((omissis)) che non si è espresso in merito, trovando applicazione l’istituto del silenzio assenso ai sensi del d.p.r. n. 447/1998, e dell’art. 17 bis della legge n. 241/1990, né si comprende per quale ragione l’A.r.a.p. dovrebbe prefigurare un diniego. Nemmeno riveste alcuna implicazione ostativa la circostanza che nelle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Pollutri non sia regolamentata la realizzazione di quanto richiesto, senza che siano indicate le disposizioni realmente ostative. Allo stesso modo non trova riscontro la circostanza che la Regione Abruzzo non avrebbe emanato nessuna legge e/o circolare per la realizzazione di forni crematori per animali da compagnia dovendo richiamarsi al riguardo la determinazione del 31.12.2014 il cui contenuto dispositivo è stato rispettato dalla ditta ricorrente che ha anche acquisito il parere favorevole dell’A.s.l. (nota prot. 967/SIAPZ/I/LV del 25.08.2017).
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso e per la condanna della amministrazione al risarcimento del danno conseguente al pregiudizio economico subito per l’impedimento all’esercizio dell’attività imprenditoriale richiesta.
Con motivi aggiunti depositati il 16.01.2018 la ricorrente impugnava per illegittimità derivata la determinazione prot. n. 5436 del 9.11.2017 recante integrazione al provvedimento di diniego prot. n. 2793 dell’1.07.2017, nonché, per violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, difetto dei presupposti, perplessità, illogicità, irragionevolezza, mancanza di proporzionalità, mancanza di buona fede;
Rispetto alle pregresse allegazioni, la nota impugnata introduce elementi nuovi e non considerati, riporta una mera elencazione dei siti senza specificarne la valenza, e la pertinenza, in assenza di una valutazione, fa riferimento alla Riserva naturale del Bosco di ((omissis)) nonostante l’intervento si trovi a distanza di 200 metri dalla riserva, e comunque le possibili influenze negative sull’ambiente poste dalla dispersione delle polveri sono prefigurate in via ipotetica ed indimostrata, in assenza di alcuno studio approfondito, il tutto violando il principio di proporzionalità, e senza chiedere gli adeguamenti alla ditta ricorrente.
Insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso e della connessa domanda risarcitoria.
In data 22.01.2018 il Comune di Pollutri si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 15 del 9.02.2018 veniva accolta, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 23.10.2018 si costituiva l’A.r.a.p. deducendo di non essere stata coinvolta nel procedimento attivato dalla ricorrente e che nessuna comunicazione in merito le era pervenuta dagli enti i interessati, e concludeva per la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 24.10.2018 parte ricorrente impugnava la determinazione Suap di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata ex art. 14 comma 2 e 14 – bis della legge n. 241/1990 e dei presupposti pareri negativi resi dall’Arta con nota prot. 5878 del 23.05.2018 e dal Comune di Pollutri con nota prot. n. 2704 del 30.05.2018.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.p.r. 447/1998;
Il provvedimento è stato emesso in assenza del preavviso di rigetto e senza attivare il contraddittorio sulle modifiche del progetto o su un’eventuale diversa localizzazione dell’impianto come previsto dall’art. 6 cit.
2) Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione ed elusione del giudicato cautelare in relazione all’ordinanza cautelare n.15/2018 T.a.r. Pescara, eccesso di potere sotto diversi profili;
Il provvedimento è affetto da difetto di istruttoria poiché il parere espresso in sede di Conferenza dall’A.r.t.a. si basa sull’asserito mancato riscontro da parte della ricorrente della richiesta istruttoria di acquisizione di documentazione tecnica aziendale, smentito in atti dalla ricevuta pec di rituale inoltro di quanto richiesto.
In ogni caso l’ente comunale riproporne una riedizione della motivazione del diniego già impugnata con previsioni del tutto generiche ed apodittiche, anche quanto alle misure di salvaguardia, senza descrivere l’interesse tutelato, né il presunto nocumento all’ambiente, in contrasto con l’ordinanza cautelare e senza considerare che l’impianto di cui al progetto insiste in area destinata allo sviluppo economico e produttivo, è posta al di fuori dell’area vincolata, e rispetta sia la legislazione regionale che di dettaglio.
Quanto all’asserita dispersione delle polveri, essa è prefigurata in via ipotetica ed indimostrata, e comunque il forno in oggetto, a differenza di quanto osservato dall’amministrazione comunale, non rilascia polveri ma vapore, dal momento che all’impianto viene associato un dispositivo di abbattimento con ciclo ad umido.
Pertanto le valutazioni svolte dal Comune di Pollutri sono disancorate dalla realtà dei luoghi e non corroborate da indagini di alcun tipo, basate su falsi presupposti, e inficiate da incompetenza poiché l’ente si arroga il compito di valutare l’impatto ambientale dell’attività senza che questo gli sia devoluto.
Concludeva quindi insistendo sull’accoglimento del ricorso, dei connessi motivi aggiunti e della domanda risarcitoria.
Alla pubblica udienza di discussione del 31.05.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti originari per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, ciò, in quanto gli atti ivi impugnati sono stati superati da quelli gravati con gli ultimi aggiunti
Sebbene la Conferenza di Servizi semplificata sia stata indetta solamente dopo l’accoglimento ai fini del riesame dell’istanza cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio, è da evidenziare che la determinazione negativa gravata non è stata il frutto di una mera attività esecutiva dell’ordinanza cautelare, essendovi stata una vera e propria riedizione dell’attività amministrativa, sfociata in un nuovo ed autonomo deliberato in parte basato su argomenti ulteriori rispetto a quelli posti a base dei primi dinieghi.
Secondo giurisprudenza consolidata (C.d.S., Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638; T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 1145), per distinguere se l’atto emanato dalla P.A. costituisca espressione di un rinnovato apprezzamento della situazione o, in alternativa, sia puramente esecutivo dell’ordinanza cautelare propulsiva adottata dal Tribunale e tale da non sopravvivere, perciò, alla decisione conclusiva del giudizio (in forza dei noti principi in tema di automatica caducazione delle misure cautelari di questo tipo, in virtù dell’assorbimento della pronuncia cautelare, quale ne sia il contenuto, in quella che definisce il merito della domanda cui accede, vista la natura accessoria, interinale e continente della tutela cautelare stessa: cfr. C.d.S., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860), è necessario verificare se l’atto sia tale da avere effetti permanenti e definitivi, così determinando la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione di merito. Orbene, quando il nuovo atto, ancorché originato dall’esigenza di dare esecuzione all’ordinanza cautelare, presenti caratteristiche che gli attribuiscano carattere di provvedimento autonomo, espressione di un rinnovato apprezzamento della situazione non può sostenersi che esso abbia natura meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare, ma configuri un nuovo provvedimento, che va a sostituire quello impugnato, prendendone stabilmente (e non provvisoriamente) il posto. Ed essendo la nuova determinazione anch’essa negativa e, perciò, non satisfattiva della pretesa del ricorrente, rispetto all’impugnazione della determinazione originaria la stessa ha ingenerato non già la cessazione della materia del contendere, bensì l’improcedibilità di detta impugnazione (cfr. T.a.r. Veneto, Sez. I, n. 1145/2017). Non ostano a tale pronuncia le istanze risarcitorie che sono state reiterate da parte ricorrente in connessione con gli atti e provvedimenti impugnati con gli ultimi motivi aggiunti.
In definitiva, pertanto, il ricorso originario ed i primi motivi aggiunti del 16.01.2018 devono essere dichiarati improcedibili per sopraggiunto difetto di interesse.
2. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato e merita accoglimento quanto ai vizi dedotti di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Con la determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 14 bis della legge n. 241/1990 il S.u.a.p. dava atto di aver convocato in data 16.03.2018 una Conferenza di Servizi semplificata al fine di valutare la compatibilità del progetto con la normativa urbanistica e ambientale vigente, con la legislazione in materia cimiteriale, di polizia ambientale e veterinaria, coinvolgendo, quali enti, il Comune di Pollutri, la provincia di Chieti, la Regione Abruzzo, l’A.r.t.a. Abruzzo, e le A.s.l. per i servizi veterinari.
Con la determinazione impugnata del 23.08.2018 il Suap comunicava la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, e dichiarava l’istanza non accoglibile sul presupposto parere negativo espresso dal Comune di Pollutri.
Come noto, in materia di Conferenza di Servizi semplificata, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 come modificato con il d.lgs. n.127/2016, qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
Nella specie l’amministrazione procedente ha evidentemente violato il procedimento poiché all’esito della conclusione in data 14.08.2018 della Conferenza di Servizi non ha provveduto a comunicare l’esito conclusivo negativo della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 10 bis onde consentire all’interessato di poter proporre le sue osservazioni entro un termine assegnato, nonché alle altre amministrazioni di controdedurre sulle osservazioni medesime.
Non può sostenersi, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il rilievo meramente formale della violazione contestata, dal momento che non ci si trova al cospetto di un provvedimento di natura vincolata e stante la possibilità di individuare attraverso l’interlocuzione con il richiedente, soluzioni alternative, anche quanto alla localizzazione dell’intervento, che potessero consentire il superamento dei rilievi ostativi opposti dal Comune con il parere negativo espresso in sede di Conferenza di Servizi. Ivi peraltro il Comune si è limitato ad una mera descrizione delle peculiarità della zona di intervento, senza tuttavia opporre delle concrete valutazioni a sostegno dell’opposta incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela delle risorse agricole.
Inoltre, in caso di comunicazione della determinazione conclusiva ai sensi dell’arr. 10 bis cit. con assegnazione del termine, parte ricorrente avrebbe potuto opporre l’erroneità del presupposto alla base della mancata acquisizione del parere dell’A.r.t.a. Abruzzo ossia la non veridicità dell’asserzione contenuta nel provvedimento secondo cui sarebbe restata senza riscontro la nota con cui la stessa A.r.t.a. aveva invitato la ditta interessata a produrre documentazione integrativa tecnica aziendale.
Tale assunto risulta smentito in atti, avendo parte ricorrente documentato tramite l’allegato 4 dei motivi aggiunti di aver inoltrato, in tempo utile, ossia in data 22.05.2018 all’indirizzo A.r.t.a. dist. ((omissis)) con cui si comunicava di allegare gli elaborati di cui alla pratica “in riferimento alla vostra richiesta”. E comunque essendo pervenuta il 22.05.2019 all’A.r.t.a. la documentazione progettuale, alla data del 14.08.2018 non poteva nemmeno considerarsi decorso il termine di novanta giorni per l’espressione del parere da parere dell’ente titolare di c.d. interessi sensibili, considerato che nel contesto del provvedimento si specifica che i termini sarebbero decorsi dalla data di presentazione della documentazione utile per consentire agli enti interessati di esprimere il proprio parere di competenza, e non prima. Ed il parere dell’A.r.t.a., quale portatore di interessi c.d. sensibili, si appalesa al più necessario anche tenuto conto della mancanza di approfonditi accertamenti circa le caratteristiche tecniche e capacitive dell’impianto e di una concreta verifica sul suo impatto sull’ambiente in termini di immissioni in atmosfera, anche al fine di sollecitare da parte dell’interessato, ricorrendone i presupposti, la presentazione di eventuali istanze di autorizzazione ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento conseguendone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Va respinta la richiesta di risarcimento del danno poiché dalla presente pronuncia risulta accertata la lesione di un interesse legittimo procedimentale, e non della spettanza del ben della vita anelato che resta subordinato alla riedizione del procedimento ed alla valutazione discrezionale dell’autorità che procede. Rispetto a tali censure di carattere “formale” va richiamato l’orientamento secondo cui “il mero annullamento giurisdizionale dell’atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento. È infatti necessario che il giudicato di annullamento relativo abbia riconosciuto all’interessato, appunto, la spettanza del bene della vita, il che non si verifica quando l’annullamento avvenga per vizi formali, ovvero principalmente per violazione delle norme sul procedimento ovvero per difetto di motivazione. In tali casi, infatti, l’annullamento non vincola senz’altro l’amministrazione a riconoscere all’interessato quanto da lui richiesto, e quindi non si può dire che un danno ingiusto per non averlo ottenuto esista: così, fra le molte, C.d.S. sez. V 6 marzo 2017 n. 1037 e 10 febbraio 2015 n. 675, ove ampie ulteriori citazioni”, nonché sez. IV, 30 gennaio 2017 n. 361 (Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3392 e, più recentemente, sez. V, 23 marzo 2018 n. 1859).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara improcedibili il ricorso principale ed i motivi aggiunti del 16.01.2018;
– accoglie i motivi aggiunti del 24.10.2018 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
– respinge la domanda di risarcimento dei danni;
– compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
((omissis)), ((omissis)), Consigliere, ((omissis)), Consigliere
L’ESTENSORE
IL ((omissis))
((omissis))
IL SEGRETARIO
Chiudi