TAR Piemonte, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 2353

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 3 Legge n. 241 d/1990

Testo completo:
TAR Piemonte, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 2353
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1598-03, proposto da Perazzo Anna Maria, Ferraris Maddalena, Tassoni Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz e Carlo Cardano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Sant’Agostino n. 12;
contro
il Comune di Asigliano Vercellese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, Via De Sonnaz n. 19;
per l’annullamento
della nota prot. n. 2274 del 23 luglio 2003, a firma del Sindaco del Comune di Asigliano Vercellese, con la quale è stata respinta la richiesta dei sigg.ri Riva Mauro, Riva Giacomo, Riva Augusta e Perazzo Anna Maria, concessionari “iure ereditario” di una cappella sita nel cimitero comunale e contrassegnata in planimetria generale con il n. 205 di trasferire la medesima si sigg.ri Tassoni Antonio e Ferraris Maddalena,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti presupposti (ivi compreso, occorrendo, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Asigliano Vercellese adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 24 febbraio 1977 e n. 38 del 28 febbraio 1980) , preordinati e comunque connessi; e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il dott. Paolo Lotti e uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, l’avv. Dal Piaz per la parte ricorrente e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Razeto;
FATTO
Narrano i ricorrenti che, con istanza in data 2 dicembre 2002, protocollata il 5 dicembre successivo, i sigg.ri Riva Mauro, Riva Giacomo, Riva Augusta e Perazzo Anna Maria, concessionari “iure ereditario” di una cappella sita nel cimitero comunale di Asigliano Vercellese e contrassegnata con il n. 205 della planimetria generale, chiedevano all’Amministrazione Comunale un provvedimento di presa d’atto del trasferimento della cappella ai sigg.ri Tassoni Antonio e Ferraris Maddalena.
Si sarebbe trattato del subentro nella titolarità di una concessione rilasciata anteriormente al 1975, ossia anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 in materia di polizia mortuaria, che ha modificato la disciplina del rilascio delle concessioni (introducendo altresì il principio della temporaneità delle concessioni medesime) , e al regolamento comunale di Asigliano, adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 24 febbraio 1977 e n. 38 del 28 febbraio 1980.
Nel caso di specie, si sarebbe trattato del subentro in una concessione già originariamente perpetua e cedibile a terzi, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria R.D. 25 agosto 1892, n. 448 e R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.
Con la nota prot. n. 2274 del 23 luglio 2003, a firma del Sindaco di Asigliano V.se, veniva rigettata l’istanza.
Il rigetto veniva motivato con il richiamo all’art. 75 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 24 febbraio 1977 e n. 38 del 28 febbraio 1980, secondo cui “le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente i proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque”.
Contro il predetto atto veniva interposto ricorso, notificato in data 5.11.2003 e depositato in data 18.11.2003, per i seguenti motivi:
– Violazione di legge e/o erronea applicazione del R.D. 25 agosto 1892 n. 448 e del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, in particolare dell’art. 71, del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, in particolare dell’art. 93, e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, in particolare dell’art. 92, nonché dell’art. 75 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Asigliano Vercellese, adottato con D.C.C. n. 6 in data 24.2.1977 e n. 38 del 28.2.1980; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti carenza e/o insufficienza di motivazione (dedotta anche come violazione di legge in riferimento all’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241).
I ricorrenti ritengono che le disposizioni invocate nel provvedimento impugnato siano inconferenti nel caso di specie.
Antecedentemente al 1975 vigeva il principio della cedibilità della concessione secondo le regole del regolamento di polizia mortuaria R.D. 25.8.1892, n. 448 e R.D. 21.12.1942, n. 1880, il cui art. 71 recitava: “il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi …”.
L’intervenuta abrogazione di tali norme regolamentari e l’adozione di nuovo regolamento, secondo i ricorrenti, non può assumere rilevanza in ordine alla configurazione del diritto costituito in capo ai titolari in forza di concessione precedentemente rilasciata. La norma regolamentare, quand’anche abrogata, continua, infatti, ad esplicare la sua efficacia per le situazioni sorte e compiutamente perfezionate sotto il suo vigore; in ogni caso, poi, trattandosi di disposizione regolamentare, e quindi di fonte secondaria, non è mari configurabile un’abrogazione con effetto retroattivo (cfr. per tutte Cons. Stato, VI, 15.6.1979, n. 464).
Pertanto, il regolamento comunale, approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 24 febbraio 1977 e n. 38 del 28 febbraio 1980, non può disciplinare, ora per allora, il contenuto del diritto già costituito in capo al concessionario in forza di norme regolamentari antecedenti. Peraltro, sempre secondo i ricorrenti, l’eventuale limitazione successiva ad una concessione già rilasciata può essere eccezionalmente giustificata solo da superiori ragioni di ordine pubblico e segnatamente di igiene pubblica: aspetti, questi, che sono invero del tutto estranei alla disciplina di trasmissibilità o meno – previo nulla osta – della concessione di una cappella mortuaria.
Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguiva uno scambio di memorie.
All’udienza del 22 giugno 2005 il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso muove sul presupposto, erroneo, che il sepolcro in questione fosse di natura ereditaria.
Se così fosse, in effetti, il ragionamento limpidamente costruito dalla difesa dei ricorrenti sarebbe del tutto pertinente.
Tuttavia, nel caso di specie, come bene ha messo in evidenza il Comune, la natura del sepolcro in esame è quella di sepolcro familiare.
Infatti, come ha già statuito la giurisprudenza civile in casi consimili, lo ius sepulchri deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica volontà del fondatore (cfr., ex multis, Cass. 29.5.1999, n. 5015).
Nella fattispecie non vi è alcuna dimostrazione atta a superare la presunzione di cui sopra e tale da far ritenere il sepolcro in contestazione quale sepolcro iure ereditario e non semplicemente familiare, con la conseguenza che la tomba medesima può essere trasferita soltanto ai familiari del fondatore originario, mentre i destinatari del sepolcro non hanno alcun vincolo di parentela o affinità con i concessionari.
Pertanto, legittimamente il Comune ha negato il trasferimento della tomba ai ricorrenti.
Inoltre, l’autorità comunale ha correttamente applicato l’art. 75 del Regolamento di Polizia mortuaria, adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 24 febbraio 1977 e n. 38 del 28 febbraio 1980, regolamento in vigore, e quindi atto normativo cui fare riferimento, al momento della valutazione dell’istanza dei ricorrenti e della conseguente adozione del provvedimento qui impugnato.
La conseguenza delle argomentazioni sopra illustrate conduce al rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – I sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 22 giugno 2005, con l’intervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;
Roberta Vigotti, Consigliere
Paolo Lotti, Referendario, estensore;

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