TAR Veneto, Sez. III, 28 gennaio 2009, n. 586

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Massima

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Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. III, 28 gennaio 2009, n. 586
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2075/2008 proposto, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 da AGENZIA SAN ZENO sas di Meneghini Marina & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Ziviani e Simone Mondini e con elezione di domicilio nella Segreteria del Tar Veneto ai sensi dell’art. 35 R.D. 1054/1924;
contro
il DIFENSORE CIVICO REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via della Brenta Vecchia n. 8, 30174 Mestre-Venezia, non costituito in giudizio;
il COMUNE DI LEGNAGO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente del 1^ settore “Affari generali e legali” dott. Alfonso Cavaliere ed elettivamente domiciliato nella Segreteria del Tar Veneto ai sensi dell’art. 35 R.D. 1054/1924;
e nei confronti di
dell’IMPRESA MONTAGNOLI sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del Diniego del 16.09.2008 del Difensore Civico Regionale alla richiesta di revisione presentata in data 10.09.2008 dall’ Agenzia San Zeno di Meneghini Marina al medesimo Difensore Civico Regionale avverso il rifiuto opposto alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata in data 11 luglio 2008 al Comune di Legnago dall’Agenzia San Zeno, con cui il medesimo Comune con nota n. 26389 dell’8 agosto 2008 ha negato l’accesso ai documenti amministrativi richiesti, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso, notificato il 16 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 13 novembre 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnago, depositato il 18 novembre 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 (relatore il presidente Angelo De Zotti), gli avvocati Paola Ziviani per la parte ricorrente e Alfonso Cavaliere per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
In data 20.05.2008 l’odierna ricorrente riceveva dal Comune di Legnago una raccomandata avente ad oggetto la richiesta, spedita alle imprese funebri operanti nel Comune di Legnago, della documentazione relativa ai contratti di lavoro con il personale impiegato nell’espletamento del servizio stesso.
Tale verifica, che si assume intrapresa dal Comune dopo che la medesima Agenzia San Zeno di Meneghini Marina aveva più volte denunciato all’amministrazione comunale l’assoluta mancanza di controlli da parte dell’Ente e con essa l’esistenza di gravi irregolarità nell’espletamento del servizio medesimo attraverso l’impiego, da parte di alcune imprese, di personale non in regola con la contribuzione e le norme antinfortunistiche, rinviene la sua base giuridica negli articoli 2 e 17 del regolamento comunale per il servizio trasporti funebri che impone al Comune di Legnago di valutare le violazioni e di sanzionare le medesime con la sospensione e/o la revoca della licenza.
L’impresa ricorrente, che aveva dato luogo con le sue segnalazioni a tale controllo formale, presentava la relativa documentazione nei termini stabiliti dal Comune di Legnago; successivamente, in data 11.07.2008, la medesima impresa ricorrente presentava richiesta motivata di accesso agli atti amministrativi chiedendo di poter prendere visione dei documenti presentati dalle altre imprese, sia a fini di intraprendere azioni giudiziarie di natura privatistica, sia per verificare che la pubblica amministrazione avesse ottemperato ai propri obblighi di controllo di cui agli art. 2 e 17 del regolamento comunale.
In data 08.08.2008 il Comune di Legnago negava l’accesso ai predetti documenti amministrativi con la seguente motivazione: ” l’istanza di accesso non può essere accolta in quanto dalla stessa non emerge che la conoscenza dei documenti sia finalizzata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante tale da giustificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale …; che giustificare la richiesta di accesso (con la sussistenza o meno dei requisiti di legge di cui al D.P.R. 285/90 che compete all’Amministrazione) significa voler preordinare la conoscenza dei documenti ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione”.
Avverso tale diniego; comunicato con lettera del 12.08.2008, la ricorrente proponeva ricorso al Difensore Civico Regionale, il quale confermava la legittimità del diniego, rilevando come la ricorrente non avesse un interesse giuridico attuale, concreto all’accesso ai documenti e come la richiesta avesse il carattere di “ispezione popolare o di indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della pubblica amministrazione” .
Avverso i provvedimenti di diniego dell’accesso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
l) violazione dell’art. 22 legge 241/90; errata valutazione dell’interesse della ricorrente all’accesso agli atti e conseguente eccesso di potere.
Si sostiene che la ricorrente, in qualità di impresa autorizzata dal Comune di Legnago ad esercitare l’attività di pompe funebri, e per la sua partecipazione titolata alle gare indette dal Comune medesimo per l’esecuzione di scavi per esumazione di salme, riveste la posizione giuridicamente tutelata di diritto soggettivo e/o interesse legittimo all’accesso agli atti richiesti, in quanto specificamente inerenti a tale attività; che sia il difensore civico regionale che l’amministrazione di Legnago hanno errato nel qualificare la richiesta di accesso come istanza diretta ad esercitare una generica forma di controllo sull’attività dell’amministrazione laddove quella non proviene da un qualsiasi cittadino ma da un soggetto interessato che ha subìto, anche in base all’art. 2 e 17 del regolamento comunale del Comune di Legnago, un controllo amministrativo e che chiede conto, in tale specifica veste, della regolarità della procedura di controllo eseguita nei confronti propri e delle imprese concorrenti; che, inoltre, la ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti depositati in seguito all’attività di controllo negati anche in considerazione del fatto che le altre imprese autorizzate sul territorio potrebbero partecipare a trattative private senza essere in regola con le normative di legge in tema di sicurezza e di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi ai propri dipendenti, con ciò esercitando una forma di concorrenza sleale in danno della ricorrente; che non compete al difensore civico valutare se la richiesta di accesso sia collegata a una posizione giuridica soggettiva che legittimi un’azione giudiziaria intrapresa o da intraprendere ovvero se sia collegata a una gara in corso o ancora da svolgere, in quanto l’interesse della ricorrente all’accesso è comunque attuale e diretto, siccome collegato all’attività concorrenziale esercitata da tutte le ditte titolari di autorizzazione in ambito comunale; che in ultimo, non è possibile ritenere che la domanda di accesso implichi, in violazione dell’art. 24 Legge 241/90, un controllo generalizzato sull’azione amministrativa del Comune di Legnago, trattandosi di accesso assolutamente circoscritto ai documenti, sostitutivi delle autocertificazioni, prodotti dalle ditte autorizzate all’esercizio dell’attività di impresa di pompe funebri nell’ambito comunale, in esito all’attività di controllo svolta su sollecitazione della stessa ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha succintamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Com’è noto l’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241 ha introdotto una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., con uno speciale rito abbreviato, per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il quale, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte al testo originario della L. n. 241/1990 (L. n. 15/2005 e L. n. 80/2005), è esercitabile con le seguenti modalità:
– nel caso in cui l’accesso riguardi documenti contenenti dati sensibili riferiti a soggetti terzi, quello può essere negato laddove si ritenga prevalente il diritto alla riservatezza (art. 24, comma 6, lett. d) della L. n. 241/1990) dei terzi che devono essere comunque evocati in giudizio;
– negli altri casi l’accesso deve essere consentito (con opportune cautele) quando la visione della documentazione è necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990);
– quando, infine, non sussiste alcun problema di segretezza della documentazione e/o di tutela della riservatezza, l’accesso deve essere sempre consentito.
Ciò premesso in linea generale e richiamata l’esposizione di fatto, va rammentato che il diniego opposto dall’Amministrazione resistente, all’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente, (di accedere alla documentazione prodotta dalle ditte che esercitano la comune attività di trasporti funebri in esito al controllo delle autodichiarazioni dalle stesse effettuate) è stato motivato con l’affermazione che “dall’istanza non emerge che la conoscenza dei documenti è finalizzata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, tale da giustificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’acquisizione del materiale in questione”.
Motivazione che l’amministrazione comunale ha integrato con l’ulteriore affermazione che “la verifica della sussistenza, in capo alle imprese presenti sul territorio dei necessari requisiti di legge di cui al D.P.R. 289/90, compete alla stessa amministrazione” e dunque che “giustificare la richiesta di accesso con tale motivazione significa voler preordinare la conoscenza dei documenti richiesti ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione”.
A sua volta, l’ufficio del difensore civico regionale, adito dall’istante, nel confermare le legittime ragioni dell’opposto diniego ha aggiunto che “un interesse concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione di altre imprese potrebbe sorgere solo in caso di partecipazione effettiva dell’Agenzia San Zeno di Meneghini Marina a gare di appalto insieme ad imprese concorrenti, e non alla mera eventualità di tale partecipazione.
Tutto ciò premesso il Collegio ritiene che la domanda di accesso alla documentazione depositata dalle imprese concorrenti, presentata dalla ditta qui ricorrente, ai fini del controllo avviato dall’amministrazione con la nota n. 16584 del 20 maggio 2008 e relativa ai “contratti di lavoro che regolano i rapporti con il personale impiegato in servizio” sia stata legittimamente respinta in quanto essa è rivolta alla mera e generalizzata acquisizione dei documenti prodotti da tutte le imprese concorrenti ed è finalizzata a controllare in proprio se l’attività di verifica (delle autodichiarazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati dalle imprese autorizzate) sia stata effettuata dall’amministrazione e se lo sia stata in maniera corretta nei confronti di tutte le imprese di trasporto funebre titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Legnano.
Tale attività (di controllo) motivata dalla ricorrente con la necessità di verificare la sussistenza o meno, in capo alle altre imprese presenti sul territorio, dei necessari requisiti di legge, onde contrastare ipotesi di concorrenza sleale è inammissibile anche sotto un diverso e concorrente profilo e cioè che la documentazione alla cui acquisizione è rivolta la richiesta di accesso non è tale da poter essere riscontrata direttamente dalla ricorrente, che per farlo dovrebbe poter accedere ad informazioni che gli uffici pubblici detentori non rilasciano a terzi, trattandosi di documentazione che solo l’amministrazione può verificare e controllare funzione dell’autodichiarazione di ciascuna ditta e degli adempimenti ad essa correlati e che attengono alla corretta instaurazione del rapporto tra l’amministrazione autorizzante e ciascuna impresa autorizzata, ovvero alla sua permanenza in essere per l’ipotesi di mancata dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) del Regolamento comunale per l’attività di trasporto funebre.
Né appare sufficiente a giustificare la richiesta di accesso, l’ipotizzata rilevanza dei documenti assoggettati a controllo ai fini dell’accertamento (eventuale) di fattispecie di concorrenza sleale tra le imprese private che esercitano l’attività di trasporti funebri nel comune di Lavagno, poiché la concorrenza sleale attiene alle modalità concrete di esercizio dell’attività autorizzata e presuppone un diverso tipo di controllo (da effettuarsi sulle predette modalità concrete di esercizio dell’attività autorizzata) mentre la regolarità della documentazione che si vorrebbe acquisire e verificare costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio, e quindi per il legittimo esercizio dell’attività in questione; controllo che, come già spiegato, compete all’amministrazione ed è sanzionato con la eventuale decadenza o revoca del titolo abilitante rilasciato alla singola impresa.
Ne consegue, come correttamente dedotto dall’amministrazione intimata, che il solo interesse riconoscibile alla parte ricorrente in relazione al diritto di accesso, consiste nel diverso diritto ad ottenere informazioni o documenti in ordine all’esito del controllo effettuato dall’amministrazione nei confronti di tutte le imprese concorrenti sulla base dei documenti richiesti e acquisiti, vale a dire ai “contratti di lavoro che regolano i rapporti con il personale impiegato in servizio” e non quindi, come pretende la ricorrente, nell’accesso a tale documentazione individuale “ai fini della eventuale indagine sulla presunta ipotesi di concorrenza sleale” con cui ha motivato la domanda.
Accesso sull’esito del controllo che, peraltro, potrà e dovrà avvenire previa adozione delle misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle singole imprese, in relazione alla possibile diffusione non autorizzata di dati riservati o comunque privi di rilevanza e di interesse per i terzi, una volta che gli stessi elementi siano stati accertati come regolari in sede di controllo delle autodichiarazioni.
Il ricorso, peraltro notificato solo ad una delle ditte contro interessate, va quindi respinto, restando assorbite dalla principale e decisiva ragione di inammissibilità dell’istanza anche le ulteriori motivazioni di conferma del rigetto della domanda di accesso opposte dal difensore civico regionale riferite alla (dubbia) mancanza di attualità dell’interesse in assenza di un procedimento di gara tra le imprese interessate dalla domanda di accesso.
Le spese e gli onorari del giudizio, considerate le peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo respinge.
Compensa interamente tra le parti spese e competenze di causa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.