TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 77

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 33 Legge n. 47/1985

Riferimenti: T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 02/04/10, n. 5656; Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n.5210

Massima:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 77
La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. In particolare, il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi e lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33 L. 28.02.1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo .

Testo completo:
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 679/1999, 2125/1999 e 1321/2000, proposti da Incamicia Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Gandolfo e Giuseppe Corso, con domicilio eletto presso l avv. Roberto Ponte in Palermo, via S. Cuccia n. 46,
contro
-il Comune di Erice, non costituito in giudizio,
per l’annullamento

-quanto al ricorso n. 679/1999:
del provvedimento notificato il 14 gennaio 1999, con il quale è stato determinato il diniego di sanatoria per un fabbricato adibito a lavorazione del marmo;
-quanto al ricorso n. 2125/1999:
dell ordinanza n. 32/99 del 27 maggio 1999, con la quale è stata ingiunta la demolizione del predetto fabbricato;
-quanto al ricorso n. 1321/2000:
del provvedimento del 22 febbraio 2000, con il quale è stata disposta l acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale del suddetto fabbricato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Presidente dott. Nicolò Monteleone e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 679/1999, ritualmente notificato e depositato, il sig. Incamicia Salvatore ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Sindaco di Erice ha negato la sanatoria edilizia dallo stesso richiesta relativamente a un fabbricato adibito a lavorazione del marmo, in quanto ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale (inedificabile) .
Il ricorrente ha chiesto l annullamento, vinte le spese, del provvedimento impugnato, deducendo il seguente, articolato motivo:
-violazione e falsa applicazione dell art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, della L.r. 10 agosto 1985, n. 37 e della legge n. 724/1994 Violazione dell art. 3 della legge reg.le n. 10/1991 difetto di motivazione Eccesso di potere per Travisamento e contraddittorietà.
Con ordinanza n. 593 del 31 marzo 1999, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell esecuzione dell atto impugnato.
2.-Con successivo ricorso (n. 2125/1999), il ricorrente ha, poi impugnato l ordinanza n. 32/99 del 27 maggio 1999, con la quale è stata ingiunta la demolizione del fabbricato in questione, chiedendone l annullamento previa sospensiva e col favore delle spese e deducendo il vizio di invalidità derivata e, in sostanza, le medesime precedenti censure.
Con ordinanza n. 1350 del 27 luglio 1999, è stata parimenti respinta la domanda incidentale di sospensione dell esecuzione dell atto impugnato.
3.-Con un terzo ricorso (n. 1321/2000), il medesimo ricorrente ha, infine, impugnato il provvedimento del 22 febbraio 2000, con il quale, constatata l inottemperanza alla predetta ingiunzione a demolire, il Comune di Erice ha disposto l acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale delle opere in questione, chiedendone l annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, e censurandolo per illegittimità derivata.
4.-Il Comune di Erice, seppur formalmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5.-Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 i tre ricorsi, su conforme richiesta del difensore del ricorrente, sono stati posti in decisione.
6.-I tre ricorsi in esame, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.
7.-Il primo ricorso (che contiene in unico e articolato motivo d impugnazione – le censure fondamentali dedotte dal ricorrente) è infondato.
Ed invero, questo tribunale, in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 14149 del 26 novembre 2010) ha avuto occasione di precisare che l art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, Parte 2, prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
Di conseguenza, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri (nel caso di specie, 150 mt.) prevista dal richiamato art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste, infatti, in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., altresì, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 02 aprile 2010, n. 962, 10 settembre 2010, n. 5656; Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5210; sez. V, 14 settembre 2010, n. 6671). In particolare, in quest ultima sentenza si precisa che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi e che lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo .
Pertanto, nel caso di specie non occorre svolgere ulteriori considerazioni per confutare la tesi di fondo del ricorrente, secondo cui dovrebbe essere consentito il mantenimento (e quindi la sanatoria) del fabbricato abusivo destinato ad attività produttiva . Peraltro, appare evidente come proprio la lavorazione del marmo , per le sue stesse rumorose caratteristiche, possa compromettere la peculiare sacralità dei luoghi che il citato art. 338 intende, appunto, salvaguardare.
8.-Da quanto sopra esposto discende l infondatezza anche degli altri due ricorsi, proposti, rispettivamente, avverso l ingiunzione a demolire il fabbricato in questione e la consequenziale sua acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune, stante che il ricorrente deduce il vizio di invalidità derivata e, comunque, motivi di censura analoghi a quelli esplicitati nel primo gravame.
Quanto, infine, al secondo, autonomo motivo dedotto nel terzo ricorso (violazione e falsa applicazione dell art. 8 della L.r. n. 10/1991 e dell art. 7 della L. n. 2411990), non può che ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso dell’inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati e considerato che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonchè sul carattere non assentito delle medesime (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2010, n. 7244; sez. III, 4 gennaio 2012, n. 4).
4.- In conclusione, i tre ricorsi in esame devono essere rigettati.
Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), riuniti i tre ricorsi in epigrafe indicati (nn. 679/1999, 2125/1999 e 1321/2000), li respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2012, con l’intervento dei signori magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore
Federica Cabrini, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012