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Massima
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Massima:
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 217
La revoca della concessione cimiteriale disposta per mancata utilizzazione del suolo concesso è illegittima qualora tale circostanza sia dipesa dal comportamento omissivo del Comune: “Ed invero, con il provvedimento impugnato il Comune di Tortorici ha proceduto alla revoca della concessione del lotto cimiteriale sul quale i ricorrenti dovevano costruire la cappella gentilizia progettata, in mancanza dei presupposti di legge. La circostanza che nel contratto concessorio del 27 febbraio 2004 fosse contenuto il termine di due anni per la realizzazione dell opera, non significa certo che la stessa potesse essere edificata contra legem al fine di rispettare il prescritto termine. I ricorrenti hanno pertanto richiesto tempestivamente regolare concessione edilizia, che è stata rilasciata in data 20 settembre 2004 (pervenuta a loro conoscenza a seguito di notifica del 18 ottobre 2004), e questa subordinava espressamente i lavori alla assegnazione dei punti di linea e alla “quota”. Iniziati i lavori entro un anno come prescritto nella richiamata concessione edilizia, i ricorrenti hanno sollecitato al Comune l’assegnazione dei punti di linea e di quota, che non essendo stati mai rilasciati, hanno impedito la prosecuzione ed il completamento dei lavori. In presenza di tali documentate (e non confutate ex adverso) circostanze, il Comune non poteva revocare la rilasciata concessione di suolo cimiteriale, in quanto, come già evidenziato, la mancata utilizzazione del suolo concesso è dipesa esclusivamente dal comportamento omissivo del Comune che di fatto ha impedito, per factum principis, che l opera appena intrapresa nei termini (sia di quelli prescritti dalla concessione demaniale che della stessa concessione edilizia,) potessero essere portati a compimento (sulla rilevanza del “factum principis” non imputabile al soggetto autorizzato, ai fini della ultimazione dei lavori già iniziati ovvero entro i termini; cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2010, n. 3851).”