TAR Umbria, 15 luglio 2002, n. 534

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Umbria, 15 luglio 2002, n. 534
La deroga alla distanza minima dai cimiteri, prevista per le costruzioni edilizie dall’art. 338, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, riguarda unicamente la costruzione di un nuovo cimitero o l’ampliamento di quello esistente e non anche l’attività edificatoria ad opera dei privati.
Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 è inderogabile e sussiste “ope legis” e, quindi, indipendentemente dal fatto che venga recepito dallo strumento urbanistico primario o secondario.

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