TAR Puglia, Sez. II, 7 settembre 2002, n. 3900

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Art 22 Legge n. 142/1990

Riferimenti: Foro amm. TAR 2002, 2988 (s.m.)

Massima:
TAR Puglia, Sez. II, 7 settembre 2002, n. 3900
È illegittimo – poiché emesso in esecuzione di disposizioni non più in vigore – l’atto col quale il comune diffida dallo svolgere senza autorizzazione il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale (sul presupposto della privativa a favore del comune stesso). Ed invero, la disposizione contenuta nell’art. 1 n. 8 r.d. n. 2578 del 1925 (che aveva demandato alla decisione dell’autorità amministrativa l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre) deve ritenersi abrogata tacitamente, in quanto incompatibile con l’art. 22 comma 2 l. n. 142 del 1990 che, invece, ha riservato alla legge la determinazione dei servizi da gestire in via esclusiva da parte dei comuni.